Mio fratello ieri ha comprato all’asta un appartamento, l’agenzia immobiliare che ha fatto da tramite aveva assicurato l’erogazione del mutuo, adesso però forse ci sono problemi e il mutuo non può erogarlo, che succede con l’appartamento, torna all’asta? quali penali graveranno su mio fratello?
Tuo fratello perderà la cauzione, che dovrebbe essere del 10% sulle più recenti esecuzioni (precedentemente era del 20%) del prezzo totale. Naturlamente, potrà valutare se vi sono presupposti per richiedere un risarcimento del danno per aver fatto affidamento sulla concessione di un mutuo che, poi, non è stato concesso. In questi casi, di solito, si fa l’offerta quando si ha in mano almeno una lettera della banca con una dichiarazione di disponibilità e le condizioni del mutuo.
11 risposte su “se si deposita l’offerta ma non si paga il saldo all’asta immobiliare”
Anch io ho acquistato un immobile e poi ci ho ripensato perché c’erano problemi non inseriti nelle perizie . Nel bando non era specificato art. 587 quindi penso che il ricorso si possa fare . Grazie
L’art. 587 fa parte del codice di procedura civile che è un decreto legislativo dello Stato e si applica sicuramente anche se non menzionato nel bando, che del resto non può contenere milioni di disposizioni. Diverso è il tema della perizia “infedele”, ma bisogna sempre vedere di cosa si tratta in concreto.
Ho partecipato ha un asta per un magazino, me lo sono aggiudicato, ho deciso di non volerlo più e di perdere la cauzione come si può diffendere dall'art .587
In che senso? Non ci si può difendere, è una norma precisa che viene applicata e basta…
–?cordialmente,
tiziano solignani, da ? Mac
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…e se , invece, si versa il saldo in ritardo rispetto ai 60 gg di Legge i creditori, o uno di essi, può opporsi all'aggiudicazione?
Grazie.
e nel caso in cui venga rivenduto a un prezzo inferiore in un asta successiva è vero che mio fratello deve pagare la differenza con il suo prezzo di aggiudicazione?
Ma chi l'avrebbe detta sta cosa?
In caso di mancato pagamento del prezzo nel termine fissato, l'aggiudicatario verrà dichiarato decaduto dal diritto di ottenere il trasferimento dell'immobile, perderà la cauzione versata e sarà tenuto a pagare la differenza tra il prezzo di aggiudicazione dell'incanto cui ha partecipato e quello di vendita del successivo incanto.
l'ho preso da portaleaste.net
Dammi il link alla pagina esatta che voglio andare a vedere.
http://www.portaleaste.net/PortaleAstePlanetCom/W…
Confermo. Lo prevede l'art. 587, comma 2°, cod. proc. civ., secondo cui appunto "Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell'incanto precedente, l'aggiudicatario inadempiente è tenuto al pagamento della differenza [disp. att. c.p.c. 177; c.n. 666]."
Ora non so, e non riesco ad approfondire, se questa disposizione si applica solo nel caso di vendita con incanto o anche in caso di vendita senza incanto (la forma di vendita attualmente più praticata).