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la possibile riforma dello «status» dei figli legittimi e naturali

Il Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2010 scorso ha deciso la presentazione di un progetto di legge delega riguardante lo status dei figli, legittimi ma soprattutto naturali, con lo scopo di rendere ancora più compiuta la parificazione tra le due categorie. Ricordo che, come molto più approfonditamente spiegato nel mio libro, i figli legittimi sono quelli nati da una coppia unita da un matrimonio riconosciuto dallo Stato, o che sono stati legittimati successivamente, per effetto di un matrimonio o tramite un apposito procedimento. Sono, invece, naturali tutti gli altri, cioè quelli nati all’interno di una convivenza o da un rapporto occasionale, che possono essere stati riconosciuti o meno dai genitori.

Oggigiorno, i figli naturali sono pressochè equiparati a quelli legittimi, anche se residuano ancora diverse differenze, la più grave delle quali è il mancato riconoscimento di un rapporto di parentela con gli altri congiunti del genitore: ad esempio i figli di fratelli, se naturali, non sono dalla legge considerati cugini.

La riforma, il cui testo viene riportato in calce a questo articolo, è ancora piuttosto lontana, come tempistica e anche come contenuti. Con questo provvedimento, il Governo ha in sostanza chiesto al Parlamento di essere delegato a scrivere la riforma più in concreto e più in particolare. Quindi, il Parlamento dovrà approvare la legge di delega, con la quale darà di fatto al Governo il potere di riformare la materia, dopodichè il Governo stesso scriverà le disposizioni più in particolare. Al momento, si possono valutare solo le regole di massima contenute nel testo preparato dal Governo, regole che il Parlamento, nel concedere la delega, potrà anche benissimo cambiare.

In questo intervento, pertanto, mi limiterò ad evidenziare alcuni aspetti particolari di questo provvedimento che avrebbe lo scopo di riformare ampie parti del diritto di famiglia italiano.

  • Una delle prime novità è che dovrebbe scomparire la dicitura «figli legittimi» e «figli naturali» (questi ultimi, una volta, erano addirittura definiti «illegittimi», definizione molto brutta che sembra voler vedere nella generazione di un figlio una «macchia» e che assai giustamente è stata abbandonata). La nuova terminologia, che dovrà essere utilizzata in tutte le leggi italiane e nei documenti ufficiali dello Stato, sarà quella di «figli nati nel matrimonio» e «figli nati fuori dal matrimonio». Non che sia molto importante, ma, come avvocato, posso riferire che effettivamente molti genitori di figli naturali da me assistiti si sono indispettiti nel sentire chiamare, sia a voce che nei documenti ufficiali dei processi, gli altri figli dell’altro partner successivamente coniugatosi come «legittimi», come se i figli naturali fossero di «serie B»; a volte, anche le parole hanno la loro importanza.
  • Ad ogni modo, la parte più importante della riforma è quella che prevede quanto segue: «modificazione della disciplina del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio, con la previsione che: 1) il riconoscimento produca effetti anche nei confronti dei parenti del genitore che lo effettua» e «l) adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di equiparazione tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio». Questa è sicuramente la parte più importante del provvedimento che, se diventerà effettivamente legge, comporterà davvero un miglioramente per i figli nati fuori dal matrimonio.
  • Le altre previsioni riguardano la ridefinizione delle regole in materia di famiglia, nel senso della riunificazione di tutte le regole in modo unitario, cioè uguale per figli nati dentro e fuori del matrimonio, ma è ancora troppo presto per vedere quali saranno i contenuti, ci torneremo pertanto sopra quando la cosa sarà più concreta.

Naturalmente, se questa riforma verrà approvata il progetto del libro «Guida alla separazione e al divorzio» andrà rivisto nella parte interessata, per questo spero che abbia un buon successo, in modo che si possa fornire ai lettori una seconda edizione integrata ed aggiornata.

Art. 1

(Diritti e doveri dei figli)

1. La rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile è sostituita dalla seguente:

«Dei diritti e dei doveri dei figli e delle relazioni tra genitori e figli».

2. L’articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 315. – (Diritti e doveri dei figli). – Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Il figlio ha altresì diritto di crescere in famiglia, di mantenere rapporti significativi con i parenti e, se capace di discernimento, di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa».

3. Dopo l’articolo 315 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 315-bis. – (Stato giuridico della filiazione). – Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico.

Le disposizioni in tema di filiazione si applicano a tutti i figli senza distinzioni, salvo che si tratti di disposizioni specificamente riferite ai figli nati nel matrimonio o a quelli nati fuori del matrimonio».

Art. 2

(Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione per eliminare ogni residua discriminazione tra i figli nati nel matrimonio e i figli nati fuori del matrimonio o da matrimonio putativo, nel rispetto di quanto previsto nell’articolo 30 della Costituzione, osservando, oltre che i princìpi di cui agli articoli 315 e 315-bis del codice civile, come rispettivamente sostituito e introdotto dall’articolo 1 della presente legge, i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) unificazione dei capi I e II del titolo VII del libro primo del codice civile, con la sostituzione della rubrica del medesimo titolo VII con la seguente: «Dello stato di figlio» e apportando ad esso tutte le modificazioni conseguenti, tra cui, in particolare: trasposizione dei contenuti della sezione I del capo I in un nuovo capo I, avente la seguente rubrica: «Della presunzione di paternità»; trasposizione dei contenuti della sezione II del capo I in un nuovo capo II, avente la seguente rubrica: «Delle prove della filiazione»; trasposizione dei contenuti della sezione III del capo I in un nuovo capo III, avente la seguente rubrica: «Dell’azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio»; trasposizione dei contenuti del paragrafo 1 della sezione I del capo II in un nuovo capo IV, avente la seguente rubrica: «Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio»; trasposizione dei contenuti del paragrafo 2 della sezione I del capo II in un nuovo capo V, avente la seguente rubrica: «Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità»; abrogazione della sezione II del capo II. Nell’esercizio della delega si provvede altresì all’abrogazione delle altre disposizioni che fanno riferimento alla legittimazione;

b) sostituzione, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai «figli legittimi» e ai «figli naturali» con riferimenti ai «figli nati nel matrimonio» e ai «figli nati fuori del matrimonio» e dei riferimenti alla «filiazione legittima» e alla «filiazione naturale» con riferimenti alla «filiazione nel matrimonio» e alla «filiazione fuori del matrimonio», nei casi in cui la distinzione assume rilevanza; eliminazione di ogni distinzione non necessaria;

c) ridefinizione della disciplina del possesso di stato, della prova della filiazione e degli effetti anche verso i figli nati fuori del matrimonio;

d) estensione della presunzione di paternità del marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante il matrimonio e ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternità, con riferimento in particolare all’articolo 235, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, nel rispetto dei princìpi costituzionali;

e) modificazione della disciplina del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio, con la previsione che:

1) il riconoscimento produca effetti anche nei confronti dei parenti del genitore che lo effettua;

2) sia necessario l’assenso del figlio che ha compiuto i quattordici anni di età;

3) il riconoscimento dei figli nati da persone tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta, all’infinito, o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, sia consentito solo previa autorizzazione del giudice, avuto riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio, e che la disciplina della dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità e quella del riconoscimento siano anche in tali casi adeguate ai princìpi costituzionali;

4) la disciplina attinente all’inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia dell’uno o dell’altro genitore sia adeguata alla disciplina in materia di affidamento condiviso, prevedendo il consenso dell’altro coniuge e l’ascolto degli altri figli conviventi;

5) il principio dell’inammissibilità del riconoscimento di cui all’articolo 253 del codice civile sia esteso a tutte le ipotesi in cui il riconoscimento medesimo è in contrasto con lo stato di figlio riconosciuto o dichiarato da un’altra persona;

f) modificazione della disciplina dell’impugnazione del riconoscimento con la limitazione dell’imprescrittibilità dell’azione solo per il figlio e con l’introduzione di un termine per l’esercizio dell’azione da parte degli altri legittimati;

g) unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e fuori del matrimonio;

h) specificazione del contenuto dei diritti, dei poteri e dei doveri dei genitori con la valorizzazione del principio di responsabilità nei confronti dei figli;

i) conferma della previsione dell’ascolto del minore che abbia adeguata capacità di discernimento nelle procedure previste dalla presente legge;

l) adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di equiparazione tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio;

m) adattamento e riordino dei criteri di cui agli articoli 33, 34, 35 e 39 della legge 31 maggio 1995, n. 218, concernenti l’individuazione, nell’ambito del sistema di diritto internazionale privato, della legge applicabile, anche con la determinazione di eventuali norme di applicazione necessaria in attuazione dei princìpi della presente legge e di quelli affermati nella giurisprudenza civile e costituzionale.

2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono, altresì, ad effettuare il necessario coordinamento con le disposizioni da essi recate delle norme per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e delle altre norme vigenti in materia, in modo da assicurare il rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1.

3. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche per la famiglia, del Ministro della giustizia e del Ministro per i diritti e le pari opportunità. Sugli schemi approvati dal Consiglio dei ministri esprimono il loro parere le Commissioni parlamentari competenti entro due mesi dalla loro trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l’espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest’ultimo termine è prorogato di sei mesi.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1 il Governo può adottare decreti correttivi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2 e con la procedura prevista dal comma 3.

Art. 3

(Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile)

1. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui all’articolo 2 della presente legge sono apportate le necessarie e conseguenti modifiche alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

11 risposte su “la possibile riforma dello «status» dei figli legittimi e naturali”

chissa' se al tipo gli permetteranno di riconoscerlo (e la madre che non intende essere nominata, potra' essere esente per legge da future "maternita' giudiziali)……Altrimenti mi pare chiaro che non c'e uguaglianza tra uomo e donna e dovrebbe essere giusto anceh per l'uomo essere sollevato da ogni possibile paternita' giudiziale (o almeno nei casi dove una volta c'era la non ammissibilita' dell'azione, tipo rapporti casuali ecc.e cc.)

Guardi che caso ho trovato in internet:

petrus scrive:
settembre 9, 2010 alle 9:04 pm
ciau sono un futuro padre ,che vuole tantissimo questo bambino ,un ano fa o avutto una relazione con una ragaza e lei e rimasata incinta non voleva tenerlo questo bambino pero io ho insistito e adeso fra un po lei deve partorire ,e non vuole tenere questo bambino pero io lo voglio prendere e cresere mio bambio ,non voglio che mio figlio va in un centro per bambini ,lei e dacordo che lo prendo io dopo parto ,pero io somo spozato pero io ho parlato con la mia moglie e lei e dacordo che io prendo bambino dopo parto e propio felice (perche noi non abiamo bambini)no loso come procedere come fare in tribunale per poter rizolvere questa problema e di prendere moi figlio con me e mia moglie che sua madre no lo dezidera grazie .

Buongiorno,

ho una sorella unilaterale, figlia del primo matrimonio di mio padre con un'altra donna, deceduta.

Io sono figlio naturale, riconosciuto, di una seconda relazione, ma i miei genitori non si sono mai sposati

Mia "sorella" non ha figli, mariti, genitori, solo suo fratello germano ed il sottoscritto

Secondo l'articolo 570 codice civile, in quanto fratello unilaterale avrei diritto a 1/3 dell'eredità, ma secondo quanto Lei scrive, io non entrerei nel diritto successorio in quanto non contrarrei rapporti di parentela con i figli di mio padre, in quanto figlio naturale e non legittimo.

Sono, o no, nell'asse ereditario, quali diritti, ma anche doveri di assistenza ho nei confronti di mia sorella (oggi malata di Alzheimer e titolare di un grosso laboratorio di analisi mediche)
Mi spiega bene, per favore?

cordialmente,
Raffaele

Il problema è quello dell'ammissibilità di una parentela naturale, cosa per lo più denegata.

Dal punto di vista successorio, l'art. 570 cod. civ. si applica solo ai fratelli legittimi e non anche ai fratelli naturali, quindi non si applica nel tuo caso.

Con le parole di un famoso giurista: «fratello legittimo e fratello naturale sono tra loro equiparati rispetto ai genitori, non nei loro interni rapporti successori. Essi non succedono tra loro, come succedono i fratelli legittimi (art. 570); e solo se mancano altri parenti entro il sesto grado, piuttosto che dare luogo alla successione dello Stato (art. 586), eredita il fratello naturale (cosi?, pur in mancanza di una norma di legge, ha deciso la Corte costituzionale)».

Infatti, la Corte Costituzionale, chiamata ad occuparsi della legittimità costituzionale della esclusione dalla successione legittima dei fratelli e sorelle naturali, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 565 soltanto nella parte in cui, «in mancanza di altri successibili all'infuori dello Stato, non prevede la successione legittima tra fratelli e sorelle naturali, dei quali sia legalmente accertato il rispettivo status di filiazione nei confronti del comune genitore» (C. Cost. 12.4.1990, n. 184). In seguito a tale pronuncia, i fratelli e le sorelle naturali sono considerati come costituenti una classe di chiamati distinta da tutte le altre, e collocata appena prima dello Stato. La stessa Corte Costituzionale ha invece respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 570, impugnato in quanto escluderebbe dalla reciproca successione i figli naturali della stessa persona, considerandola manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, poiché l'art. 570, regolando esclusivamente la successione tra fratelli legittimi, risulta estraneo all'oggetto del giudizio (C. Cost., ord., 26.4.1990, n. 150).

Per quanto riguarda gli obblighi di assistenza, l'art. 433 «inserisce in gerarchia», seppure all'ultimo posto e solo nella misura dello «stretto necessario» i fratelli, ma è discusso se si tratti di soli fratelli legittimi o anche naturali. La questione coinvolge più ampiamente quella dell'ammissibilità di una parentela naturale. La Corte costituzionale, come si è visto, ha risolto tale questione in senso affermativo, ma solo negli aspetti successori e in un modo piuttosto limitato. La dottrina recente ritiene per lo più che anche tra fratelli naturali esista l'obbligo alimentare (Auletta, Alimenti e solidarietà, 133; Ferri, 622) ma non mancano opinioni contrarie (contra Dogliotti, Doveri familiari, 485).


cordialmente,

tiziano solignani, da iMac /tiziano-solignani/

~ il mio libro: /libri/guida-alla-separazione-e-al-divorzio/

Solignani aspetto ancora una risposta per la consulta su due paternita' indesiderate. Una in Romagna. Puo' rispondermi se pensa fattibile, e se in caso puo' prendersi la causa?
Cordiali saluti

Posso ricercare quella mail……..a che indirizzo gliela mando…….in quanto al mio indirizzo puo' scrivermi a questo che sto usando (iimagino che in pvt a lei appaia).
La ringrazio cordialmente
Essendo un caso delicato, magari da prendere in carico in tribunale, non mi dispiacerebbe un colloquio extraforum (in chiaro).

Carissimo Avv.to, il mio quesito forse è un pò complicato ma ci provo lo stesso.
le modalità di divorzio con la mia ex sono avvenute consensualemente, convenendo il mantenumento figli allora minori, in € 370.00 per entrambi, detto importo comprendeva anche gli assegni familiari erogati dall'Ente. Preciso che la mia EX ha sempre lavorato in nero, evadendo tasse e quan'altro. Convive come rappresentato dallo stesso stato di Famiglia con un noto medico, insieme hanno acquistato una villa dal valore di €500.000,00 oltre ad auto lussuose etc… Io sono impiegato e percepisco un reddito di 1600€ di cui, 370€ per mia scelta vengono accreditati nel conto corrente della mia ex per mantenimento figli. Mi sono risposata ed ho una figlia minore . Mia moglie è disoccupata. Per benj 5 anni ho sopportato pur non potendolo fare il sacrificio di erogare l'importo suddetto. I iei figli sono stati sempre aiutati dalla mia famiglia con regalie varie e perfino alcuni bonifici di 25.000,00 erogati da mio fratello.
Adesso i figli avuti con la mia ex sono maggirenni, una lavora in nero e l'altro è ancora studente. La mia ex dichiara di avere sostenuto spese scolasctiche, di verli iscritti presso scuole private senza avermi mai dato conoscenza. Adesso mi chiede la revisione dell'importo di mantenimento figli che vivono con le per sua scelta. Di recente sono deceduti i mie Cari ed ho eridato dei beni immobili che non posso fruire in quanto il testamento è stato impugnato. Pertanto la mia situazione economica non è cambiata anzi è peggiorata in quanto devo affronatare spese per pagare le tasse.
Come posso procedere nei confronti della richiesta di 900,00€ mensili che la mia ex richiede?

Non è facile dare un consiglio in questa sede per una materia così delicata, comunque se le tue condizioni sono oggettivamente peggiorate mentre non ci sono esigenze particolari in aumento per i tuoi figli la richiesta probabilmente non avrà molte chances di accoglimento da parte del giudice. Ma ci sono molte variabili da valutare, tra cui anche il luogo di residenza dei tuoi figli e il relativo costo della vita. Ti consiglio di far inviare a tua moglie una lettera in cui dettagliatamente spieghi per quali circostanze non puoi aumentare o non lo puoi aumentare nell'importo richiesto da lei il mantenimento, in questo modo magari potrai forse evitare il contenzioso e sarà comunque un momento per fare chiarezza.


cordialmente,

tiziano solignani, da iMac /tiziano-solignani/

~ il mio libro: /libri/guida-alla-separazione-e-al-divorzio/

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