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assegno per figlia maggiorenne

Buongiorno, sono separato con una figlia. Alla mia ex moglie corrispondo un assegno di mantenimento per la figlia,a dicembre ha compiuto 18 anni e sta ancora studiando. Le chiedo se posso corrispondere direttamente a mia figlia l’assegno e quando potrò essere esonerato dal versarlo. Cordiali saluti e grazie. (Tommaso, via posta elettronica)

La legge sull’affidamento condiviso 54/2006, all’art. 155 quinquies stabilisce che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.

Ciò risponde alle tue domande: da una parte sei tenuto a versare l’assegno di mantenimento sintanto che tua figlia non sarà economicamente autonoma, dall’altro, dato che è meggiorenne, puoi versarlo direttamente a lei.

Tuttavia, se la tua separazione risale a prima della legge 54/2006 a mio avviso sarebbe opportuno fare una modifica delle condizioni di separazione: se dopo tale legge, l’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni (salvo diversa determinazione) viene versato direttamente nelle loro mani, prima non era così.

Inoltre, se deciderai di versarlo a tua figlia, ritengo opportuno che tu le spieghi che tale assegno non è per lei ma per il suo mantenimento quindi è quanto meno doveroso che poi lei lo versi alla madre che di fatto provvede al suo sostentamento.

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Di Antinisca Sammarchi

Avvocato tra Casalecchio di Reno (dove vivo) e Vignola. Convivo e abbiamo la fortuna di avere la compagnia di due splendide gatte europee, Triplette e Mimì.

Una risposta su “assegno per figlia maggiorenne”

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