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il valore della separazione giudiziale prima dell’omologa del giudice

Salve, ho una domanda penso abbastanza semplice, ma ho ricevuto due risposte diverse da due avvocati diversi. La domanda è: gli accordi fatti in una separazione consensuale (parlo sopratutto di quelli economici) valgono dal momento della sottoscizione dall’ avvocato oppure dal momento della firma del giudice?

La materia non è assolutamente così semplice come pensa la nostra lettrice, ma complessa in sè e difficile da comprendere per chi non è un giurista (e, a volte, purtroppo anche per qualche giurista).

In sede di separazione consensuale, si prendono generalmente accordi su due tipi di materie: materia indisponibile, che le parti non possono regolamentare per contratto perchè è appunto sottratta alla loro disponibilità, e materia disponibile, che le parti invece possono regolamentare per contratto.

Facciamo degli esempi per capire meglio.

A quale genitore deve essere affidato o presso quale genitore deve essere collocato un figlio è materia indisponibile. Le parti, i genitori, non possono regolamentare questa cosa per contratto, come se si vendessero dall’uno all’altro una cassetta di mele.

A chi rimane la tal automobile o chi prende il televisore a schermo piatto è, invece, materia disponibile. I genitori, al riguardo, possono accordarsi tra loro per scrittura privata.

Facciamo però un terzo, necessario esempio. Determinare la misura del mantenimento che, in ipotesi, il padre deve pagare al figlio affidato o collocato presso la madre è materia disponibile o indisponibile? In altri termini, si tratta di accordi economici o no? I genitori solitamente pensano che, trattandosi di determinare la misura di un contributo, da esprimere in una certa quantità di euro al mese, si tratti di rapporti economici. In realtà non è assolutamente così, perchè, pur essendo espresso in denaro, è un obbligo di tipo alimentare, quindi è materia indisponibile, che non può essere resa oggetto di contratto. Insomma, pur essendo espresso in termini monetari, ad esempio 300€ al mese, non si tratta assolutamente di rapporti economici.

Anche l’assegnazione della casa coniugale è un aspetto non patrimoniale, non economico, ma di tipo personale perchè ha riguardo non alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi – pur avendo indubbi riflessi sugli stessi – ma alla tutela dei minori.

Per la materia indisponibile, è necessaria l’omologa di un giudice, cioè di un soggetto terzo, esperto di diritto e funzionalmente investito anche del dovere di tutelare i minori, che accerti che gli accordi presi dalle parti siano conformi agli interessi che la legge vuole tutelare, appunto quelli della prole. Prima dell’omologa, tutti gli accordi presi dai coniugi sulle materie indisponibili, come ad esempio quelle sopra indicate, non hanno alcun valore.

Per la materia disponibile, non essendo necessario l’intervento del giudice ed essendo tutto lasciato all’autonomia dei privati, il ricorso per separazione sottoscritto dai coniugi ma non ancora omologato ha comunque già l’efficacia della scrittura privata che, con l’udienza e l’omologa, diventerà una scrittura privata riconosciuta o con firma autenticata da un pubblico ufficiale. Tali accordi sono già validi sin dalla loro firma, sempre che non siano stati espressamente condizionati o – secondo alcuni – che non si potesse ritenere che, sia pure solo implicitamente, non fossero comunque condizionati (figura della presupposizione) alla successiva definizione del procedimento di separazione.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

2 risposte su “il valore della separazione giudiziale prima dell’omologa del giudice”

Gentile avvocato, mi sono separata consensualmente dal mio ex marito. Le fasi salienti sono state tre:
1)firmato l’accordo coi nostri rispettivi avvocati che hanno provveduto a depositare la separazione in tribunale.
2) Diversi mesi dopo, convocati in udienza.
3)Passano altri mesi e ci arriva l’omologa.
Ma per la legge, a partire da che data posso var valere lo status di separata? dal punto 1 dal 2 o dal 3? (è un dato che mi servirebbe conoscere per questioni legate all’ISEE)

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