Ho vinto una borsa di studio per passare un semestre all’estero in una destinazione da me scelta in una rosa piuttosto ampia. Tra le destinazioni ammesse risultavano, dal bando, alcune Università molto prestigiose, tra cui Oxford, per cui io ho fatto domanda. Una volta contattato chi di dovere una volta vinta la borsa mi è stato però comunicato che il bando è stato scritto male, e che solo una ristretta parte delle destinazioni immesse sono realmente disponibili. Da essa sono escluse le università più prestigiose, Oxford inclusa. Fin qui poco male. Però nello stesso periodo ho vinto anche una seconda borsa, per un soggiorno di studio di tre settimane a Malta nel periodo estivo, tutto spesato (vitto, alloggio, assicurazione sanitaria, iscrizione ai corsi…). Borsa che ho rifiutato in quanto incompatibile con la prima, per sovrapposizione temporale (l’ultima settimana a Malta sarebbe coincisa con la prima ad Oxford). Cosa che non avrei fatto se avessi saputo fin dall’inizio come stessero le cose. E’ possibile chiedere un risarcimento? La borsa è offerta da un’azienda statunitense con diverse filiali in Italia, in accordo con l’Università di Siena, dove studio. Il bando è stato scritto da persone dell’Università e approvato, prima della pubblicazione, dalla responsabile della filiale di Siena di tale azienda. Ho trovato il vostro sito cercando informazioni sulla tariffazione in quota lite. Mi chiedo se tale sistema sarebbe applicabile nel caso in questione.
Non è così facile rispondere a questa domanda, cioè stabilire se è possibile ottenere un risarcimento del danno in un caso come questo.
Secondo il codice civile, infatti, il danno risarcibile è solo quello che sia «conseguenza immediata e diretta» del comportamento del debitore (artt. 1223, 2056 cod. civ.) e, soprattutto, se non vi è dolo, il risarcimento è limitato al danno che «poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l’obbigazione» (art. 1225 cod. civ.), anche se quest’ultima disposizione non è richiamata per la responsabilità di tipo aquiliano, quale potrebbe essere quella oggetto del tuo caso.
Il problema, dunque, centrale è quello del nesso causale, cioè poter dimostrare che la mancata fruizione della borsa di studio a Malta è dovuta all’inadempimento o al fatto illecito della società gestrice della prima borsa di studio. Si noti che il nesso di causalità non viene valutato in termini concreti e pratici, chè se così fossi il problema sarebbe già risolto, visto che sappiamo che una perdita è effettivamente conseguenza del primo fatto illecito, ma secondo critiri ipotetici e giuridici. Ad esempio, se un creditore va in fallimento a causa del mancato adempimento del proprio debitore, c’è sicuramente, dal punto di vista della realtà concreta, nesso causale, perchè è facile dimostrare che, se il debitore avesse pagato, il fallimento non sarebbe stato dichiarato, ma giuridicamente l’apertura del fallimento in questi casi non è considerata danno risarcibile, perchè non è considerata conseguenza «immediata e diretta» dell’inadempimento, bensì di un complesso ulteriore di circostanze già preesistenti, e comunque non è la conseguenza normale, secondo l’id quod plerumque accidit, di un inadempimento.
Nel tuo caso, personalmente sarei per dare una risposta positiva, nel senso che secondo me sussiste il tuo diritto al risarcimento del danno, ma è estremamente difficile poter prevedere cosa possa valutare in materia il giudice chiamato ad occuparsi della questione. Per questi stessi motivi, diventa difficile per noi poter proporre una tariffazione con la quota lite, che viene praticata sì nelle pratiche di risarcimento danni, ma in casi più lineari di questo: si può pensare, eventualmente, ad un misto tra flat e quota lite, con un fisso annuale abbastanza basso e un «premio» finale.