Sono titolare di una srl che ha un contratto di locazione di immobile ad uso commerciale (bar) e un contratto locazione di azienda. Ammesso che i due contratti di locazione prevedono la clausola (termine essenziale per la parte locatore) che in caso di ritardo pagamento del canone per 2 mensilità devo riconoscere gli interessi legali al locatore. Mentre in caso di ulteriore ritardo il contratto e’ da intendersi risolto di diritto. Ho pagato solo due rate con un ritardo di 15 giorni ed ora il locatore mi cita in giudizio per morosità e chiede lo sfratto. Come posso difendermi da tale richiesta
Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 392/1978, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento nel termine previsto, degli oneri accessori quando l’importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione.
La legge dunque parla di 20 giorni e non di 15. Di conseguenza non pare esserci spazio per uno sfratto per morosità. Questo è il primo appiglio importante per opporsi.
Ricordo anche che l’art.55 della medesima legge stabilisce che “La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all’articolo 5 può essere sanata in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l’importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice...”