Pubblichiamo di seguito la risposta fornita da Luca Randazzo ad un nostro lettore su alcuni aspetti della copertura di tutela giudiziaria UCA. Domande in blu e risposte in rosso.
1) Intanto volevo confermato se sia nelle norme generali valide per tutte le categorie di rischio (pag. 3 del file), quanto nell’oggetto dell’assicurazione sempre valido per tutte le categorie di rischio (pag. 7) e relative esclusioni generali, quanto infine nelle condizioni di polizza famiglia (Art. 4 – pag. 14) siano sempre incluse anche eventuali azioni che i/il contraenti/e volesse(ro) intraprendere in c.d. “volontaria giurisdizione” ad es. per problematiche condominiali/di vicinato;
Si le confermo che sono comprese e che la Compagnia non oppone valutazione nel merito, ovvero anche se la vertenza avesse parvenza di temerarietà, il legale sarebbe comunque garantito e pagato sempre nei limiti del massimale convenuto
2) Chiedo poi chiarimenti su cosa siano gli “elementi variabili” di si parla nell’art. 4 delle norme generali (pag. 3) che devono essere indicati in polizza e che il contraente deve fornire entro 60 gg. dalla fine di ogni periodo assicurativo;
Questo articolo delle CGA è esplicitamente concepito soltanto per quelle polizze che prevedano in tariffazione gli elementi variabili (es: aziende fatturato, professionisti addetti) quindi non è da considerare per il rischio famiglia e/o circolazione veicoli.
3) Circa l’estensione assicurativa per l’avvocato domiciliatario, chiedo se sia possibile abbassare la soglia dei 5000 € previsti per poter fruire di questa estensione, soglia che mi appare troppo elevata e quindi penalizzante. Fino a quanto si può abbassare detta soglia?
NO, non è possibile diminuire questa soglia.
4) Non mi è chiaro cosa sia la “Garante” di cui si parla a pag. 5, all’interno del capitolo “Difesa in sede civile per vertenze contrattuali ed extracontrattuali”, mi dice di chi si tratta?
La “Garante” è la compagnia di assicurazioni che ha in carico la polizza di responsabilità civile verso terzi dell’Assicurato.
5) circa l’art. 9 sul recesso (pag. 5), necessito di un fondamentale chiarimento: il diritto di risolvere il contratto che la società si riserva dopo ogni denuncia e/o pagamento di sinistro e sino al 60° giorno dalla sua definizione, comporta l’impossibilità per il contraente di far valere la polizza ossia di essere liquidato per il sinistro denunciato? Mi auguro di no altrimenti sarebbe una clausola inaccettabile dato che priva il consumatore dell’oggetto fondamentale per cui stipula la polizza e poco importerebbe che gli venisse restituita la quota di premio pagata…
Il diritto bilaterale di recesso tiene sempre e comunque salvi, e quindi in garanzia piena, tutti i sinistri regolarmente denunciati PRIMA della comunicazione scritta di volontà di recesso da parte della Compagnia, senza che vi sia alcun pregiudizio per l’Assicurato.
6) sempre a pag. 5 circa l’art. 4 sull’indicizzazione, mi spiega in relazione a cosa è indicizzato il premio e di quanto può variare? Se mi fà un esempio è meglio;
L’indicizzazione è facoltativa e prevede che prestazioni e premio vengano adeguate secondo l’indice ISTAT di anno in anno. Tale facoltà, ove prevista, può essere interrotta su semplice richiesta dell’Assicurato prima della scadenza annuale della polizza. Per maggior precisione tenga presente che tale aumento si aggira intorno al 1/2 % annuo.
7) Circa le condizioni di polizza famiglia (pag. 14) il capitolo relativo alla “sede civile” si conclude con la previsione di un tetto fissato in 5000 € ed un periodo di latenza pari a 12 mesi. Chiedo mi vengano chiarite dettagliatamente queste clausole in quanto non capisco bene il funzionamento pratico, ovvero mi sembra di capire che vi sia in questo caso un massimale troppo basso (5000 €) ed un periodo di latenza inspiegabilmente molto più lungo rispetto ai classici tre mesi…
Non capisco inoltre nella successiva pag. 15 se i ricorsi in Commissione Tributaria Provinciale siano inclusi solo per l’aspetto penale o anche per l’aspetto appunto tributario, ossia se siano insomma inclusi anche gli aspetti non penali … non ho grande esperienza di ricorsi in CTP ma mi sembra strano che possano avere un aspetto penale ma a pag. 15 si parla chiaramente solo di rimborso spese di difesa in sede penale…
Questo si riferisce ESCLUSIVAMENTE al capoverso “Procedimenti in materia di status e capacità” per i quali appunto è previsto un massimo esborso limitato ai 5000 euro e comunque una carenza di 12 mesi, giustificata dal fatto che potrei avere il sentore di separarmi e/o divorziare piuttosto che un familiare da interdire e stipulare la polizza ad hoc. Una carenza così lunga ci evita (o comunque limita parecchio) la possibilità di sinistri “sicuri”.
8) Infine vorrei mi fosse spiegato come funziona l’estensione facoltativa relativa al Massimale (sempre a pag. 15).
Il massimale di base della polizza TutelUnica è di 12000 euro, elevabile con conseguente (non proporzionale) aumento del premio. Esempi di massimali acquistabili sono 15000/20000/25000/30000 senza franchigia, oppure anche 40000/50000 con franchigia fissa rispettivamente di 4000/5000.
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