Ho bisogno di conoscere le modalità per la revisione dell’importo di mantenimento del figlio del mio compagno avuto da un precedente matrimonio.(chiuso con divorzio consensuale da tre anni circa) Ad oggi il mantenimento ammonta a Euro 410 mensili.(spese scolastiche, mediche e extra escluse). Attualmente abbiamo altri due figli, mutuo, prestito della macchina, prestito inpdap e le spese ordinarie (asilo nido). Lavoriamo entrambi come dipendenti nella P.a (stipendi medi di Euro 1.200 e 1.700).Quali sono i limiti ragionevoli dell’importo dell’assegno di mantenimento? Quanto dovrebbe essere? Come si dovrebbe procedere per averne una riduzione? Secondo voi è possibile averne una riduzione o è inutile provarci.
Impossibile dare una risposta sicura. Dai un’occhiata alla nostra scheda pratica in materia di cambiamento delle condizioni di separazione e divorzio.
Per il resto, come ricordato anche in altri post e relativi commenti, la procreazione successiva è generalmente considerata dalla giurisprudenza come frutto di una scelta volontaria e quindi non costituente presupposto per poter chiedere la riduzione del mantenimento per i figli già esistenti (in sostanza i giudici dicono: «dovevi pensarci prima di mettere al mondo altri figli»).
Comunque, le decisioni in materia sono molto soggettive, dipende molto dal giudice che viene incaricato del caso e spesso anche dal sesso dello stesso giudice (un giudice donna ragiona spesso diversamente da un giudice maschio), quindi la risposta finale è che si può senz’altro provare, ma non è possibile prevedere come possa finire. Assi nella manica sicuramente non ne avete, però una piccola riduzione potreste anche ottenerla.
Per ulteriori approfondimento, rimanderei al mio libro, in uscita a settembre 2010, sulle tematiche giuridiche familiari.
2 risposte su “ancora sulla riduzione dell’assegno di mantenimento”
salve – ho delle domande tecniche sulle procedure per la richiesta della modifica dell'assegno di mantenimento:
1. Quando la sentenza in essere riguarda una figlia che all'epoca era minore, ma adesso maggiorenne, che vuole intraprendere gli studi fuori sede (a 120km dalla città dov'è residente), perchè la facoltà scelta non esiste nella città di residenza, il padre (ex convivente) è tenuto ad accettare la scelta della figlia ed a contribuire alle spese in più (alloggio, retta universitaria, abbonamento treno ecc) che questa comporta, oppure si può opporre?
2. Ho diritto di chiedere un aumento dell'assegno di mantenimento, a questo punto versato direttamente alla figlia, nel frattempo maggiorenne, e se si, in quanto tempo si ottiene la prima udienza (una sentenza) per questioni del genere? E' vero che possono passare anni?
3. Ho sentito della possibilità di una concigliazione, per evitare le procedure legali in tribunale, quali sono i pro e contro? I costi per le due procedure più o meno intorno a che cifra sono?
Grazie e complimenti per il vostro contributo – Chris
1 il padre si può opporre se ritiene e dimostra che la cosa è contraria all'interesse della figlia
2 non se ne può certamente parlare in generale, bisogna vedere il caso concreto in tutti i suoi dettagli
3 la conciliazione non si applica assolutamente agli obblighi familiari che sono materia indisponibile, c'è già giurisprudenza sul punto (mi pare una ordinanza del Tribunale di Varese)