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Le spese per la mensa del figlio sono ordinarie o straordinarie?

Sono un padre separato, i miei figli sono collocati presso la madre, abbiamo l’affidamento condiviso. Pago 400 euro al mese di mantenimento per ogni figlio, sono due figli, quindi 800 in totale. I miei figli frequentano la scuola a tempo pieno e mangiano alla mensa. Mia moglie vorrebbe che pagassi anche il 50% delle spese mensili di mensa, circa 60 euro. In sentenza non è previsto niente, solo che in generale le spese straordinarie sono al carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno. Devo pagare questo rimborso? Le spese di mensa sono ordinarie o straordinarie?

Cogliamo l’occasione per fare il punto della situazione al riguardo, visto che il problema è molto diffuso nella pratica e riceviamo moltissime domande, anche nei commenti ai post già pubblicati, come questa. Prima di entrare nel merito, va specificato che tutto quanto sosterremo si applica sia ai genitori uniti da un matrimonio riconosciuto dallo Stato italiano, sia alle famiglie di fatto; quando, poi, faremo riferimento alle «soluzioni consensuali», intenderemo sia la separazione che il ricorso per divorzio congiunto al Tribunale ordinario, sia, infine, il ricorso congiunto dei genitori al Tribunale dei minorenni; quando invece parleremo di «soluzioni contenziose», il riferimento è da intendere a separazione, divorzio e procedimento al Tribunale dei minorenni di tipo giudiziale.

Vediamo, innanzitutto, cosa comprende, in teoria, il mantenimento ordinario. Secondo i giudici, il mantenimento non è limitato al solo aspetto alimentare, quindi alla prestazione del vitto, ma anche all’aspetto «abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fin quando l’età dei figli lo richieda – di una stabile organizzazione domestica» (Cass. civ. Sez. I, 19/03/2002, n. 3974). Dunque, il mantenimento per cui si serva l’assegno periodico comprende una serie abbastanza vasta di cose, tra le cui rientra anche l’alimentazione. Da questo punto di vista, dunque, essendo il servizio mensa diretto a garantire l’alimentazione dei minori, si potrebbe pensare che lo stesso sia ricompreso nell’assegno mensile.

Tuttavia, la crisi della famiglia viene regolata con apposite condizioni, concordate dai genitori, nelle soluzioni consensuali, oppure con le disposizioni dei provvedimenti emessi dai giudici in quelle giudiziali. Queste condizioni o disposizioni formano il regolamento della famiglia dopo la sua rottura. In questa sede, quando si vanno a definire le spese straordinarie, si specifica quasi sempre che sono straordinarie le spese «scolastiche». Molti interpreti, dunque, essendo la mensa un servizio correlato alla frequenza scolastica ritengono che le relative spese siano da considerare straordinarie, così come tutte le altre spese scolastiche, come ad esempio l’acquisto dei libri di scuola.

Come stanno le cose? Come spesso accade, non esiste una risposta univoca e valida per tutti i casi, anche se c’è qualche sentenza a favore dell’una o dell’altra tesi è il ragionamento di base che non convince del tutto. A nostro giudizio, infatti, non è possibile stabilire in generale che spese di questo (o, probabilmente, anche altro) genere siano da considerare sempre ordinarie o straordinarie, ma il relativo inquadramento va condotto in relazione alle circostanze del caso concreto, tra cui, segnatamente, l’importo sia del contributo mensile al mantenimento sia delle spese di mensa stesse.

Vediamo più in dettaglio i termini della questione.

Facciamo, però, prima un passo indietro, andando a vedere la natura e lo scopo della previsione del rimborso delle spese straordinarie. Secondo l’art. 30, comma 1°, Cost., «E’ dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio». Questa disposizione è ulteriormente ribadita dall’art. 147, comma 1°, cod. civ., secondo cui «Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli». Questo dovere, secondo i giudici, si adempie sia tramite la corresponsione di un assegno mensile (155 cod. civ.) sia tramite il rimborso delle spese straordinarie che i figli dovessero di quando in quando sostenere. Facciamo un esempio per rendere chiara la situazione. Poniamo che un padre versi 300 euro al mese per il figlio e questi debba subire complessi trattamenti sanitari dentistici del costo di 10.000 euro. È evidente che se il padre si limitasse a versare 300 euro al mese non avrebbe mantenuto il figlio, perchè il figlio, per ricevere adeguata cura, ha bisogno di trattamenti sanitari che sono molto più costosi. Per questo motivo, l’assegno mensile non esaurisce mai l’obbligo di mantenimento gravante sul genitore. Le spese straordinarie, in altri termini, servono a non frustrare completamente il valore dell’assegno mensile, che potrebbe diventare improvvisamente largamento insufficiente per un bisogno grave del figlio.

Tenendo, dunque, presente questo concetto di base, andiamo a vedere come è stata risolta la questione dai giudici.

In materia, esiste innanzitutto una sentenza del Tribunale di Novara, che si può leggere qui nel suo testo integrale (V. ultimo par. pag. 7) e che era stata pubblicata originariamente dal sito novarajus.it, che ha affrontato espressamente la questione nel 2009, stabilendo che «Giova precisione che nel concetto di spese scolastiche straordinarie non rientrano i buoni mensa che costruiscono mera sostituzione del pasto casalingo rientrante nel mantenimento ordinario» Trib. Novara Sent., 26/03/2009. Questa pronuncia, dunque, assume il concetto prima accennato per cui, essendo il servizio mensa diretto ad alimentare i figli, lo stesso rientra nel mantenimento ordinario, in quanto sostitutivo del vitto che sarebbe prestato a domicilio, nonostante sia erogato dalle istituzioni scolastiche e spesso a causa della necessità di trattenersi a scuola anche al pomeriggio. In giurisprudenza, si riviene un’altra interessante pronuncia in questo senso, della prima sezione civile del Tribunale di Roma, resa in sede di opposizione all’esecuzione:

Trib. Roma Sez. I, 09-10-2009 – svolgimento del processo e motivi della decisione

Con atto notificato il 21.9.2005 A. G. intimava al coniuge separando G. S. il pagamento della somma di euro 778,69 a titolo di spese straordinarie sostenute per i due figli minori nell’anno 2004 asserendone il mancato versamento.

Riconosciuto il dovuto per le spese mediche e di istruzione, con atto notificato il 6.10.2005 il S. ha proposto opposizione al precetto per la somma residua relativa alle spese sostenute per la mensa della scuola pubblica frequentata dai minori a regime di tempo pieno, deducendo a sostegno dell’opposizione l’insussistenza del titolo esecutivo per mancanza di liquidità e certezza della somma nonché l’infondatezza della pretesa poiché spesa da intendersi compresa nell’assegno ordinario di mantenimento.

L’opposta ha chiesto il rigetto dell’opposizione.

L’opposizione è fondata e viene, perciò, accolta

A prescindere, invero, dalla discutibile questione dell’esecutività del titolo stante il precetto generico relativo al 50% delle spese straordinarie mediche e di istruzione contenuto nell’ordinanza presidenziale azionata, difetta nella specie il requisito della straordinarietà della spesa, dovendosi la spesa per la mensa scolastica generalmente ricondurre (ove, cioè, non espressamente prevista a parte) nella quantificazione dell’assegno ordinario mensile poiché relativa al vitto quotidiano, primaria costante necessità dei minori da soddisfare, indipendentemente dal luogo (casa o scuola). Il principio è ancor più pertinente nella specie trattandosi di spesa per ima mensa di scuola pubblica, il cui importo è notevolmente inferiore al corrispondente ammontare necessario per assicurare a casa la soddisfazione della stessa esigenza.

Alla soccombenza segue la condanna alle spese.

Non mancano però decisioni in senso contrario. Il Presidente del Tribunale di Bergamo, ad esempio, così come ci segnala la collega Patrizia D’Arcangelo via twitter, all’udienza del 7 gennaio 2011 scorso, dopo aver visto che i figli su cui si doveva provvedere frequentavano la mensa e che nessuna della parti aveva fatto richieste al riguardo, ha disposto di sua iniziativa che le spese per la mensa dovessero essere considerate straordinarie. Tutto al contrario di quanto disposto dal Tribunale di Novara, insomma. Il provvedimento integrale si può leggere cliccando qui, grazie ancora alla collega per avercene fornito copia opportunamente anonimizzata.

Qual’è dunque la risposta al quesito?

A nostro giudizio, non esiste, come anticipato, una risposta generale, ma bisogna valutare caso per caso. Una cosa che sicuramente si può dire è che, tutte le volte che è possibile, è meglio specificare o far specificare come deve essere regolata questa voce di spesa. Ciò si può fare sia nelle soluzioni consensuali, dove i genitori possono dedicare una delle varie condizioni a questo argomento, stabilendo appunto come ripartire la spesa, sia in quelle giudiziali, dove sia il ricorrente che il resistente possono chiedere al giudice come devono essere considerare le spese di mensa. In tutti i casi in cui esiste già un provvedimento che regola la separazione che però non dice nulla di specifico – parliamo naturalmente della pressochè totalità dei casi – non rimane che cercare di raggiungere un accordo tramite interpretazione della situazione mentre, in mancanza, si può depositare un ricorso per la modifica delle condizioni volto a ottenere una specificazione sul punto.

Vediamo adesso quale può essere un criterio per poter giudicare, caso per caso, se le spese di mensa sono da considerare straordinarie o meno. Partiamo da un esempio, anzi da due. Tizio paga 800 euro al mese di mantenimento per un solo figlio e le spese mensili per la mensa sono di 35€. Caio, invece, paga 200 euro al mese di mantenimento e le spese per la mensa, sempre mensili, sono di 150€. Nel primo caso, è evidente che nel momento in cui un genitore paga già 800 euro mensili, e la spesa per la mensa è al confronto esigua, tanto che anche sostenendola il genitore collocatario (cioè l’altro genitore, quello che percepisce l’assegno) l’assegno stesso non perderebbe il suo valore. Nel secondo caso, invece, l’assegno, se non si ammettesse la rimborsabilità delle spese di mensa come straordinarie, si ridurrebbe a sole 50€ mensili, sicuramente insufficienti per il mantenimento di un minore. Questo è un criterio solo generale, che fa riferimento alla funzione della regola che prevede la rimborsabilità delle spese straordinarie, e allo stesso possono esserci sicuramente delle eccezioni, caso tipico può essere il caso in cui risulta espressamente che la qualificabilità come straordinaria o meno delle spese di mensa è stata discussa tra i genitori e poi non regolamentata, nel qual caso difficilmente si può ritenere che i genitori abbiano voluto considerarla tale. In conclusione, dunque, è sempre questione di ricostruire la volontà delle parti, facendo riferimento anche ai doveri di mantenimento imposti dall’ordinamento e alla loro situazione concreta. Una circostanza, che, ad esempio, può essere molto importante è che l’insorgere della necessità della spesa di mensa sia avvenuto a distanza di anni dalla scrittura delle condizioni di separazione e magari per effetto di circostanze imprevedibili: poniamo che due genitori si separino nel 2000, poi nel 2007, quando il genitore collocatario del figlio si è per ragioni lavorative trasferito in provincia, in un Comune dove non c’è scuola, e il figlio deve frequentare la scuola nel capoluogo dovendo necessariamente usufruire del servizio mensa…

Per questo approfondimento, ringrazio la collega Patrizia D’Arcangelo del foro di Bergamo, la collega Monica Bombelli del Foro di Novara, di Novarajus, e il papà, lettore del blog, che, acquistando una consulenza sul punto, mi ha dato l’occasione di dedicare un po’ di tempo ad approfondire finalmente come desideravo questa tematica. Ricordo a tutti infine, per ulteriori approfondimenti sulle problematiche giuridico – familiari, il mio libro, disponibile anche in formato elettronico.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

34 risposte su “Le spese per la mensa del figlio sono ordinarie o straordinarie?”

buongiorno sono donna e madre separata dal 2007( separazione consensuale) il mio ex marito vuole il divorzio che io ovviamente darò perchè è ora di farlo…. l unica cosa che vorrei sapere è che io nn ho mai chiesto nulla per me sono uscita io di casa e gli ho lasciato tutto..ho un figlio di 11 anni affidato a me perchè il signore in questione essendo dipendente da alcool e vizi vari l affidamento è stato esclusivo mio.. ho dovuto andare dai miei genitori a vivere adesso vivo nell appartamento sopra i miei ..l assegno di mantenimento del bambino è di 325 euro ( i 25 euro sono l aumento istat) per farla breve io vorrei chiedere almeno 450 euro perchè io ho uno stipendio di 900 euro compreso di assegno famigliare..lui ne porta a casa 2000 le spese straordinarie sono a metà..tra l altro mi ha chiesto indietro la metà dei libri scolastici ( 133 euro.. ) dicendo che sono gia nell assegno di mantenimento.. ma se mi passa 325 euro e i libri mi sono costati 266 come posso addempire al resto ????? io nel divorzio che ci sarà nn voglio nulla per me ma almeno che mi venga incontro con il bambino perchè cmq ha le sue esigenze.. e i nonni per quanto mi diano una mano e in quanto a pensionati nn credo che sia giusto … quindi detto cio ..io posso chiedere di piu mettendogli davanti tutte queste problematiche ???
per ora ringrazio

Scusate,ma ho letto parte della discussione e volevo dire che nella mia famiglia ci sono 4 casi di separazione(2 uomini e 2 donne sono miei familiari) e in tutti la legge ha più che obbligato le donne a far frequentare i figli al padre sempre,anche se lui non versa mai l’assegno di mantenimento(assegnato solo ai figli) e oltretutto è’ estremamente benestante!e non si può sentire che prima o poi pignorano qualcosa…..perché mia madre ha vinto un immenso numero di cause e mio padre dopo 26 anni continua a non pagare…..intanto ha le ville,le barche e tutte le comodità!saremo sfortunati,ma a casa mia la legge non ha nulla in favore della donna!

Buongiorno Avvocato e grazie dell’articolo,
Il Mantenimento dovrebbe seguire tutta una serie di criteri e quindi variare in funzione di tempi di permanenza, redditi ecc…. Detto ciò, in pratica è una cifra versata al fine di colmare eventuali disuguaglianze.
Quando lei fa l’esempio di “Caio che paga 200 euro al mese di mantenimento e le spese per la mensa, sempre mensili, sono di 150€.” asserisce in modo del tutto illogico che lui di fatto contribuisce ad un assegno pari al 50 euro (pari a 200 – 150). Invece non è così perchè ENTRAMBI i genitori devono concorrere al mantenimento. Ponendo le 150euro a carico del padre (nel calcolo) lei asserisce di fatto che le 200 euro debbano coprire per intero le spese di mantenimento. Nell’esempio sopra su una cifra di 150 di spese mensa, il calcolo giusto dovrebbe essere 150/2 = 75euro (entrambi concorrono al mantenimento) e poi 200 – 75 = 125 euro …… il padre concorre con 125 euro.
Attenzione che quel che voglio far capire non è il calcolo in se e per se ma il ragionamento che ci stà dietro a certe decisioni del Giudice che spesso sono SBAGLIATE perchè, come l’esempio da lei proposto, si parte dal concetto di un mantenimento “completo”….. ossia nel mantenimento spesso, si fa riferimento ad una cifra che serva a mantenere il figlio, peccato che quella cifra dovrebbe essere calcolata secondo criteri e dovrebbe essere sommata a quel che dovrebbe versare la madre (ovviamente non versa a se stessa) per la sua parte. Facciamo un esempio comune…… il padre versa 300 euro e tiene il figlio al 40% del tempo (circa 3gg settimana per semplificare)… questo significa che in quei 3 gg il padre mantiene il figlio lui (pagando ogni spesa a suo carico) mentre gli altri 4 gg sono a carico della madre. Ovviamente c’è una differenza, la madre spende di più per il mantenimento….. è indubbio! Supponiamo che entrambi guadagnino la stessa cifra…. logicamente il padre dovrebbe alla madre la differenza che è fatta di tempi e spese. I Giudici e gli avvocati NON SANNO CONTARE (oltre che non saper interpretare la legge in questione) e così si decidono assegni assurdi…. nel caso sopra, concludendo, il padre versa 300 euro per un gg in cui stà con la madre ma non è qui lo scandalo (300 euro potrebbero anche avere una sua logica anche se per quel singolo gg)…. lo scandalo stà nel fatto che i Giudici e gli avvocati, non sapendo contare, non considerano che “entrambi” devono contribuire compreso QUEL GIORNO DI DIFFERENZA!! quindi il padre versa 300 euro che si dovrebbero sommare alle 300 della moglie per un totale di 600 euro!!! di fatto il padre stà pagando sia la sua parte che quella della madre ed è l’unico di fatto che mantiene il figlio con somme che vanno molto al di sopra del mantenimento necessario. Tutto questo perchè i Giudici e gli avvocati con mantenimento di fatto, intendono una cosa a senso unico.
Ovviamente la critica non sta alla sua persona ma ad una legge applicata male e superficialmente.

io pur essendo donna, mi spiace per l’avvocato che si basa su ciò che vede nei trubunali, ma sono molto d’accordo con Claudio e Giovy, perchè purtroppo mio fratello è nella situazione del 40% dei papà. può ringraziare la pensione dei miei genitori, tra l’altro anziani, perchè se no sarebbe tra quelli che vanno alla caritas. la sua ex moglie prima ha sperperato quel poco di denaro che negli anni era riuscito con lavoro nei campi a mettersi da parte, poi dopo essersi fatta fare la casa con tutte le cose più costose (che non potevano permettersi) ed averlo fatto indebitare fin sopra i capelli gli ha chiesto la separazione. a me sono queste cose che mi fanno rabbia, non è giusto che chi si fa un mazzo tanto per tutta una vita venga rovinato da una che l’unico suo obbittivo è quello di farsi mantenere. anni fa la madre di lei ha avuto un incidente ed è morta, l’assicurazione aveva destinato soldi non so in che % al lei, a mio fratello ed al nipote che allora aveva 4 anni, di quei soldi non c’è più nulla. all’insaputa di mio fratello lei ha preso anche quelli del figlio e una così deve ricevere ancora l’assegno? i casi sono: o scherziamo o siamo matti. tra l’altro mio fratello le versa per il figlio l’assegno di mantenimento ma il figlio è sempre da mio fratello… cordialmente

Beh…io sto entrando da poco in queste “tristezze” e ho gia’ capito come gira la cosa, per questo, direi non vedere la disparità di trattamento tra uomini e donne è il solo frutto del fatto che non si vuole vedere, come dicevano prima, in pratica si mette la testa sotto la sabbia. A detta del mio avvvocato (donna per altro), per farmi capire bene bene come sono messo, mi ha detto fuori dai denti le testuali parole: “Guarda, per capirci, se in una causa io potessi scegliere se difendere un uomo o una donna, non ci sono dubbi che difenderei una donna, son praticamente sicura di vincere.” Ecco…..non posso dire che è stato simpatico da sentire, paro’ posso dire che la realtà è questa, e io nella mia causa cerco solo una maggiore trasparenza da parte sua nel trattamento del denaro che le viene affidato. Non mi va che lei faccia i viaggi con i soldi delle bimbe, per capirci. Buona giornata a tutti. Claudio.

Che le donne vincano tutte le cause di separazione é a mio giudizio una colossale ed evidentissima stronzata, per stare bassi. E comunque ogni caso e ogni famiglia é diversa dall’altra. In bocca al lupo per la tua questione, comunque.

Purtroppo quel che scrive Claudio è la sacrosanta verità…… dati alla mano. Altrimenti mi dia una risposta onesta: che dati ha lei in % sull’assegnazione della casa e dei figli? che dati a lei dell’assegnazione del mantenimento a figli nei rarissimi casi in cui stanno col padre (media in Euro per caso)? che dati ha lei sull’affido condiviso (ossia senza la dicitura di “collocatario”)? Mi potrebbe citare la legge dove si parla di “collocatario”? quel ” il giudice stabilisce, OVE NECESSARIO, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità…” mi potrebbe spiegare il motivo per cui è scritto “ove necessario”? Mi potrebbe spiegare il motivo per cui questa discrezionalità che non andrebbe applicata sistematicamente (ove necessario) è invece uno standard?
Torniamo all’affido condiviso….. in quanti casi le risulta che il Giudice stabilisce di vedere il figlio al 50% anche quando le case sono vicine (con pernotto anche dal padre)?

lei ha detto “Che le donne vincano tutte le cause di separazione é a mio giudizio una colossale ed evidentissima stronzata, per stare bassi” credo che le frasi dovrebbero essere accompagnate da dati alla mano e i dati parlano chiaro. Forse nella frase di Claudio ha sbagliato a scrivere “tutte” ma che ci sia uno sbilanciamento e che la legge è applicata in modo errato sia da Giudici e Avvocati è palese! Non è un caso che si parli di “affido bis”.
Le mando uno studio che la riporta con i piedi per terra, in cui è evidente anche nelle piccole cose (la modulistica) quanto sia inapplicata la legge: http://www.psychomedia.it/pm/grpind/separ/ABO_LOHA_NESTOLA.pdf

Distinti saluti

Io sono solo un avvocato, posso confermare ogni singola lettera di quello che ho scritto, ma di sicuro non mi metto ad elaborare statistiche per alimentare questa discussione, tieniti pure la tua opinione a me sta benissimo!

Scusate se insisto, e sarà l'ultima volta, ma ritengo che tacere ipocritamente su quello che avviene concretamente nel Diritto di Famiglia italiano è una delle concause di questo sfacelo. Il fatto che l'attuale diritto di famiglia penalizza l'uomo, anche quando non ci sono figli di mezzo, mi dispiace ma è un fatto incontrovertibile. Mi gioco un braccio sul fatto che in quei rari casi in cui è l'uomo a prendere il mantenimento, esso è in proporzione più basso di quanto avrebbero assegnato ad una donna a parità di condizioni e poi scommetto anche che per ottenerlo l'uomo beneficiario in questione ha dovuto fare i salti mortali, mentre una donna è sufficiente che si licenzi due giorni prima la presidenziale, per ottenere, nel 90% dei casi, l'estorsione garantita dalla legge.
E che questa sia l'amara realtà lo confermano anche altri autorevoli professionisti del settore, come l'avvocato matrimonialista Carlo Rimini (più tutti gli altri avvocati iscritti all'AMI) che a gran voce denunciano questo stato di cose (mi sembra l'ultima volta in un dibattito pubblico a Napoli alla fiera Tuttosposi). E' proprio di qualche giorno fa (12 o 14 gennaio ) l'ennesima sentenza della Cassazione (che non fa legge, lo sappiamo, ma indica comunque una tendenza importante) che dice che una moglie anche di giovane età ma da tanti anni fuori dal mercato del lavoro ha diritto a ricevere mantenimento per sè. Se di questi tempi questa non è una condanna peggio dell'ergastolo non saprei come definirla.
E poi, se proprio vogliamo dirla tutta, un uomo che non paga quanto stabilito, può essere perseguito anche penalmente e comunque presto o tardi si vedrà pignorare tutti i suoi beni, una madre che impedisce il rapporto padre figlio, o usa il figlio a scopi palesemente estorsivi, la farà sempre franca, al massimo le chiederanno di pagare qualche centinaio di euro di multa, quando proprio non la giustificheranno in toto.
Cordialità

A me fa piacere leggere i tuoi commenti e il fatto che tu intervenga, puoi farlo in futuro ancora tutte le volte che vuoi, naturalmente io mi riservo di dire la mia.

Che poi è sempre questa: io non conosco Cesare Rimini nè frequento le fiere di settore come Tuttosposi, ma baso le mie osservazioni su quello che vedo quotidianamente in Tribunale, nei casi che seguo io e in quelli che mi vengono illustrati da colleghi.

Ovviamente, non voglio convincere nessuno che le mie opinioni siano migliori, anche perchè io stesso non ne posso essere affatto convinto, quindi ognuno è libero di pensarla assolutamente come gli pare.

–?cordialmente,

tiziano solignani, da ? Mac http://bit.ly/gdi2ZX, http://bit.ly/gwjT6c, http://bit.ly/ie8rvv

Beata lei, gentile avvocato Sammarchi, che non la vede questa giurisprudenza favorevole alle donne, a prescindere, magari non esercita nei Tribunali italiani.
Per darle un'idea allora, le menziono qualche perla, giusto le più recenti, ma anche abbastanza emblematiche di quanto i giudici siano assolutamente contrari al buon senso comune che spingerebbe anche la maggioranza delle donne, se informate, a essere disgustate da cotanto sentenziare con cieco e ingiusto arbitrio.
"Con la sentenza 17347 depositata il 23 luglio 2010 la Corte di cassazione ha stabilito che al coniuge che rifiuta l’offerta lavorativa del suo ex compagno non può essere ridotto l’assegno di mantenimento a meno che non si riesca a provare che il lavoro offerto sia adeguato alla sua qualifica professionale. Nel caso di specie la Prima Sezione Civile, dopo aver ribadito il principio sopra enunciato ha spiegato che la sentenza di merito “ha escluso la negligenza della condotta della (donna) nel rifiutare le offerte di lavoro” infatti “il rifiuto di accettare possibilità d’impiego non può essere considerato, di per sé solo, espressione di renitenza a provvedere al proprio mantenimento”.Con la sentenza 17347 depositata il 23 luglio 2010 la Corte di cassazione ha stabilito che al coniuge che rifiuta l’offerta lavorativa del suo ex compagno non può essere ridotto l’assegno di mantenimento a meno che non si riesca a provare che il lavoro offerto sia adeguato alla sua qualifica professionale. Nel caso di specie la Prima Sezione Civile, dopo aver ribadito il principio sopra enunciato ha spiegato che la sentenza di merito “ha escluso la negligenza della condotta della (donna) nel rifiutare le offerte di lavoro” infatti “il rifiuto di accettare possibilità d’impiego non può essere considerato, di per sé solo, espressione di renitenza a provvedere al proprio mantenimento”. Qual'era il problema nel caso di specie? Il lavoro (di segretaria!) era troppo lontano (un'ora) dalla dimora della furbastra di turno. Mentre ad un uomo che oggettivamente non ce la fa a pagare i giudici beffardi sono capaci di dire, vada a rubare! oppure faccia un secondo lavoro!

Cassazione: ex marito deve erogare l'intero assegno di mantenimento anche se l'ex è benestante

L'ex marito condannato dal giudice ad erogare un assegno di mantenimento mensile all'ex moglie, deve versare fino all'ultimo centesimo dell’assegno all' ex, anche qualora la donna risulti in grado di provvedere a sè stessa. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 39938 del 13 ottobre 2009, condannando un uomo ad una multa salata, a 20 giorni di reclusione e al risarcimento dei danni morali all' ex moglie. L'uomo, infatti, versava alla donna, oltre ai soldi per l'affitto, soltanto parte dell'assegno che in realtà spettava alla donna. L'uomo si era giustificato affermando che la donna poteva benissimo provvedere a sè stessa da sola, poiché ella percepiva una pensione e lavorava per un'industria, cosa a cui gli Ermellini non hanno dato affatto peso. ”

L'assegno di mantenimento non può essere revocato solo perché l'ex va a vivere con un altro. E' necessario dimostrare che si tratti di una convivenza stabile e che siano effettivamente migliorate le condizioni economiche del beneficiario dell'assegno.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza 23968 di oggi. La prima sezione civile ha accolto il ricorso di un'ex moglie contro la revoca dell'assegno di mantenimento versato dall'ex marito. La Corte d'Appello di Bari aveva revocato l'assegno divorzile di 200 euro dopo che la donna era andata a vivere con un altro uomo, un facoltoso professionista che avrebbe potuto mantenerla. La convivenza però era durata solo pochi mesi e lei chiedeva che venisse quindi dichiarata l'illegittimità della revoca, che, secondo i suoi legali, non poteva basarsi unicamente sulla breve convivenza con un altro uomo.

E mi fermo qui non per mancanza di sentenze aberranti, ma per non abusare di questo spazio
Cordiali saluti

Io e Antinisca lavoriamo presso i Tribunali italiani, e qualche volta anche esteri, non ci limitiamo a considerare il diritto solo sulla base delle sentenze di Cassazione o «a tavolino», cosa che credo sia la più sbagliata, per quanto diffusa, anche presso i media, che si possa fare se si vuol capire veramente l'indirizzo del diritto vivente, quello che viene applicato a Modena, Milano, Napoli e in tutte le altre città e paesi dell'Italia.

Nella mia esperienza, sulla base dell'osservazione e del lavoro in centinaia di casi concreti di diritto di famiglia, posso confermare che è vero quello che ha sostenuto Antinisca. È però vero che la donna, di riflesso, per effetto della necessità di tutelare i figli viene a godere di vantaggi, a volte anche notevoli. Ma non è vero che questo sia per partito preso, in diversi casi che abbiamo seguito insieme io e Antinisca abbiamo anche ottenuto provvedimento di mantenimento a favore del marito, che, se del caso, possiamo anche rendere disponibili pubblicamente sul blog, dopo averli anonimizzati.

Ogni tanto arriva sempre quello che, dopo esser stato parte di un singolo processo, tipicamente la sua separazione e il suo divorzio, e magari dopo aver fatto qualche bella ricerca con internet, pensa di aver capito «tutto» e di saperne di più di chi ha seguito dozzine e centinaia di casi. In realtà, le cose sono sempre più complesse, penso che ci voglia un pizzico meno di presunzione e un po' di più attenzione al reale e ai casi nella loro diversità e nelle loro sfumature.

–?cordialmente,

tiziano solignani, da ? Mac http://bit.ly/gdi2ZX, http://bit.ly/gwjT6c, http://bit.ly/ie8rvv

Tra l'altro, credo sia opportuno ricordare che solo una piccola parte delle cause di separazione e/o divorzio arrivano in Cassazione: infatti, la maggior parte delle cause di separazione/divorzio si ferma al primo grado.

Quindi, considerare le sentenze della Cassazione – per quanto eclatanti – uno specchio delle sentenze di diritto di famiglia è errato.

E finalmente arrivò il provvedimento …Devo fare un mea culpa (ma lo faccio ben volentieri perchè quanto emerge dal verbale della ormai famosa udienza presidenziale del 7 gennaio u.s. pare più favorevole alla mia cliente).
Avevo annotato male le parentesi (il che rendeva il significato molto diverso da quello che è realmente).
Il Presidente ha quindi così disposto: "il padre verserà per il mantenimento di xxxxx il contributo mensile di € 900 con successiva rivalutazione Istat e con l'aggiunta del 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche (rette, gite, libri, mensa) e ludiche, queste ultime concordate e documentate".
Pare quindi che solo le spese ludiche vadano previamente concordate. Giusto?
Vorrei inviarti il provvedimento via fax (ovviamente con i nomi delle parti cancellati). E' possibile?

Sì, a quanto pare solo le spese ludiche sono da concordare, mentre le altre sono ripetibili sulla base della sola necessità. Il provvedimento è un po' pasticciato perchè prevede la documentazione solo per le spese ludiche, se lo leggiamo letteralmente, mente invece sicuramente sono da documentare anche tutte le altre spese straordinarie. In conclusione, diciamo che non mi sembra tale, questo provvedimento, da poter fondare un qualche indirizzo o anche solo segno da parte della giurisprudenza in favore della straordinarietà delle spese di mensa, semplicemente il giudice è stato – opportunamente – pignolo e sulla scorta tendenzialmente dell'accordo tra le parti ha fatto questa precisazione, riguardante una questione che tuttavia non era stata discussa anteriormente.

–?cordialmente,

tiziano solignani, da ? Mac http://bit.ly/gdi2ZX, http://bit.ly/gwjT6c, http://bit.ly/ie8rvv

Intanto in caso di tempo paritario passato con entrambi i genitori (che non viene concesso ai padri che si dichiarano disponibili se anche la madre non è d'accordo, quindi in base ad un pregiudizio che viene accolto dai giudici senza fiatare) non vedo perchè il padre debba pagare l'affitto alla madre e non viceversa visto che anche un padre (strano ma vero) dovrà scucire dei soldini di tasca sua per un tetto sulla testa e per le relative bollette. Anche la questione del collocamento, correggetemi se sbaglio, non è scritta da nessuna parte nella 54/06. Dal mio punto di vista (e non sono un uomo) non è affatto ovvio che l'assegno evita tanti conflitti, anzi per come la vedo io ( e per come effettivamente è, se non vogliamo nascondere la testa sotto la sabbia) il fatto che, assegno o non assegno, la giurisprudenza è sempre e spesso immeritatamente e ciecamente a favore delle donne, fa sì che esse abbiano tutto l'interesse ad alzare i termini del conflitto, tanto male che vada non ci perdono nulla (non vengono punite neanche nel caso di pesanti calunnie a sfondo pedofilo poi dimostratesi infondate) bene che vada ci speculano sopra tanti di quei soldi che, mi ripeto, vincere al totocalcio è quasi nulla in confronto.

Se le donne sapessero invece che in Tribunale verrebbero trattate così come la loro controparte, si limiterebbero a chiedere cose ragionevoli e i conflitti cesserebbero molto prima. A me sembra abbastanza logico, poi capisco che c'è chi la può vedere diversamente.

Quando posso propongo sempre il 'tempo paritario' ma diciamoci chiaramente che è molto difficile da realizzare perchè prevede che i genitori parlino costantemente tra di loro e, inoltre, prevede una notevole vicinanza 'fisica' tra le residenze dei genitori: due genitori che abitano a 30/40 km di distanza come fanno a dividersi perfettamente il tempo? Come fa uno dei due a portare il figlio la mattina a scuola e l'altro ad andarlo a prendere all'ora di pranzo?

E' bellissimo, in teoria, e quando è possibile si fa ma già se i genitori non riescono a parlare senza litigare è impossibile. Si dovrebbe, eventualmente, prevedere un percorso di sostegno alla famiglia prima di adottare provvedimenti di questo genere.

In altri casi, ad esempio, capita che i bambini siano troppo piccoli o siano 'inadatti caratterialmente' per essere sballottati qua e là. Intendiamoci: una notte si dorme da mamma e una notte da papà, non è detto che tutti i figli siano in grado di adeguarsi ad una soluzione del genere.

Ovvio che poi la giurisprudenza ha dovuto adottare una soluzione alternativa quale, appunto, la collocazione principale presso uno dei genitori.

Io tutta questa giurisprudenza così a favore delle donne non la vedo.

Quello che vedo, e che purtroppo ho visto, sono genitori (entrambi) che usano i figli per raggiungere non si sa che scopo, ma vedo anche tanti buoni genitori – impreparati ad affrontare una separazione – che cercano di fare del loro meglio pur con tutti i loro errori.

“E’ bellissimo, in teoria, e quando è possibile si fa ma già se i genitori non riescono a parlare senza litigare è impossibile.”

Questa frase la dice lunga….. quindi se la madre alimenta la litigiosità ottiene quel che vuole. Complimenti!

“Io tutta questa giurisprudenza così a favore delle donne non la vedo.”

ha dei dati oggettivi per sostenerlo? mi può dare la percentuale di affidi condivisi con pernottamento al 50% anche dal padre? mi può dare le % sull’assegnazione della casa e il collocamento del figlio? mi può citare il rigo della legge dove c’è scritto “collocatario”?

cito solo questo, relativo alla stesura dell'”affido bis” (evidentemente l’attuale fa acqua da tutte le parti per colpa di Avvocati e Giudici)….. legga bene l’ultima riga che parla chiaro.

“Recentemente, alla camera dei deputati, era stato presentato anche un disegno di legge che ha raccolto l’adesione di parlamentari di un largo schieramento bipartisan che spazia dall’on Lussana all’on. Leoluca Orlando. Un testo pressoché identico è presentato al Senato dove il disegno di legge ha avuto un iter più celere. La proposta è frutto del lavoro di ricerca effettuato dalle associazioni aderenti all’Associazione di associazioni nazionali per la tutela dei minori (ADIANTUM) e si avvale anche delle rilevazioni dell’Osservatorio nazionale permanente sui provvedimenti in materia di affidamento condiviso (ONPA).
La relazione fa anche una disamina dei primi anni di applicazione giurisprudenziale di tale provvedimento normativo non nascondendo critiche alle decisioni prese dai Giudici.”

Trovo abbastanza impressionante che in un blog di avvocati che si occupano spesso di Diritto di Famiglia, in un post del genere, non si fa minimamente menzione del fatto che la novella del 2006 ha introdotto l'istituto del mantenimento diretto, quindi questi assegni che i giudici ancora impongono sono semplicemente degli abusi, nella stragrande maggioranza dei casi, verso i padri, limitati all'unica funzione di bancomat. (Mi chiedo come si possa ragionevolmente prevedere che un figlio costi più di mille euro al mese ogni mese, come nella sentenza riportata dalla sua collega- dico più di mille perchè si spera che anche la madre contribuisca in qualche misura al mantenimento dei frutto del suo grembo o no? ah no forse lei si è garantita il vitalizio parassitario grazie alla semplice procreazione, nessuno le chiederà mai di essere produttiva, darsi da fare, e contribuire oltre che al mantenimento dei propri figli, anche allo sviluppo del paese, wow meglio del win for life).

che vergogna

Mi spiace contraddire il signor Giovy, ma la signora in questione ha sempre lavorato, lavora tuttora e non è stato disposto alcun assegno di mantenimento in favore della stessa.
L'assegno di mantenimento di €uro 900 è stato stabilito solo ed esclusivamente in favore del bambino tenendo conto dei parametri di cui all'art. 155,comma 4 cod. civ. (le attuali esigenze del flglio; il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;i tempi di permanenza presso ciascun genitore;le risorse economiche di entrambi i genitori; la valenza economica di entrambi i coniugi).
Peraltro, l'importo di €uro 900 (che è certamente piuttosto alto rispetto alla media) è stato disposto con il consenso del padre (molto benestante).

Il mantenimento diretto si concretizza con il versamento da parte del genitore non collocatario del mantenimento direttamente al figlio maggiorenne, sarà poi quest'ultimo, con l'assegno che gli versa il genitore non collocatario, a aiutare il genitore collocatario per il proprio mantenimento.

Altre forme di mantenimento diretto le vedo, francamente, difficili da attuare: il genitore non collocatario cosa fa? Paga parte delle bollette e dell'affitto? Tutte le sere porta la cena calda al figlio? Ovvio che un assegno fisso mensile è la soluzione più semplice anche per evitare molti conflitti.

Quanto all'assegno di mantenimento di 900€ mensili credo sia abbastanza inopportuno giudicare sulla base di una cifra senza sapere alcunchè di quelle che sono le circostanze concrete.

Tecnicamente, e lasciando perdere gli aspetti polemici che mi interessano poco, la novella del 2006 non ha affatto introdotto l'istituto (addirittura) del mantenimento diretto. La riforma ha previsto, e la legge attuale continua a prevedere, l'istituto dell'assegno di mantenimento da parte di un genitore a favore dell'altro, come ha sottolineato Patrizia richiamando l'art. 155 cpc.

Diversi interpreti, accanto a ciò, hanno postulato l'esistenza della «figura» – questo mi pare che sia un termine più esatto, visto che non è previsto direttamente dalla legge – del mantenimento diretto, che si può avere quando si ha parità di tempi di permanenza, più o meno, presso entrambi i genitori, in modo che ognuno dei due fornisce direttamente la propria cura ai figli senza bisogno che vi sia un passaggio di soldi dall'uno all'altro.

Nella pratica, e questo, come ha sottolineato Antinisca, quando si può fare perchè la situazione logisticamente lo consente, ciò si realizza in alcuni provvedimenti regolatori della crisi della famiglia, con buona soddisfazione di tutti i protagonisti, evitando anche in radice il problema del mancato pagamento del mantenimento mensile. Purtroppo, non sempre si può fare, ma bisogna vedere da caso a caso.

A parte questo, attenzione anche a non confondere la parità di tempi di permanenza con il mantenimento diretto, perchè non necessariamente in tutti i casi in cui si ha parità di tempi di permanenza si ha anche automaticamente mantenimento diretto.

Bisogna partire dal concetto per cui i figli hanno diritto di godere, tendenzialmente, dello stesso tenore di vita goduto anteriormente alla rottura della famiglia sia quando si trovano presso la madre sia quando si trovano presso il padre. Quindi, facciamo un esempio. Padre che guadagna 10.000 euro al mese, madre che è disoccupata (magari perchè ha tre figli e si è sempre dedicata alla famiglia non sviluppando la propria carriera), figli che stanno una settimana con il papà e una settimana con la mamma: è evidente che il papà, per consentire alla mamma di prodigare alla mamma la cura e l'assistenza cui i figli hanno diritto anche durante la settimana con cui stanno con lei, deve passare un assegno mensile alla mamma stessa.

–?cordialmente,

tiziano solignani, da ? Mac http://ts.solignani.it

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Ciao Tiziano.
Innanzitutto grazie per la citazione.
Confermo quanto hai scritto in ordine al Tribunale di Bergamo. All'udienza presidenziale del 7 gennaio 2011 ho annotato quanto disposto dal Presidente in sede di separazione giudiziale tra i coniugi: "il padre verserà per il mantenimento di Tizio il contributo mensile di €uro 900.00 con successiva rivalutazione Istat e con l'aggiunta del 50% delle spese straordinarie (scolastiche, rette, gite, libri, MENSA e ludiche), queste ultime concordate e documentate da versare con bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora Caia".
Cordialmente.
Patrizia D'Arcangelo

Qui forse fai un po' di confusione tu? Di solito il concordare che viene imposto nelle condizioni di separazione si riferisce all'an della spesa e non al quantum, quindi nel tuo caso se il Presidente ha previsto questo i genitori dovranno concordare sull'opportunità per i figli di frequentare la mensa, in luogo, ad esempio, del tornare a casa a mangiare, sulla base delle varie considerazioni logistiche della situazione tra cui l'orario scolastico, la distanza di casa, la presenza di un familiare nella pausa pranzo e così via. Naturalmente, il costo non può essere concordato perche' fissato direttamente dalle istituzioni scolastiche.

Quando riesci ad avere le copie, comunque, sarebbe bello leggere direttamente il provvedimento per capire bene cosa ha inteso prescrivere il giudice.

Se gli ha imposto di concordare anche su quello, comunque, e' un provvedimento molto piu limitato di quel che sembrava e che risolve il problema solo per una minima parte, perche quasi sicuramente i genitori avranno da litigare sul punto.

La frase sul quantum voleva essere solo una battuta. L'opportunità che il bambino in questione usufruisca della mensa non è mai stata messa in discussione da nessuno dei due genitori. Ha sempre pranzato a scuola perché entrambi i genitori lavorano durante l'orario di pranzo. In udienza – me lo ricordo benissimo – si era detto che la mensa non era un’opportunità eventuale ma concreta ed attuale (la mamma fa orario continuato, il padre lavora e pranza a 30 km di distanza). Pertanto, dando per assodato che i coniugi in questione sono sempre stati concordi sull’an e che questo è stato chiarito anche in udienza, penso che l’aver inserito la mensa tra le spese da “concordare” potrebbe (il condizionale è d'obbligo) essere stata una mera svista. Vero è che tale "svista" potrebbe essere causa di discussione tra i coniugi (ma non credo che si mettano a litigare per 37 euro di mensa a fronte di un assegno di mantenimento di €uro 900).Ad ogni modo, esiste anche la possibilità che io abbia mal annotato il provvedimento sul mio taccuino. In tal caso, l’arcano sarà presto svelato. Domani dovrei finalmente avere copia del provvedimento che provvederò ad inoltrarti.

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