Premetto che nell’ anno 1993, mi suocero ha donato a mia moglie la proprietà di ½ relativa a due appartamenti, l’altra quota di ½ era gia intestata a me, si è riservato il diritto di abitazione su uno di essi, sull’altro abito io con mia moglie e mio figlio e sono liberi da ipoteche, pignoramenti o altro. Dato che mio suocero aveva una azienda artigiana , trovandosi in difficoltà finanziarie ha accumulato parecchi debiti soprattutto con inps per contributi di dipendenti, alcui anche anteriori all’atto di donazione ed ha subito vari pignoramenti mobiliari, dato che Equitalia gli ha recentemente rinotificato cartelle esattoriali per i vecchi debiti, vorrei sapere se l’atto di donazione fatto quasi diciotto anni fa può essere in qualche modo impugnato da Equitalia o dall’agenzia delle entrate per potersi rivalere su quegli immobili?
Il terzo creditore, il quale ritiene di essere stato danneggiato da un atto di disposizioni del patrimonio compiuti dal debitore, nel nostro caso una donazione, può tentare di revocare lo stesso atto con un’azione, detta appunto “azione revocatoria”, prevista dall’art. 2901 del cod. civ., che però si prescrive in 5 anni dall’avvenuto compimento del medesimo atto. Nel caso prospettato dal nostro utente questo termine si è da tempo consumato e l’azione pertanto si è prescritta.