Mio fratello dovrebbe dare alla sua ex moglie l’aumento Istat da Maggio 2003 ad oggi. Sulla sentenza di separazione nulla è menzionato. Il mantenimento per la figlia è di Euro 310,00 mensili, che lui regolarmente sostiene. Vorrei sapere, cortesemente, quanto dovrebbe pagare al mese e quanto ammonta l’arretrato, e sapere se vi è precrizione dell’indice Istat. Attualmente, dal mese di Luglio 2009, mio fratello non lavora. Aspetto una sua celere risposta.
Le risposte che diamo a chi sottopone il suo caso alla redazione del blog non sono sostanzialmente mai celeri, dal momento che vengono erogate nel nostro tempo libero e dando ovviamente la precedenza ai nostri clienti paganti. Chi ha urgenza di ottenere una risposta, può valutare di acquistare una consulenza, che per contratto viene erogata entro due giorni lavorativi, mentre inviando un caso al blog non c’è nessuna garanzia nè di ottenere una risposta nè tantomeno di averla entro un certo termine.
È poi necessario fare una seconda precisazione, cioè che chi sottopone un suo caso al blog non può ottenere mai una consulenza tagliata specificamente sul suo caso, cosa per la quale è ancora una volta necessario acquistare, se si crede, una consulenza, ma semplicemente leggere alcune considerazioni generali sugli istituti giuridici che riguardano il suo caso, al fine di farsi una idea.
In altri termini, di certo non ci mettiamo ad esempio a fare conteggi per chi scrive al blog, perchè questo per noi significherebbe lavorare gratis, cosa che non siamo disposti a fare per tanti motivi, alcuni dei quali ovvi, che non mette conto qui richiamare, mentre possiamo richiamare volentieri alcune considerazioni generali, prendendo spunto dal caso concreto.
Su tutte queste premesse, quello che si può dire nel caso di tuo fratello è che gli aggiornamenti ISTAT sono dovuti anche indipendentemente dalla richiesta del credito, in quanto trattasi di materia indisponibile e gli aumenti maturano, per così dire, «da soli», anche senza richiesta. Se tuo fratello adesso non lavora, forse può chiedere una diminuzione del contributo mensile, anche se essendo diretto alla figlia è molto più difficile ottenerlo rispetto a quei casi in cui si tratta del mantenimento diretto al coniuge. Per quanto riguarda la prescrizione, il diritto al mantenimento è imprescrittibile, però le singole rate si prescrivono dopo cinque anni.
Una risposta su “il calcolo dell’aumento ISTAT sui mantenimenti”
Io l'ho trovato qui un caso risolto http://www.rivaluta.it/help/assegno-mantenimento-…
Buon lavoro
Camerin