Io e mia moglie abbiamo deciso di separarci consensualmente, la casa coniugale è stata acquistata in regime di comunione dei beni e su di essa è stato acceso un mutuo trentennale con ipoteca di primo grado. L’accordo che abbiamo raggiunto prevede la vendita della quota di proprietà di mia moglie (50%) a mio favore anche se lei continuerà ad abitare nella casa con i due figli minori, ed io continuerò a sostenere totalmente le spese relative al mutuo oltre ovviamente le spese di mantenimento dei figli e della moglie. Vorrei sapere se è sufficiente inserire la vendita della quota di proprietà di mia moglie nell’atto di separazione, oppure se è necessario comunque rivolgersi ad un notaio per definire un atto di compravendita. Nel caso sia sufficiente l’atto di separazione chi si deve occupare della trascrizione della compravendita nel registro degli atti immobiliari?
La cosa sarebbe permessa sicuramente, però si tratta di una prassi che è osteggiata in molti tribunali. Ti conviene informarti presso la cancelleria della volontaria giurisdizione del tuo Tribunale, se proprio lo vuoi fare. Mi pare che a Milano, ad esempio, tempo fa fosse uscita una circolare in cui queste cessioni non sarebbero state più accettate.
Personalmente, di solito sconsiglio di fare il trasferimento in sede di separazione e preferisco, in seno alla separazione, lasciare che i coniugi si promettano solamente la cessione, realizzando un accordo del tutto simile ad un contratto preliminare, lasciando che poi vadano da un notaio per perfezionare la compravendita, tramite atto pubblico. Non tutti i legali, però, la pensano come me e molti praticano questo tipo di cessioni. A mio modo di vedere, invece, è preferibile che ognuno faccia il suo mestiere perchè si abbia un risultato di qualità.