Salve, scrivo per conto della ditta di trasporti di cui sono legale rappresentante. Da Febbraio abbiamo eseguito dei trasporti per conto di una ditta di trasporti che nel caso specifico svolgeva la funzione di mediazione tra il committente del trasporto e l’esecutrice( io ). Noi abbiamo fatturato alla ditta mediatrice i traspoti effettuati ogni mese e abbiamo concesso una dilazione del pagamento di 75 giorni da fine mese. Il primo pagamento è andato a buon fine mentre il successivo ( amezzo ri.ba) è rientrato come insoluto. L’amministratore della ditta mediatrice (abbiamo impiegato 15 giorni per rintracciarlo) rassicurandoci e giustificato l’accaduto come una svista ha inviato la ricevuta di un bofinico a saldo della fattura scaduta che non è mai “arrivato”. Arrivati a questo punto abbiamo chiesto l’intervento di un legale che prima cosa ha rricgiesto una visura che sono andato personalmente a richiedere . ATTENZIONE —- LA DITTA MEDIATRICE E’ FALLITA DAL GIORNO DOPO IN CUI ABBIAMO FATTO IL PRIMO TRASPORTO PER LORO CONTO —- Anche volendo non mi puo’ pagare!!!!!! Io lo devo denunciare e fin qui ci siamo.!!!! MA QUALI SONO I CAPI DI ACCUSA? Inoltre mi sorge un altro dubbio: Le ditte mittenti possono in qualche modo essere coinvolte? Posso io chiedere a loro quanto dovuto dalla ditta mediatrice? E inoltre, se loro avessere pagato la ditta mediatrice ( e immagino di sì, altrimenti quale intento avrebbe avuto la stessa a compiere il reato ), come possono averla pagata dato che non si possono pagare somme ingenti in contanti e non potendo il mediatore incassare in quanto fallito? Spero possiate illuminarmi. Ringrazio anticipatamente.
La sua ditta ha stipulato un contratto con un’altra ditta che poi è fallita. Adesso Lei deve recuperare un credito. Vediamo cosa dice la legge fallimentare.
Art. 72. Rapporti pendenti.
Se un contratto e’ ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, e’ dichiarato il fallimento, l’esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia gia’ avvenuto il trasferimento del diritto.
Il contraente puo’ mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto…
In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.
Si verificano quindi due possibilità: o il curatore subentra al fallito e adempie all’obbligazione il suo luogo oppure il contratto viene sciolto e la Sua ditta deve senz’altro insinuarsi nel fallimento per fare valere i diritti come creditore del fallito.
Non sarà invece possibile continuare o intraprendere azioni esecutive individuali nei confronti del fallito in quanto è il fallimento (rectius la procedura) che si occupa della gestione della massa fallimentare.