Per un ricorso di separazione ho ottenuto in corso di causa l’ammissione al gratuito patrocinio nel 2007. La ctu si è conclusa nel 2008, la consulente tecnica mi ha chiesto di liquidarla direttamente e io, su consiglio del mio legale l’ho fatto, anche se non ero tenuta a farlo. Il consulente di parte invece senza alcun accordo non ha presentato la parcella al tribunale e dopo quasi un anno mi ha inviato un sms chiedendomi il saldo della stessa (avevo pagato un anticipo di 1000 euro).Ho risposto che beneficiando del gp non doveva chiedermi nulla e da quel momento non l’ho più sentito fino ad oggi, quando ho ricevuto una messa in mora da parte di un legale che mi richiede il saldo della parcella (tra l’altro mai presentatami e per la quale non esiste fattura) di € 4000. Sono rimasta esterrefatta, anche perchè pensavo fosse tutto a posto ed ora non posso certo permettermi una simile spesa. E’ evidente che l’errore non è stato mio, ma devo pagare perchè il consulente è stato negligente e non si è preoccupato di nulla?
La spesa per il consulente tecnico di parte, secondo l’art. 131, comma 3°, del DPR 115/2002 sono «prenotate a debito», ma solo a condizione che sia impossibile riscuoterle:
- dalla parte che è stata condannata alle spese del processo;
- dalla parte ammessa al beneficio se ha vinto la causa;
- dalla parte ammessa al beneficio se poi le è stato revocato.
Immagino che nel tuo caso si trattasse di una separazione giudiziale, visto che è stata acquisita una CTU. Se questa separazione, si è chiusa con la condanna di tuo marito al pagamento delle spese o se le tue domande sono state accolte, allora le spese per i compensi del CTP sono prenotate a debito. In sostanza, se hai vinto la causa di separazione, le spese devi pagarle tu. Se hai vinto, ma tuo marito è stato condannato alle spese, deve pagarle tuo marito.
La causa di separazione, naturalmente, può aver avuto anche altri esiti. Ad esempio, può essersi conclusa per transazione, come nel caso in cui viene consensualizzata (anche se da questo punto di vista potrebbero essere sollevati alcuni dubbi, dal momento che la consensualizzazione non è sempre una transazione); oppure può essere andata estinta semplicemente perchè le parti hanno perso interesse e non si sono più presentate alle udienze. Per queste ipotesi dispone l’art. 134, secondo cui in caso di transazione, applicabile probabilmente anche in caso di trasformazione della separazione in consensuale, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, quindi in parti uguali sia tu che tuo marito e il CTP può chiederle indifferentemente ad entrambi. In caso, invece, di estinzione del giudizio, paga la parte diversa da quella ammessa al beneficio, quindi tuo marito.
In conclusione, per dare una risposta precisa bisognerebbe conoscere la situazione in tutti i suoi dettagli. È il legale che ti ha seguito che deve essere in grado, comunque, di darti queste informazioni, considerato che conosce il tuo caso meglio di chiunque altro.
Una risposta su “chi paga il CTP nel caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato?”
Pubblicato su FACEBOOK: http://www.facebook.com/avvocatogratis