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Luogo di pagamento dell’assegno di mantenimento

buon giorno,da circa tre anni che mi sono separato da mia moglie,le davo l’assegno di mantenimento tramite bonifico bancario,da qualche giorno mi è pervenuta una raccomandata,chiedendomi di mandarla l’assegno di mantenimento tramite vaglia postale,perchè non hà più il conto in banca.ora vi chiedo cortesemente,oltre al fatto che debba andare a fare file interminabili alla posta,oltre al fatto che le spese di spedizione del vaglia sono molto di più di un bonifico bancario,cosa posso fare?,posso chiedere alla mia ex moglie di andare a ritirare personalmente l’assegno di mantenimento direttamente dalla banca,sempre se per la banca non ci fossero problemi?.

Capisco che fare la fila (soprattutto in posta) non sia piacevole, ma l’assegno deve essere consegnato e se Sua moglie non ha più un conto bancario non è possibile chiedere il bonifico.

Se proprio non vuole fare il vaglia postale è Suo diritto chiedere alla moglie di venire lei a ritirare l’assegno (non so a che distanza viviate). Sicuramente la Sua banca è un luogo sicuro e il ritiro dell’assegno perfezionerebbe senz’altro la sua consegna e, quindi, La renderebbe adempiente. Biaogna vedere sa la donna è d’accordo.

In alternativa, se davvero fare un vaglia costa così poco, potrebbe calcolare i vari importi e considerarli come anticipo sull’adeguamento istat…

Riporto quanto dice il codice civile in proposito al luogo dell’adempimento delle obbligazioni: “[1] Se il luogo nel quale la prestazione deve essere eseguita non è determinato dalla convenzione o dagli usi e non può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze, si osservano le norme che seguono.
[2] L’obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata deve essere adempiuta nel luogo in cui si trovava la cosa quando l’obbligazione è sorta.
[3] L’obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l’obbligazione e ciò rende più gravoso l’adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio.
[4] Negli altri casi l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza”.

Detto questo, a volte, conviene essere accomodanti piuttosto che arrivare alla lite.

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Di Emanuele Roli

Sono nato nel 1975, vivo a Casalecchio di Reno (BO) e collaboro con lo studio Solignani dal 2005

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