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Devo accettare con beneficio di inventario per procedere alla riduzione della donazione?

Mia sorella, sposata da 13 anni senza figli, è rimasta vedova un mese fa. Il marito in ottobre 1988, prima del matrimonio, ha donato al figlio di un cugino la casa di abitazione ereditata dai genitori. Preciso che mio cognato ha donato, circuito abilmente dal donatario, e da questi convinto (purtroppo solo a parole e senza documenti scritti) che si trattava di una donazione simulata per poter costruire sull’area solare (cosa che infatti poi non è avvenuta), e che una volta costruito, la casa donata sarebbe tornata al donatore con un atto inverso. Quando, prima di sposarsi, mio cognato, ha provato a chiedere che la casa tornasse a lui, il soggetto, particolarmente abile negli imbrogli e raggiri, l’ha preso per pazzo, inventando per giunta un fantomatico debito di mio cognato nei confronti del cugino, suo padre, di 100 milioni, per pagare il quale, a suo dire, la casa era stata donata. Ora che mio cognato non c’è più, mia sorella ha casualme nte saputo del suo diritto a chiedere la riduzione della donazione per lesione della quota legittima, cosa che avrebbe intenzione di fare. Il legale da noi consultato dice che può farlo solo se accetta l’eredità con beneficio d’inventario e non se rifiuta l’eredità (il che mi sembra ovvio) o se accetta di diventare erede “totale”. Ora,se fosse possibile,mia sorella vorrebbe evitare di fare l’inventario (dei mobili), per la inevitabile risonanza che questo avrebbe nel piccolo paese dove si trova la casa stessa; per contro, accettare con beneficio di inventario converrebbe, avendo mio cognato lasciato parecchi debiti con xxx, per poter salvare mia sorella dal pagamento di debiti superiori all’attivo, che al momento sarebbe solo la metà della casa donata, oltre alla quota di 1/5 della casa dei miei genitori, la cui proprietà condivide con me e altri tre fratelli. Chiedo: è vero che per poter contestare la donazione mia sorella deve x forza accettare con beneficio d’ inventario? E in questo caso, sarebbe bene mettere comunque al sicuro quella quota di 1/5, vendendola a uno dei fratelli prima dell’accettazione? O questa messa in sicurezza sarebbe opportuna solo nel caso di accettazione totale dell’eredità, sempre che l’accettazione totale non precluda la possibilità di contestare la donazione fatta dal marito? Spero di essere stata chiara e mi scuso per la prolissità, spero in una vostra sollecita risposta, poichè i tempi sono abbastanza stretti. Grazie.

L’art. 564 del codice civile conferma quanto asserito dal Vostro legale disponendo che: “Il legittimario che non ha accettato l’eredità col beneficio d’inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati…”

Per quanto riguarda la seconda domanda occorre fare una precisazione importante. In caso di successione mortis causa il patrimonio del de cuius entra nella disponibilità dell’erede solo dopo l’accettazione. Prima è un patrimonio la cui proprietà non è dell’erede che, di conseguenza, non può disporne e, quindi, nemmeno cederlo a qualcuno o nesconderlo o altro ancora.

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Di Emanuele Roli

Sono nato nel 1975, vivo a Casalecchio di Reno (BO) e collaboro con lo studio Solignani dal 2005

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