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Immobili acquistati da un coniuge prima del 1975: di chi sono?

Il defunto contraeva nel 1957 matrimonio senza alcuna scelta relativa al regime patrimoniale tra i coniugi; i coniugi hanno avuto due figlie; nel 1971 acquistava da solo un terreno sul quale edificava una casa; successivamente all`entrata in vigore del nuovo diritto di famiglia i coniugi non operavano alcuna determinazione; dunque dal 1975 in poi tra loro esisteva una comunione di beni; ora a seguito della morte del marito, la moglie poiche` questo era l`intendimento dei coniugi sebbene non vi sia nulla di scritto, ritiene che debba andare in successione solo il 50% dell`immobile poiche` la residua parte spetterebbe integralmente a lei. Il problema si complica perche` la casa e` in vendita e presentando una successione con il solo 50% potrebbero forse sorgere dei problemi per il restante 50%? Quale e` la soluzione.

L’art. 228, 2 co., L. 19.5.1975, n. 151 stabilisce, come giustamente accenna il nostro utente, che il regime di comunione legale si applica automaticamente anche alle coppie sposate prima dell’entrata in vigore (avvenuta il 20.9.1975) della legge di riforma, a meno che entrambi o anche uno solo di essi non abbia no espressamente dichiarato, entro il 16.1.1978, di voler adottare un diverso regime. Oggetto della comunione sono sia gli acquisti compiuti dai coniugi dopo il 16.1.1978, sia quelli compiuti dal 21.9.1975 al 15.1.1978, purché ancora esistenti nel patrimonio del coniuge acquirente (C. 6954/1997), ma non anche gli acquisti effettuati prima, che rimangono di proprietà individuale del coniuge che li aveva fatti.

La casa in esame, dunque, al momento in cui si è aperta la successione era di proprietà individuale del de cuius. Dal tenore del quesito, in cui si riporta che “non vi era nulla di scritto”, pare trattarsi di una successione legittima, che si ha appunto in assenza di disposizioni testamentarie. La disposizione applicabile è quella di cui all’art. 581 cod. civ., secondo cui al coniuge superstite spetta 1/3 dell’asse ereditario ed un ulteriore terzo ciascuno ai due figli (ognuno insomma eredita per 1/3). Quindi la casa in questione è da ritenersi attualmente oggetto di una comunione in cui spetta ad ognuno dei tre comproprietari una quota uguale.

Per quanto riguarda, infine, la denuncia di successione, si tratta di una pratica avente rilevanza solo fiscale, che può essere presentata da uno qualsiasi dei coeredi.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

64 risposte su “Immobili acquistati da un coniuge prima del 1975: di chi sono?”

Avvocato buonasera , vorrei esporre questo quesito:
I miei nonno di sono sposati il 1964 senza nessuna determinazione alcuna …mio nonno nel 1966 acquista un apprezzamento di terreno agricolo e semi agricolo dove pian piano ci costruisce la casa per creare una famiglia. Ad oggi mia nonna è venuta a mancare in estate e mio nonno quest’inverno.
Sull’estratto di matrimonio c’è scritto espressamente “ annotazione nessuna”.
Vorrei capire se la casa a sto punto era 50 nonna e 50 nonno oppure erano in separazione dei beni ?

in base alle informazioni fornite, la casa acquistata dal nonno nel 1966 sarebbe stata considerata un bene separato poiché i nonni erano sposati senza aver effettuato alcuna determinazione di regime patrimoniale. In assenza di un accordo sul regime patrimoniale, infatti, si applica il regime legale della separazione dei beni. In questo caso, la casa sarebbe considerata un bene del nonno e non potrebbe essere considerata come un bene condiviso. È consigliabile comunque verificare con un avvocato specializzato in diritto di famiglia per una valutazione più precisa. Se vuoi farci fare questo lavoro di approfondimento, chiama lo studio al numero 059 761926 e prenota il tuo primo appuntamento.

Buona sera,
i miei genitori si sono sposati in comunione dei beni nel 1965, nel 1973 mia madre ha acquistato dai fratelli una casa con relativo terreno. Nel 1980 i miei genitori hanno optato per la separazione dei beni.
Mio padre, oggi, sta chiedendo la separazione da mia madre, ed un’avvocatessa le avrebbe detto che mio padre ha diritto ad avere il 50% di tale casa.
Fino ad oggi non era mai emersa questa ipotesi, mi può dare qualche ragguaglio per capire chi ha ragione?
Grazie

Buonasera,
vorrei porle un quesito:
mio nonno è deceduto nel 1975 lasciando testamento. Mia madre e le sue quattro sorelle nel 1977 hanno accettato l’eredità mentre mia nonna ha tenuto solo l’usufrutto (ma oggi è deceduta anche lei). L’intera eredità è rimasta ad oggi ancora indivisa. In vita mio nonno, come riportato sul testamento, aveva dato parte delle sue proprietà alle 5 figlie, ad alcune immobili e ad altre solo terreni. Sul testamento era stato annotato che si sarebbero dovuti poi fare dei conguagli con gli altri beni. Tenga presente che una zia che aveva ricevuto un palazzotto, nel 1977 l’ha venduto e le altre zie hanno costruito la propria villa sui terreni ricevuti in eredità dal padre. Oggi come dobbiamo calcolare questi conguagli? Che valore dobbiamo dare agli anticipi dati dal nonno? Si prendono i valori riportati sul mod. 4 della dichiarazione di successione o si possono fare altri calcoli?
Ringraziandola anticipatamente per la risposta, cordiali saluti.

Buonasera,
i miei nonni hanno contratto matrimonio nel 1956;

nel 1967 hanno acquistato un appartamento intestato solamente a mia nonna;

nel 1977 hanno acquistato un terreno in altro comune anch’esso intestato soltanto a mia nonna su cui nel 1978 hanno edificato un villino;

dopo la riforma non hanno fatto alcuna dichiarazione e, pertanto, hanno accettato il regime di comunione. Con la morte della nonna, avendo 5 figli, in successione va solo il 50% di tutto e il nonno è automaticamente proprietario del restate 50% (oltre 1/3 in successione) oppure:

l’appartamento va in successione al 100% e per il villino solo al 50%?

Grazie

Buonasera Avv.
Il quesito:
Due coniugi nel 1960 acquistano un terreno intestandosi entrambi ed edificano casa loro a due piani fuori terra; nel 1962 il marito acquista, da solo, altro pezzetto di terreno attiguo al precedente e ampliano la casa per realizzare altro alloggio.
Al catasto il tecnico ha accatastato gli alloggi ad entrambi i coniugi come se fossero in comunione dei beni.
Ora viene a mancare il marito, è corretto che tutti gli immobili siano considerati in comunione ad entrambi i coniugi ?? e in successione vada la sola quota del 50% di tutti gli immobili ??
oppure devono essere considerati separatamente e il 50% dei primi alloggi e il 100% del terzo alloggio edificato su area acquisita solo dal marito ??
Grazie mille
buona serata

le vorrei porre un quesito:

Tizio e Tizia sono coniugi e non hanno figli, Tizio ha la quota di 1/5 di un bene A in comunione con i suoi 4 fratelli, cioè ogni fratello ha 1/5 del bene suddetto.

Tizio Muore nel 44 quindi quando vigeva il vecchio codice civile, a chi va il quinto che possiede del bene A?
Con che quote?
Usufrutto?

Buongiorno un quesito. Coniugi acquistano bene immobile nel 1965, nessuno dichiara tra il 21.9.1975 e il 15.1.1978 di voler optare per diverso regime. Nel 2017 muore il marito, in visura catastale al catasto terreni (fabbricato da accertare) i beni sono già intestati 1/2 e 1/2. E’ corretto, dovendo accatastare al catasto fabbricati, presentare voltura per intestare i beni in comunione legale? grazie.

Buon giorno, avrei un quesito da porre:

Il de cuius si era sposato in regime di comunione di beni il 16/08/1964.

Il 13.07.1973 aveva acquistato la prima casa al 50% con il coniuge.

Il 02.02.1978 aveva acquistato un garage al 50% con il coniuge di pertinenza della prima casa.

Il 21/10/1971 aveva acquistato un garage intestato a lui al 100%.

Mi sembra di aver capito che in successione il de cuius debba dichiararlo al 100%, perché acquistato prima della riforma del 1975, anche se nell’atto della casa e del garage di pertinenza c’è scritto coniugati in regime di comunione di beni. In quello acquistato il 21.10.1971 al 100% non menziona niente in merito al matrimonio in comunione di beni.
E’ corretto quindi che debba dichiararlo al 100% al de cuius in successione?

Grazie mille e buona giornata.

i miei genitori sposati nel 1953 in comunione dei beni nel 1962 conprano un terreno lo intesta solo un coniuge e nel 1966 costruiscono casa su due piani senpre intestato allo stesso conuige ora nel 2017 la casa e solo del cuniuge intestatario o anbedue i coniugi ?

grazie della celerità ne parlerò con mia sorella anche se il notaio oramai è uno che detta legge e fa quello che vuole!

gentile Avvocato

la nostra casa era un cooperativa legge Aldisio del 1950 .
I miei erano sposati dal 1943 comune di Roma.
Nel 1980 mio padre fece il passaggio notarile da cooperativa a proprietà ma il notaio sull’atto mise solo il suo nome senza citare comunione o separazione nonostante fosse intervenuta la legge nel 1975.
Nel 2004 è deceduto mio padre e la successione fatta in sede AGE è stata per moglie e 2 figlie 1/3+1/3+1/3. Non hanno messo la spunta su nessuna voce comunione o divisione beni Mia madre è rimasta nella sua casa e fatta opzione per sconto prima casa,noi avevamo le nostre case.
Mia madre è deceduta ad aprile 2017. Ho fatto la successione della casa sulla base delle risultanze del 2004 cioè è andato in successione solo il terzo di mia madre in quanto noi risultavamo a 1/3 ciascuna,abbiamo già tutto a posto compreso le volture metà a me e metà a mia sorella .
Adesso vendiamo la casa e sono cominciati i guai. Il notaio dell’acquirente ha chiesto il regime dei beni separazione o comunione della successione del 2004 e noi non sappiamo nulla. Se è sbagliata la successione del 2004 che andava : mamma 50% noi 2 figlie il resto ovviamente è sbagliata anche quella del 2017.
Poiché nel 1975 era subentrata la comunione non capisco perché il notaio all’epoca non l’ha citata.
Ho letto che se il terreno appartiene ad un coniuge, la casa costruita su quel terreno nonostante il matrimonio e nonostante la comunione di beni è di proprietà di questo coniuge.
Mio padre – già sposato ma in regime allora di separazione – socio fondatore in una cooperativa del 50 che aveva acquistato il terreno per la costruzione di una casa era proprietario del terreno?
Allora rimaneva unico proprietario anche della casa?
ora il notaio ci ha fatto richiedere l’estratto del matrimonio dei nostri genitori spostati nel 1943 (!!)
cosa uscirà fuori non lo so.
Non doveva controllare invece se era comunione o separazione l’acquisto in cooperativa?
Grazie se mi aiuta a capire.

Vorrei se possibile anche io sottoporle il mio caso riguardante un immobile acquistato nel 77 dai miei genitori che hanno contratto il matrimonio nel 59 e nel 78 con un atto notarile entrambi genitori dichiaravano la comunione dei beni e mio padre elencava tutta una serie di immobili ma non quello venduto a mia madre ( mio padre era proprietario e venditore di quel bene ) come già detto sopra nel 77.
Vorrei sapere se mi può dire se questo immobile acquistato nel 77 rientra nella comunione dei beni.
Grazie per il consiglio.

Il mio quesito é forse più intricato: nel 1977 una società di mio padre vende a mia madre un immobile (tenga presente che i mie genitori hanno contratto matrimonio nel 59) e nell’anno 78 il 13 di gennaio con atto notarile dichiaravano di inglobare tutti e beni nel regime della comunione dei beni inclusi quelli anteriori alla legge del 75 ma elencando poi i beni nell’atto,non é stato inserito un immobile non so se per dimenticanza,errore o perché si voleva cosí e quindi mi domando se la dichiarazione iniziale dove si dichiara che tutti i beni rientravano nella comunione ha una valenza superiore sul fatto che non é stato menzionato un immobile nello stesso atto.
Mille grazie per l’aiuto.

Vorrei sottoporle un caso: un fratello di mia madre muore e non lascia testamento,coppia senza figli. Lascia solo la casa da lui solo acquistata nel 1950, la moglie che percentuale eredita se la casa è stata acquistata prima del matrimonio in comunione dei beni?si son sposati prima della riforma del 75

È una successione legittima o ab intestato, si applicano le porzioni previste dal codice civile. La casa a mio giudizio è da considerare di proprietà individuale del de cuius, non caduta in comunione. C’è comunque il diritto di abitazione ex art 540.

matrimonio nel 1953., vigente separazione dei beni. nel 1962 il marito acquista suolo sul quale costruisce un ampio locale che viene alienato nel 1987. A seguito riforma del 1975 e regime transitorio, se i coniugi non hanno esplicitato alcuna scelta, il regime patrimoniale della famiglia, per legge, dovrebbe essere in automatico la comunione dei beni. Quindi, la moglie avrebbe dovuto dare il consenso al marito per alienare detto locale. E così? grazie

Interessanti quesiti. se ho capito bene ..gli immobili o beni comprati prima della riforma della famiglia,( tipo nel 1972) mio suocero compra un terreno dove successivamente con la moglie in regime di comunione dei beni, costruiscono una casa, muore la moglie la casa non va in successione in quanto di proprietà del marito ancora vivo. giusto?
Grazie

E’ ipotizzabile mi pare questa interpretazione…

Il giudice ha invero l’obbligo di interpretare la legge, in qualunque tempo emanata, nel rispetto dell’art.12 delle disposizioni sulla legge in generale, ma tenendo conto della legge fondamentale dello stato, la Costituzione, entrata in vigore in epoca successiva all’emanazione del codice civile nel testo qui in discussione ( Cass. 4906/95).

Orbene, l’art. 215 cc nel testo previdente, consentendo che i coniugi stabilissero tra loro il regime della comunione universale dei beni relativamente agli utili ed agli acquisti, costituisce certamente eccezione al principio secondo il quale, prima della riforma del 1975, vigeva tra i coniugi, in mancanza di patti diversi, il regime patrimoniale della separazione dei beni. La legge non prevedeva che tale scelta da parte dei coniugi dovesse necessariamente, a pena di nullità, risultare da atto trascritto, in quanto il vecchio testo dell’art. 2647 cc, pure modificato dalla riforma, prevedeva la trascrizione della sola costituzione della comunione, se aveva fin dall’inizio per oggetto beni immobili, ma non stabiliva che detto onere riguardasse anche i beni immobili che entravano successivamente a fare parte della comunione. L’art. 218, infatti, stabiliva che, vigendo la comunione convenzionale, l’acquisto compiuto successivamente da ognuno dei coniugi cadeva automaticamente in comunione (“ la comunione si opera di diritto anche quando nell’atto di acquisto non ne è fatta menzione”) e ciascuno dei coniugi aveva la facoltà di fare eseguire la trascrizione, necessaria ai soli fini della opponibilità a terzi.

E’ vero che, sempre ai soli fini della opponibilità a terzi ( Cass. n. 2104/90), il codice richiedeva l’annotazione del regime convenzionale a margine dell’atto di matrimonio ( art. 162 c.c.), ma ritiene il giudicante che detta previsione normativa debba essere letta alla luce della carta costituzionale, dell’evoluzione successiva testimoniata dalla radicale riforma introdotta dal legislatore, che ha reso legale il regime della comunione, e della odierna sensibilità, pena l’ingiustificato sacrificio delle ragioni di chi abbia omesso di chiedere la prescritta annotazione, adeguandosi alle consuetudini dell’epoca, pur volendo costituire una comunione dei beni col coniuge e dando vita in concreto a detta comunione degli acquisti nel corso di una vita matrimoniale durata, nella fattispecie, circa trenta anni.

I riferimenti non possono che essere l’art. 29 della Costituzione ( “Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi”),che ha ispirato ed anzi imposto al legislatore ordinario l’adeguamento della regolamentazione dei rapporti familiari, ma anche all’art. 42, laddove riconosce che il legislatore possa porre limiti alla proprietà allo scopo di assicurarne la funzione sociale, così superando una rigida visione patrimonialistica, quando questa si ponga in contrasto con i principi di solidarietà e comunanza che caratterizzano la materia familiare.

Può affermarsi quindi, che la moderna evoluzione del diritto della famiglia, – riconoscendo l’assoluta parità morale e giuridica dei coniugi, nonché paritetici diritti e doveri di entrambi in relazione alla vita familiare ( art. 143 c.c.), valorizzando gli apporti morali e materiali di ognuno, secondo le sue capacità, ai bisogni della famiglia -, impone all’interprete di adeguare la lettura delle norme da applicare, anche se abrogate, alle attuali finalità del diritto di famiglia, in particolare al favor verso la comunione, ritenuta più idonea a garantire i soggetti deboli della famiglia.

Nelle specie, detta lettura adeguatrice permette di ritenere che il regime previgente non imponesse l’adozione dell’atto scritto per la costituzione della comunione universale degli utili e degli acquisti, che può pertanto, se adeguatamente provata, essere ritenuta sussistente anche in assenza di espressa convenzione.

Detta interpretazione, che consente di rispondere in modo affermativo al quesito innanzi evidenziato, è stata già ritenuta conforme a diritto dalla Corte di Cassazione ( n. 4031/85) che, sia pure con motivazione in parte diversa da quella prospettata, ha stabilito il principio che “con riguardo all’acquisto di un bene immobile effettuato da uno dei coniugi a proprio nome, prima della riforma di cui alla L. n. 151/75, il diritto di comproprietà dell’altro coniuge, per uguale quota, può essere riconosciuto qualora risulti la ricorrenza di una comunione universale dei beni, secondo la previsione degli allora vigenti artt. 215 – 230 c.c., tenuto conto che la costituzione di tale comunione, riconducibile anche ad una intesa tacita dei coniugi medesimi, implica ispo iure la caduta in comproprietà dei successivi acquisti effettuati dal singolo compartecipante, con la sola esclusione di quelli espressamente previsti dall’art. 217 ( vecchio testo) c.c.”.

un immobile acquistato da un coniuge prima del 1975, come si fa a sapere se è stato dichiarato la esclusività della proprietà nel 1978??? mele milena l’acquirente

Buon giorno, mio padre comprò un terreno . nel 1959 sposò mia mamma e nel 1977 con atto notarile scelsero la comunione dei beni specificando di estenderla anche ai beni comprati prima della riforma sul diritto di famig
lia . ora ho scoperto che questo atto notarile non fu trascritto , ho richiesto il certificato di matrimonio da cui risulta la comunione dei beni. il quesito è : mia mamma è comproprietaria on no della casa costruita su quel terreno?
Grazie

Buona sera, mio padre sposato nel 1955, ha acquistato prima del 1975 un immobile intestato a lui, non è stata fatta nessuna divisione dei beni con mia madre, ad oggi la proprietà in questione è sua personale ho è di tutti e due, cioè di mamma e papà. Grazie

Buona sera, volevo una consiglio in merito: mio padre ha costruito nel terreno avuto in eredità da mia mamma, dopo la legge del 1975, con licenza intestata a mamma e senza aver fatto nessuna annotazione per quanto riguarda la legge 1975, lui oggi è proprietario del 50% ? o è tutto di mia mamma?. Sicuro di un vostro riscontro in merito vi Ringrazio anticipatamente

Domanda:

Mi sono sposata il 26/09/1970 –

Diplomata alle magistrali non ho mai lavorato in quanto ho preferito accudire la famiglia.-

Mio marito ha acquistato in comproprietà con il fratello un terreno il 5 agosto 1975 dichiarando sull’atto notarile di essere coniugato e di non aver stipulato alcuna convenzione matrimoniale –

Successivamente fino al ottobre del 1977 con i soldi della comunione familiare ha edificato assieme al fratello un piccolo capannone con regolare licenza edilizia-

Domanda :

Sono comproprietaria ?

Quali diritti posso vantare sullo stabile costruito dopo il l’entrata in vigore della legge 151/1975 con soldi della comunione familiare?

alex von burg
mia mamma ha comprato un terreno prima del 75, quindi intestato a lei, prima di morire ha fatto testamento dal notaio a mio nome . Mio padre ha diritto su questo terreno pur essendoci un testamento? grazie

Dopo il matrimonio (1970) in seconde nozze dopo la morte di mia madre, la moglie di mio padre, prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto di famiglia, (1973), ha acquistato a suo nome un terreno dove poi è stata costruita una abitazione, con concessione edilizia sempre a suo nome, anche se l’abitazione è stata costruita come tetto coniugale e con il contributo economico di mio padre (mutuo a suo nome).
La domanda è la seguente: che diritto ha mio padre e i suoi due figli (io e mio fratello, in seconde nozze non ci sono figli) su questo immobile?
Come può disporne la moglie di mio padre, sia lasciando testamento, che senza?
In attesa di una sua risposta la saluto cordialmente.Angelo.

Nessuno, ha solo un diritto di credito. Questo almeno secondo gli orientamenti maggioritari. Mi pare che nel blog se ne sia parlato più specificamente in un altro post, prova a fare una ricerca magari.

salve.
Mio suocero, stando agli atti, ha ereditato dal padre (deceduto nell’agosto del 1985) i 30/54 di un terreno . Sempre nello stesso periodo ha acquistato dai fratelli le quote rimanenti per 24/54. Poichè era sposato in regime di comunione anche l’acquisto rientra nella comunione e quindi, alla morte di mia suocera, il terreno è passato nella proprietà anche dei figli per 1/3 di 12/54 ciascuno (metà di quanto acquistato).
Se alla morte del padre (1985) la madre era ancora viva, non sarebbe dovuta spettare una quota anche a lei e non solo ai figli? Perchè negli atti non si fa menzione della quota in favore della madre? C’è qualche legge che non conosco?
Grazie mille per l’aiuto.

L’acquisto che rientra in comunione è solo quello avvenuto dai fratelli, mentre quello per successione non ci rientra, e sempre che il coniuge non vi abbia rinunciato. Per il resto non saprei, bisognerebbe vedere la documentazione del caso, il coniuge è sicuramente un erede necessario.

Buongiorno, il mio quesito è semplice semplice, ma ogni tanto mi tornano dubbi….mia madre, morta il 22 aprile del 2010, ha acquistato un immobile in gennaio del 2003 intestandoselo interamente, l’anno successivo ha contratto matrimonio in regime di comunione di beni e in automatico, dopo la morte di mia madre il marito ha ereditato un terzo del valore dell’immobile.
E’ corretta come procedura? Non vale il diritto di ereditare solo per beni acquistati in constanza di matrimonio?

Stai confondendo due profili, quello del regime patrimoniale dei coniugi e quello delle successioni, che non hanno niente a che fare tra loro. L’immobile è diventato di proprietà individuale di tua madre, poi questo immobile, alla morte di tua madre, è stato ereditato per 1/3 (si vede che tua madre aveva più figli) dal marito in quanto marito, non certo in quanto coniuge in comunione dei beni che è un istituto che non opera in fase successoria come tale ma durante la vita della famiglia.

se muore una persona che non lascia marito, figli, nipoti,genitori, nonni e rimane una zia acquisita, moglie dello zio cioè fratello del padre, ha diritto all’eredità prima dei cugini?

Mia zia, ha contratto matrimonio nel 1957 in regime di comunione.
Nel 1975 prima della legge il marito acquistava un appezzamento di terreno,(intestando solo a lui) per poi edificarci una casa, finita di costruire solo nel 1987.
La zia è deceduta nel 2003, mentre il marito è deceduto nel 2012, quest’ultimo ha lasciato un testamento che lascia tutto quanto a due suoi nipoti, in quanto il figlio premorto.
La mia domanda è questa, mia zia ha solo un fratello come erede, potrebbe vandare il 50% del costo della casa? in quanto sono stati fatti sacrifici in due per realizzarla?
Grazie

Si, mia zia è morta prima (anno 2003) ed erano sposati.
Nell’anno 2003 con la morte di mia zia il marito ha ereditato tutto.
Ma adesso il marito è morto quest’anno l’eredità va tutto ai soli nipoti suoi o parte è riserva di legittima agli eredi della moglie?

Anche io avrei da sottoporle un quesito….Mio zio ha acquistato un immobile nel 1974
successivamente ha contratto matrimonio il 30 Agosto 1975 , un anno fa è defunto senza lasciare figli , poiche morti prematuramente anche essi.
La moglie dopo soli 3 mesi ha venduto un terreno acquistato dopo 10 anni di matrimonio ,il cui ricavato è stato cosi diviso tra gli eredi (fratelli e sorelle del defunto): 3/4 alla moglie ed 1/4 ai fratelli e sorelle.
Adesso la moglie vuole vendere anche la casa ma i fratelli e le sorelle non sono d'accordo , la mia domanda è la seguente : possono opporsi alla vendita? cambia qualcosa a livello legale per la suddivisione delle quote di eredità, visto che mio zio aveva comprato da solo la casa?
La ringrazio anticipatamente .

Non c'? molto da dire se non che ognuno può disporre della rispettiva quota e che in caso di disaccordo ognuno può chiedere la divisione, per la qual cosa peraltro è oggi obbligatorio il tentativo di mediazione, che potrebbe costare anche caruccio…meglio cercare di mettersi d'accordo. ts

premesso che la sua spiegazione è stata chiarissima, e per questo La ringrazio, vorrei porLe un altro quesito.
Nell'ipotetico caso in cui il de cuis avesse ampliato l'immobile , sopraelevandolo e costruendo così un ulteriore piano, negli anni successivi (ad esempio 1990), si puo' ritenere che il nuovo subalterno sia in regime di comunione dei beni e quindi anche della coniuge?

In teoria dovrebbe essere in comunione, anche se in questi casi occorre esaminare con la massima precisione e in tutti i suoi dettagli il caso concreto, sotto il profilo soprattutto della considerabilità come bene nuovo della unità così costruita; inoltre potrebbero esserci anche altri profili, come la provenienza dei materiali e così via. Insomma, non si può dare una risposta generica e valida per tutti i casi, almeno a mio giudizio.

–?cordialmente,

tiziano solignani, da ? Mac http://ts.solignani.it (splash) http://goo.gl/p6Sb0 (libri)

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