Per chi pensa che debba sempre esserci una legge per tutto… Ecco come lavorano bene gli organi che sono deputati, nel nostro ordinamento, alla produzione normativa.
Due diverse leggi (la n. 99/2009 e la n. 116/2009), entrate in vigore entrambe lo stesso giorno e cioè il 15/08/2009 hanno contemporaneamente introdotto nel d.lgs. 231/2001 già in vigore da alcuni anni un articolo numerato allo stesso modo (il 25-novies) ma con un contenuto diverso.
Il problema adesso è che non si sa bene, nè di può sapere, quale disposizione si debba ora applicare, dal momento che non si possono seguire criteri di prevalenza di una legge sull’altra, considerando che si tratta di fonti dello stesso valore, entrate in vigore lo stesso giorno e senza rapporti di specialità tra i due casi previsti.
Di seguito il testo dei “due” nuovi articoli…
Chissà se i giudici o i funzionari della pubblica amministrazione faranno scegliere all’utente quale dei due vorrà vedersi applicato…
Art. 25-novies come introdotto dalla Legge n. 99/2009
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171- septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 174- quinquies della citata legge n. 633 del 1941.
Art. 25-novies come introdotto dalla Legge n. 116/2009
(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorita’ giudiziaria). – 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 377-bis del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
VIA | Studiolegalerudi.it