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l’applicazione del diritto italiano in Finlandia

Da settembre di quest’anno ho ottenuto il divorzio dalla mia ex moglie (dopo che ci siamo separati materialmente, ma non legalmente, nel maggio 2005), secondo le procedure della legge finlandese. Sono infatti attualmente residente in Finlandia e, dopo che una prima richiesta, partita consensualmente in Italia, era stata fatta annullare dalla mia ex (che aveva deciso di non divorziare più malgrado fosse partito tutto da lei), ho fatto poi richiesta da questo paese per il definitivo divorzio, che ha poi avuto un seguito, come già detto, con procedura del paese dove risiedo. Allo stato attuale, la mia ex, ha fatto richiesta di mantenimento, per una figlia che abbiamo avuto (17 anni di età), e anche per lei stessa. La richiesta specifica da parte loro è che un giudice finlandese utilizzi la legge italiana, è corretto? Esiste qualcosa che lo stabilisce in maniera inequivocabile? La mia residenza in questo paese, e il fatto che un eventuale processo/udienza si svolga qui, non dovrebbere rendere automatico l’utilizzo della legge dello stato in cui è effettuato lo stesso, come per il mio divorzio?

Premesso che la domanda andrebbe per sicurezza rivolta ad un legale finlandese, posso comunque dire che probabilmente è corretto, cioè che è possibile per la figlia e la ex moglie del lettore chiedere al Tribunale finlandese di decidere e giudicare secondo il diritto italiano.

Ogni Stato, infatti, per lunga tradizione, prevede disposizioni, chiamate di diritto internazionale privato, che comportano l’applicabilità di regole giuridiche dettate da Stati diversi quando il fatto che si deve giudicare presenta, si dice, elementi di estraneità o collegamenti con uno Stato diverso. E’ meglio fare subito un esempio, per capire meglio come funzionano queste norme. Il diritto internazionale privato italiano è contenuto per lo più nella legge 31 maggio 1995, n. 218. Secondo l’art. 36 di questa legge, che riguarda proprio il caso posto dal lettore, “i rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa la potestà dei genitori, sono regolati dalla legge nazionale del figlio“. Questa disposizione, che è nazionale italiana, comporta che il giudice italiano debba applicare il diritto di altri Stati quando il minore interessato dal processo ha la cittadinanza di un altro Stato. Quindi, se il minore è ad esempio francese, si applicherà il diritto francese.

In conclusione, se esiste nel diritto finlandese una disposizione corrispondente al “nostro” art. 36, cosa assolutamente probabilmente visto che di solito le norme di diritto internazionale privato prevedono l’applicazione della legge nazionale del minore a sua tutela, il giudice finlandese dovrà applicare il diritto italiano. Come dicevamo in apertura, per avere la sicurezza sul punto sarà bene interpellare un avvocato finlandese che possa confermarlo positivamente.

Di questi aspetti, parlerò comunque più approfonditamente nel libro che sto scrivendo in materia di famiglia, separazione e divorzio, su cui si possono avere maggiori informazioni a questa pagina di progetto, dalla quale si può anche compilare un form per richiedere di essere avvertiti quando il libro sarà disponibile per l’acquisto.


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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

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