Gentile Avvocato, convivo da circa due anni con la mia compagna da cui ho avuto un bambino. Sia io che le lei siamo lavoratori dipendenti, benestanti. Io sono proprietario di un appartamento, che è attualmente affittato, mentre lei non è proprietaria ma è come se lo fosse visto che è suo l’uso esclusivo della “propria” abitazione anche se intestata alla madre. Attualmente viviamo in un grande appartamento, in affitto, che paghiamo con i proventi delle nostre case. A oggi è nostro intendimento acquistare un appartamento più grande dove poter andare a vivere. L’appartamento vorremmo intestarlo a Lei mentre il mutuo sarebbe a carico di entrambi. Mi farebbe cosa grata se mi illustrasse lo scenario che si verrebbe a creare in caso di rottura della convivenza (non ci sposeremo). In breve le porgo le domande sottoelencate:
1. Pur pagando un mutuo non avrei, comunque, alcun diritto di pretesa sull’immobile? In nessun modo?
2. Oltre a continuare a pagare il mutuo della casa di mia moglie, dovrò comunque garantire il mantenimento mensile di mio figlio?
3. Nel caso in cui NON acquistassimo la casa (ragion per cui la mia compagna risulterebbe (sulla carta nullatenente) potrebbe avere pretese sulla mia abitazione?
4. In che misura si calcola, generalmente, l’assegno di mantenimento per un bambino?
RingraziandoLa anticipatamente le porgo i miei auguri di Buon Anno. Saluti Tommaso.
Cercherò di rispondere per punti alle Tue domande: tieni sempre però ben presente che queste sono solo indicazioni di massima. Inoltre, per quanto concerne i beni imobili sarebbe sempre opportuno parlare anche con un notaio prima del rogito.
1. No, se la casa è intestata a lei non avresTi alcun diritto salvo, eventualmente, la restituzione di quanto pagato. Tuttavia, anche questo ultimo punto è controverso in quanto in molti ritengono che la corresponsione di parte del mutuo sia un’obbligazione naturale scaturente dalla convivenza e, quindi, non suscettibile di restituzione.
2. Assolutamente sì. Il mantenimento dei figli nulla a che vedere con mutuo o quant’altro.
3. Dipende. A volte parli di compagna altre volte di moglie. Se è compagna non può chiedere l’assegnazione della casa coniugale nè il mantenimento per sè. Se è moglie può chiedere l’assegnazione della casa coniugale e il mantenimento per sè. Ciò significa che se la Tua casa non è casa coniugale in nessun caso ne potrà chiedere l’assegnazione, ciononostante il reddito derivante da locazione potrebbe influire sull’assegno di mantenimento per lei.
4. Come ripetuto più volte dipende da tantissimi fattori: reddito dei genitori, stile di vita della famiglia, età del bambino, città di residenza, …