buongiorno,mi sono rivolta a voi dato che mi risulta impossibile capire la normativa riguardante i lavori condominiali.mi spiego abbiamo rifatto le facciate e il tetto del condominio i lavori dovevano cominciare a settembre ma x vari motivi l’impresa non è riuscita ad intervenire prima di novembrecomunque nessuno ha sollevato la questione del ritardo se non che adesso a lavori terminati la scorsa estate un condomino ha sollevato la questione del ritardo di inizio lavori pretendendo il pagamento della penale .questo ha causato la rabbia del costruttore che ci aveva fatto molti lavori extra di cortesia e visto l’atteggiamento del condomino in questione a ritenuto di non doverci più omaggiare dei lavori extra ,mettendoceli in conto questo ha causato un aumento di circa 17700 euro,non solo il condomino in questione pensa che la penale coprirà suddetto importo .la domanda è :se i lavori sono stati consegnati entro il termine previsto e ci fosse giusta causa x! il ritardo iniziale ,l’impresa deve pagare la penale comunque? se no ,ci si può rivalere sull’idiozia del condomino in questione per fargli pagare i danni economici che ha causato al resto degli inquilini con il suo comportamento? se si ,basta andare dal giudice di pace? oppure serve un avvocato?grazie x l’eventuale risposta,cordialmente
Innanzitutto bisogna operare una distinzione tra le questioni possibili. Successivamente si puo’ fare un discorso di competenza del giudice per materia.
Se i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte e nei tempi prefissati il problema non si pone.
Viceversa, se si tratta di discutere su una questione prettamente condominiale (ad esempio con il condomino che non vuole pagare o vuole pagare meno o, in pratica, si discosta da quelle che sono le deliberazioni adottate dall’assemblea condominiale) allora la competenza è senz’altro del giudice di pace.
Diverso è il discorso se si dovesse decidere di intraprendere una causa civile di risarcimento danni nei confronti dell’impresa che ha realizzato i lavori. In questo caso subentra il calcolo della competenza in base al valore della controversia e, se questo supera i 5.000 euro, la competenza è del tribunale civile competente per territorio.