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cosa fare se un cellulare presenta un difetto «non risolvibile»?

A dicembre ho acquistato un cellulare nokia c3. Dopo il primo mese ho cominciato a riscontrare problemi di malfunzionamento del software (si riavviava all’improvviso durante la conversazione, problemi nel sistema di messaggistica, non funzionavano bene i tasti). Tutti problemi risolvibili, a detta del centro assistenza, al quale l’ho lasciato per effettuare l’aggiornamento. Dopo un altro paio di mesi, però, la situazione si è ripresentata e, una volta riportato allo stesso centro assistenza, mi è stato riferito che è un difetto del mio modello di cellulare e pertanto non risolvibile. Posso chiedere la sostituzione dell’apparecchio con uno simile o di pari prezzo? Come devo fare?

Il quesito proposto ci fornisce la possibilità di tornare a parlare dei rimedi che la legge riconosce al consumatore che acquista un bene difettoso.

Nel caso proposto dall’utente un cellulare acquistato, dopo alcuni tentativi infruttuosi di riparazione, viene giudicato dal rivenditore “non riparabile”.  Ora, al consumatore non interessa davvero che il proprio cellulare presenti un difetto “seriale”, ovverosia tipico di tutti gli apparecchi di uno stesso modello. Al consumatore interessa solamente, ed è tutelato in questo dalla legge, che il cellulare acquistato abbia tutte le funzioni e qualità che il produttore garantisce al momento dell’acquisto. Se al contrario ciò non avviene, come nel caso proposto, il consumatore ha diritto alla riparazione o alla sostituzione dell’apparecchio.

Nel caso che né la riparazione né la sostituzione siano possibili il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto e quindi alla restituzione del denaro speso. L’articolo di riferimento è naturalmente l’art. 130 del Codice del consumo, il D.Lgs. 206/2005.

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quando un rivenditore si impegna a sostituire un bene difettoso ma poi non lo fa

Buongiorno ho comprato a ottobre 2011 un armadio. me lo hanno consegnato il 16 dicembre sbagliato ( l’errore consisteva nel colore ante e nella composizione interna) sono usciti a febbraio per sistemare ante che sono ok ma internamente dopo mille tentativi l’armadio è ridotto a buchi e ancora non corrisponde alle caratteristiche di acquisto. siamo tornati al negozio x parlare con direttore che a Sue parole e documenti avrebbe risolto tutto ordinando un nuovo armadio. a oggi ancora nulla. vorremmo richiedere indietro i nostri soldi è fattibile? Abbiamo pagato l’armadio interamente alla prima consegna ottobre 2011. 

Il quesito proposto ci permette di considerare un aspetto fondamentale della tutela del consumatore. Sappiamo già, per averlo affrontato diverse volte su questo blog, che la normativa di riferimento è contenuta ora nel codice del consumo, il D.Lgs. 206/2005. Ciò posto, nella questione proposta, ad un consumatore che ha accettato, è stata proposta la “sostituzione” di un bene difettoso. Sappiamo bene che il venditore può formulare questa proposta, ovvero la sostituzione del bene in luogo della riparazione, salvo che tale sostituzione avvenga in un congruo termine, tenuto conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

La misura di tale congruità, pertanto, è un giudizio e non un valore assoluto. Giudizio che, in caso di controversia, sarà un giudice a dover emettere.

Nel caso in cui il rivenditore non sostituisca il bene in un tempo definito congruo, il consumatore ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo di acquisto del bene come mi pare nel caso proposto dall’utente.

quando è possibile chiedere la sostituzione di un cellulare difettoso?

Dopo 5 interventi di riparazione del cellulare XXX sempre sul medesimo elemento (tasto di accensione e stand-by) che funziona al massimo 1/2 mesi e poi si ripropone il medesimo difetto che rende inutilizzabile l’apparecchio, vorrei capire se esiste la possibilità di obbligare il produttore a sostituire lo smartphone oppure devo continuare ogni 2 mesi a rispedire l’oggetto finchè non si esaurisce la garanzia. Lo smartphone è stato acquistato 1/03/2011 ed oggi mi è stato detto di rispedirlo per la riparazione e che verrà aperta una pratica di sostituzione, ma come in precedenza mi era stato detto,tale difetto non prevede la sostituzione, posso appellarmi a qualcosa per la sostituzione.

 

Il quesito proposto ci permette di analizzare una questione giuridica di notevole importanza: quando un consumatore acquista un bene difettoso, che diritti ha nei confronti di chi gli ha compravenduto lo stesso bene?

Il Codice del Consumo, (il D.Lgs. 206/2005)  riconosce espressamente al consumatore la possibilità di chiedere, a sua scelta e senza spese a suo carico, la riparazione del bene difettoso o la sua sostituzione. A meno che uno dei due rimedi scelti dal consumatore sia impossibile o eccessivamente oneroso rispetto l’altro, il rivenditore dovrà assecondare la scelta del consumatore.

In entrambi i casi il rivenditore deve poter rimediare al difetto in breve tempo, in caso contrario il consumatore ha tutto il diritto di chiedere la risoluzione del contratto, ovverosia di chiedere le restituzione della somma versata e il risarcimento dell’eventuale danno subito a causa dell’inadempimento di controparte.

Nella fattispecie che ci occupa mi pare che “l’eccessiva difettosità” del cellulare dovrebbe imporre al rivenditore la sostituzione dello stesso.

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Esiste il diritto di recesso nella compravendita tra privati?

Dato il proliferarsi di mercatini spontanei di rigattieri e antiquariato vario desidero sapere se, acquistando un oggetto da un rigattiere (che risulta un privato non essendo commerciante quindi che vende senza licenza), è possibile restituire l’oggetto comprato chiedendo la restituzione de soldi. 

Poche righe quelle scritte dal nostro utente per porre in realtà una questione davvero importante: esiste il diritto di recesso nella compravendita tra privati? Ovverosia, se acquisto un bene in un mercatino da un privato posso restituirlo entro un determinato periodo di tempo se “ci ripenso” ?

La risposta è no.

Tra privati, infatti, non trovano applicazione le disposizione del Codice del consumo (il D.Lgs 206/2005), che disciplinano la compravendita da un operatore professione ed un semplice consumatore, ma naturalmente quelle del codice civile (art. 1470 e ss.) le quali non permettono un  recesso dell’acquirente in caso di ripensamento.

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Chi paga l’ICI in caso di assegnazione della casa coniugale ad uno dei due coniugi?

Sono separata dal 2001 e l’assegnazione della casa,di proprieta’ al 50%, e’ andata al mio ex marito. Nell’atto di separazione tutti gli oneri relativi alle spese condominiali sono a carico del mio ex marito. L’anno scorso il Comune mi ha inviato un’accertamento in rettifica per parziale versamento/infedele denuncia per ICI anno 2006 e anno 2007 di € 760. Ho contattato l’ufficio tributi contestando l’addebito e mi hanno risposto che in base ad un recente decreto ero tenuta a pagare i tributi ICI per quei anni.Cosa che ho fatto. Qualche giorno fa ho ricevuto da Equitalia una cartella per omesso versamento ICI anni 2004 e 2005 di € 840. Ho chiesto una copia dell’atto perche’ non l’ho ricevuto.Risulta che l’accertamento e’ stato notificato dal messo comunale il 9 novembre 2009 e non trovandomi ha dichiarato nell’atto che sono “Sconosciuta utilizza residenza conosciuta”. Premetto che in quel periodo stavo facendo un trascolo, andavo e venivo e avevo richiesto il servizio seguimi per ricevere la posta nel caso non ci fossi in casa. Sicuramente faro’ delle verifiche per capire come sono andate le cose, ora il mio dubbio e’ se devo pagare o meno l’ICI per gli anni 2004 /2005 o se spettano al mio ex marito, anche perche’ sul web qualcuno dichiara che anche gli anni 2006/2007 sono a carico del mio ex marito. 

Allora, la domanda suesposta pone l’interrogativo sull’individuazione del soggetto a cui spetta il pagamento dell’ICI in caso di assegnazione della casa coniugale ad uno dei due coniugi comproprietari dell’immobile. Ad entrambi, secondo un’opinione maggioritaria. Eventuali accordi privati, omologati dal Giudice in caso di separazione, hanno un valore appunto unicamente tra le stesse parti e possono generare eventuali azioni di rivalsa tra gli ex coniugi.

Ciò posto vi è un’opinione minoritaria che riconosce, in caso di assegnazione della casa coniugale, l’insorgere in capo al coniuge assegnatario di un vero e proprio diritto reale che imporrebbe allo stesso anche il pagamento degli oneri reali come appunto l’ICI.  Per tale opinione minoritaria, pertanto, il pagamento dell’ICI competerebbe al marito per tutti gli anni di arretrato.

Consiglio comunque all’utente di rivolgersi di nuovo al Comune portando con sè il verbale di separazione omologato con il quale viene assegnata la casa coniugale e di chiedere di nuovo spiegazioni.

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Quando dopo aver acquistato un vestito si decide di non volerlo più

Ho un atelier di abiti da sposa ho venduto un abito ad una ragazza che oltre al matrimonio avrebbe dovuto fare una festa per le persone che non potevano essere presenti alla cerimonia,l’abito che ha preso da me, era per la festa, il giorno della prima prova mi chiama e mi dice che la festa non la fà più e che l’abito non le serve; io le dico che l’abito avrebbe dovuto ritirarlo comunque,o quanto meno avrebbe perso l’acconto versato,e le consiglio di utilizzare a questo punto l’abito per il taglio della torta, ma mi dice che non le interessa..dopo un paio d’ore viene in atelier prova l’abito e inventa mille scuse, che l’abito fà difetto, che non è come se lo aspettava,che alcune rifiniture lasciano a desiderare (l’abito era alla prima prova e non era finito!) e se ne và scocciata, io le scrivo ripetutamente per sapere cosa vuole fare, a distanza di un mese mi risponde che non vuole l’abito, che ho tentato di truffarla, e che rivuole indietro l’acconto.. (trattasi di 800 euro).

Innanzitutto ritengo che la questione della “festa” sollevata dalla ragazza acquirente sia del tutto irrilevante. La sua “esistenza”, infatti, non è stata contrattualizzata tra le parti sotto forma di condizione necessaria per il perfezionamento del contratto.

In parole povere il contratto di compravendita si è già perfezionato al momento della scelta del vestito da parte della ragazza, quindi la stessa è tenuta al versamento dell’intero prezzo finale e al ritiro del vestito. In caso contrario sarà inadempiente con tutte le conseguenze del caso, tra le quali anche la perdita della caparra disciplinata dall’art. 1385 cc..

Per quanto riguarda le finiture mi sembra che la ragazza sia comunque in difetto, o meglio giuridicamente parlando di nuovo inadempiente, in quanto, senza giustificato motivo, non ha prestato la sua collaborazione per il completamente dell’abito.

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Entro quanto tempo devo denunciare un difetto di produzione al rivenditore?

Ho da poco ho acquistato un MacBookPro presso un rivenditore Apple e quando dopo 9 giorni (inclusa 1 domenica) ho aperto la confezione mi sono reso conto che  non disponeva del nuovo sistema operativo Lion. Ho cercato di scaricarlo gratuitamente dal sito Apple come previsto ma non mi è stato possibile perché per ragioni a me ignote il numero seriale non è stato accettato. Ho chiesto dunque al rivenditore di sostituire il mio computer con un altro identico ma dotato di Lion, anche perchè non essendo un esperto ho il dubbio che il computer da me acquistato possa essere meno aggiornato anche sotto altri profili. Non ho inviato alcuna racccomandata perché son passati più di 8 giorni ma una email. A questa è seguita una telefonata nella quale il rivenditore si è dichiarato disponibile ad effettuare la sostituzione previa autorizzazione di Apple. Mentre aspetto trepidamente la risposta, gradirei sapere da Lei se il rivenditore è tenuto a sostituire il computer, dato che potrebbe trattarsi di mancanza di “qualità promesse”, non tanto dal rivenditore, che avrebbe comunque agito corettamente se mi avesse informato della non presenza di Lion, ma da Apple, che il 20 luglio ha annunciato l’arrivo del nuovo sistema operativo imducendomi a pensare che un computer acquistato il 17 agosto presso un suo rivenditore autorizzato disponesse del nuovo sistema.

Il quesito posto dall’utente ci permette di considerare un aspetto fondamentale della garanzia legale che accompagna la compravendita di un prodotto da parte di un consumatore. Ora, sappiamo che il codice del consumo, il D.lgs.206/2005, garantisce il consumatore finale da eventuali vizi che lo stesso possa “scoprire” una volta acquistato un bene. Ma quanto dura questa garanzia legale? Ed entro quanti giorni il consumatore deve denunciare gli stessi al rivenditore? Il medesimo codice del consumo stabilisce un termine massimo di 2 anni, a partire dal momento dell’acquisto del bene, per poter denunciare vizi di conformità dello stesso ed un termine decadenza di due mesi entro i quali il consumatore deve denunciare un vizio dal momento che ne è venuto a conoscenza. In parole povere: se entro due anni il bene acquistato presenta dei difetti il consumatore può avvalersi della garanzia legale del codice del consume sempre che lo stesso consumatore lo abbia denunciato entro due mesi dalla scoperta.

L’utente si è comportato correttamente, il rivenditore dovrà installare il sistema operativo Lion senza ulteriore spese aggiuntive ovvero sostituire il MacBookPro. Sarà poi il rivenditore che dovrà rivalersi per le spese sostenute direttamente sul produttore finale. Ma questo è evidentemente un altro discorso.

Per ulteriori dettagli, ti rimando alla nostra scheda pratica in materia di tutela, in concreto, dei consumatori.


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come difendersi se si acquista un notebook “usato” credendolo nuovo

Venerdì ho acquistato un notebook in un grande distributore di elettronica, pubblicizzato in un volantino. Era rimasto l’ultimo, quello in esposizione, ma non presentava difetti. Sono rimasta stupita perchè ho notatao che i dischi di ripristino del sistema operativo (windows 7 come indicato nel volantino) erano masterizzati e non originali, ma sotto il pc c’era il numero di serie (il commesso mi ha rassicurato dicendo che negli ultimi anni i dischi di ripristino vengono fatti da loro). A casa ho notato che l’antivirus era attivo da più di un anno, ma ho pensato che essendo esposto lo avessero attivato. Il tecnico che doveva trasferire i dati dal mio vecchio pc, invece, si è insospettito ed ha fatto una approfondita ricerca, dalla quale è emersa che il pc era stato utilizzato e conteneva foto effettuate e scaricate più di un anno fa. Il pc, o almeno l’hard disck, non sono nuovi! Posso pretendere la sostituzione con un notebook di pari caratteristiche o la restituzione del denaro? 

Diciamo innanzitutto che chi acquista un bene, per garanzia legale, ha diritto alla consegna di un bene conforme a quello pubblicizzato.

Se viene pubblicizzato un bene nuovo, è evidente che non può essere consegnato all’acquirente un bene usato. In questo secondo caso il consumatore acquirente potrà ottenere il ripristino o la sostituzione della conformità senza spese del bene: in questo caso la sostituzione dei dischi usati con dischi nuovi ovvero la sostituzione integrale del notebook.

Per ulteriori dettagli, ti rimando alla nostra scheda pratica in materia di tutela, in concreto, dei consumatori.

aggiornamento. Siamo felice di comunicare che il notebook è poi stato concretamente sostituito alla nostra lettrice.

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Debiti dei padri che ricadono sui figli.

Volevo esporvi un mio problema,!volevo dei chiarimenti per quanto riguarda il fisco: mio padre avendo una ditta di trasporti a causa di problemi economici non è stato più in grado di versare i contributi inps e inail e tutto quello che concerne i contributi da autonomo,adesso ogni giorno arrivano cartelle esattoriali che penso non potrà più pagare fino a quando non riesce a chiudere l’attività! Volevo sapere se i debiti che gravano su mio padre si possano rivalere su di me figlio,anche perchè sono sotto lo stato di famiglia suo?

Può stare tranquillo i debiti di suo padre non le ricadranno “addosso”. Potrebbe rispondere degli stessi solo nell’eventualità in cui li avesse “garantiti” ad esempio attraverso una fiodeiussione.

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Vendita tra privati e recesso

Il problema è il seguente: essendo modellista ho venduto un automodello ad un privato mediante un forum nell’apposita sezione mercatino(da premettere che il forum non ha nessuna voce in capitolo ed è libero). Il mio post è stato arricchito di foto del modello che constano l’effettiva usura del modello siccome usato. Dopo una trattativa, io(privato) ho ricevuto il bonifico e spedito il materiale. All’arrivo del pacco il compratore mi dice che non vuole più il modello e chiede che sia attuato il diritto di recesso.Come posso tutelarmi? Io le foto dello stato le ho messe, e lui vuole il diritto di recesso. Quali sono i termini di recesso? Ha davvero possibilità di attuarlo? Ricordo che la trattativa è stata fatta tra privati.Un ulteriore domanda, il compratore vuole passare per vie legali se non attuo il diritto di recesso, in che cosa potrei andare incontro? Quali sarebbero le spese che dovrei affrontare se dovessi perdere in giudizio? Ricordo che la compravendita è stata di 500 euro.

Nelle vendite tra i privati non si applica il diritto di recesso che si applica invece solo ai contratti tra un professionista e un semplice consumatore. La tutela che avrà un acquirente/privato nei confronti di un venditore/privato è quella approntata dal codice civile agli art. 1490 e ss. Su questi presupposti l’utente potrà inoltre difendersi in caso di azione giudiziale intentata nei suoi confronti.