Salve, vorrei sapere se la validità a fini giuridici di un pagamento effettuato tramite bonifico, tiene conto della data di effettuazione, della data di valuta o della data di ricezione dello stesso sul conto del destinatario. Nei confronti di un tardivo pagamento relativo ad un contratto di locazione aziendale e della clausola risolutiva espressa in esso contenuta, il giudice si espresse sostenendo che se il tardivo pagamento viene effettuato prima che venga invocato la risoluzione del contratto in virtù della clausola risolutiva espressa, l’applicazione della stessa non trova fondamento, viceversa si. La scadenza del pagamento era il 10 del mese, il 20 viene effettuato il bonifico con valuta 07, il 22 viene richiesta la risoluzione del contratto, il 28 viene fisicamente accreditato l’importo, quindi secondo il giudice, dal momento che la raccomandata di risoluzione è datata due giorni dopo il pagamento, la richiesta di recesso non è valida. Il dubbio che mi pongo è che l’importo è effettivamente arrivato sul conto 8 giorni dopo aver invocato la clausola, quindi tecnicamente è opinabile la decisione del giudice?
In caso di presenza di una clausola risolutiva espressa e di dichiarazione della parte adempiente di volersene avvalere, se il pagamento è arrivato dopo il termine previsto, la clausola è senz’altro efficace.
Ovviamente occorre che la parte che se ne vuole avvalere lo dichiari espressamente alla controparte. Nel Suo caso il giudice ha considerato come momento dell’adempimento il 20 del mese, quindi inefficace la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa manifestata due giorni dopo. In realtà il debito è stato effettivamente pagato il 28 per cui la decisione del giudice è di per sè opponibile. Tuttavia il codice civile stabilisce che la clausola risolutiva espressa è efficace quando l’inadempimento sia imputabile al debitore. E’ presumibile che se Lei ha effettuato il pagamento materialmente prima della dichiarazione di avvalersi della risoluzione, non sia a Lei imputabile il ritardo e, di conseguenza, la clausola risolutiva non possa avere efficacia.