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se i documenti non arrivano prima che siano sentiti i testi

In una causa civile nella quale sono sia parte in causa che tecnico di parte, ho chiesto nella CTU la produzione di documenti che l’altro tecnico non ha prodotto. Si tratta delle planimetrie a fine lavori di una palazzina per la quale è stato chiesto l’usucapione di terazzini che sconfinano nella mia proprietà, quindi inerenti l’oggetto del contenzioso. Mi sono rivolta all’avvocato, la quale mi ha detto che ha fatto l’istanza ed il giudice ha disposto la produzione di tali documenti. L’udienza per sentire i testi – il 25 maggio – ha avuto luogo prima che i suddetti documenti mi venissero consegnati (tuttora non sono stati prodotti). In assenza delle planimetrie non mi è stato possibile preparare le domande per il contro interrogatorio. E regolare dal punto di vista procedurale? Cosa posso fare?

Nei procedimenti civili non esiste la figura del controinterrogatorio, che è un istituto tipico del processo penale. Le domande da rivolgere ai testi devono essere formulate in anticipo  (art. 244 cod. proc. civ.) rispetto all’udienza in cui compaiono i testi stessi, mediante appositi documenti scritti (memorie), che vengono depositate in Tribunale e dopo le quali il giudice decide quali testimoni sentire e su quali fatti o capitoli (art. 245 cod. proc. civ.).

E’ vero che la legge prevede che, durante l’assunzione della testimonianza, il giudice possa chiedere al teste “d’ufficio o su istanza di parte tutte le domande che ritiene utili a chiarire i fatti” (art. 253, comma 1°, cod. proc. civ.). Sotto questo profilo, aver avuto la disponibilità dei documenti al momento dell’escussione dei testi sarebbe potuto essere utile per la difesa.

A questo punto, l’unica cosa che si può fare è presentare una istanza al giudice, evidenziando come sia necessario o opportuno per accertare i fatti di causa, sentire i testimoni anche alla luce delle risultanze documentali e quindi chiedere che, una volta depositati questi documenti, i testi vengano chiamati per rendere i più opportuni chiarimenti sugli stessi. Se il giudice non dovesse accettare tale istanza, e la produzione dei documenti fosse tardiva rispetto all’ordine di esibizione fatto dal giudice, si potrà chiedere che il giudice tenga conto della scarsa diligenza con cui la parte che ne era onerata non ha provveduto all’ordine e del pericolo che ciò abbia potuto minare l’integrità delle prove. L’ordine di esibizione deve sempre contenere l’indicazione del luogo e del modo dell’esibizione e soprattutto del tempo: se non è indicato un termine, si intende l’udienza successiva.


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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

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