Riportiamo un provvedimento del Tribunale di Modena secondo cui il patrocinio a spese dello Stato non sarebbe concedibile per i procedimenti per la nomina di amministratore di sostegno.
TRIBUNALE DI MODENA
Il Presidente della II Sezione Civile dott.Guido Stanzani in funzione di Giudice Tutelare
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Premesso
(1) Con ricorso in data 18 novembre 2005, XX chiedeva la nomina di amministratore di
sostegno alla propria zia YY asserendo che le documentate sindromi di affezione della
stessa (in specifico: morbo di Alzheimer in fase avanzata) suggerivano l’invocata
soluzione per una puntuale cura della persona onde, in nome e per conto di essa, ne
potessero essere riscosse e utilizzate in favor suo le rendite mensili di titolarità (pensione)
e svolta ogni iniziativa per la miglior sua tutela.
(2) All’esito delle informazioni assunte, il ricorso trovava accoglimento con decreto del
22 dicembre 2005 con cui la ricorrente veniva nominata amministratore di sostegno.
(3) Con istanza in data 12/1/2000 l’amministratore ha chiesto di essere autorizzato a
pagare, all’evidenza con prelievo a carico della beneficiaria, la somma di Euro 1.593,08 a
titolo di spese pretese dall’Avv. U. B. (come da nota prodotta) per l’attività professionale
svolta nell’assistenza legale prestata per la proposizione del ricorso ed i successivi
incombenti.
Considerato e deliberato
(1) Questo Giudice Tutelare ha già stabilito (cfr.decreto 22 febbraio 2005) che una delle
più incise innovazioni della legge n.6 del 2004 è stata quella di introdurre un istituto non
più costitutivo di uno “status”, come i tralatici modelli dell’interdizione e
dell’inabilitazione, bensì istituzionalmente volto a garantire la più efficace gestione degli
interessi della persona tramite l’intervento di quella figura ordinamentale (il Giudice
Tutelare, appunto) cui è demandata la funzione precipua della gestione della volontaria
giurisdizione.
(2) Il nuovo assetto, di cui rappresenta caratterizzazione qualificante, fra l’altro, il
modello decisionale di un decreto modificabile “in ogni tempo” (art.407, comma 4°, c.c.)
e, dunque, insuscettibile di dar corpo al giudicato, comporta la lineare conseguenza della
inapplicabilità alla fattispecie dell’art.82 c.p.c. e, cioè della necessità del patrocinio legale.
(3) Donde una duplice conseguenza; su un piano generale, l’inoperatività dell’istituto del
patrocinio a spese dello Stato mentre, su un piano specifico, la giuridica improponibilità
di porre a carico del beneficiario le spese di patrocinio sostenute da chi – tale, nel caso,
parte ricorrente – optò con libera ma pur non necessitata scelta, di rivolgersi ad un legale
per redigere e presentare il ricorso e per l’assistenza ai successivi incombenti.
(4) Né varrebbe opporre, in contrario, l’esaudimento dell’interesse di parte beneficiaria
quale comprovato dall’accoglimento di un ricorso che ha realizzato l’eminente interesse
della stessa di vedersi tutelata (per far uso della felice espressione legislativa)
“nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana” .
(5) In ragione della non necessità di far capo al patrocinio tecnico per l’attivazione, la
conduzione e l’esito del procedimento, viene da sé la conclusione che gli oneri qui
considerati debbano far carico esclusivo a chi abbia liberamente optato per la non
necessaria scelta di avvalersi di un difensore tecnico.
P.Q.M.
Respinge la richiesta autorizzativa di far gravare sulla beneficiaria gli oneri della difesa
tecnica liberamente scelta da parte ricorrente.
Modena, 12 gennaio 2006
IL GIUDICE TUTELARE
Dr.Guido Stanzani
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2006