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il costo della procedura di mediazione: un esempio pratico

Raccolgo qui alcuni commenti di una utente sparsi per il blog e riguardanti l’esigenza, che io personalmente trovo giusta e comprensibilissima, di capire quanto costa effettivamente il procedimento di mediazione, oltre al costo per l’eventuale assistenza legale, di cui, almeno con riferimento al nostro studio, abbiamo parlato in un precedente intervento. Parliamo del denaro da corrispondere all’organismo di mediazione per la procedura, quindi il costo della procedura di mediazione, cui andrà aggiunto il costo del proprio avvocato nei casi in cui si deciderà di incaricarne uno.

Corrisponde al vero che sin dal primo incontro si debba versare al mediatore il 50% del suo compenso calcolato sull’intera massa da dividere e che le parti siano responsabili in solido il che significa che se una di queste non si presenta l’altra debba pagare per intero? Facciamo un esempio parlando di successione. Massa ereditaria totale diciamo € 3.000.000 di cui il 16,67% (quota di legittima) a chi presenta la domanda per prima. Compenso per il mediatore ad es. 5.000,00 euro, primo incontro il 50% pari a 2.500 euro. La controparte non si presenta, la persona che di fatto, in questo caso, ha la percentuale più bassa deve anche pagare per la parte assente? Se così fosse i conti non mi tornano in quanto ancora una volta la parte più debole non viene tutelata.

Richiamiamo innanzitutto alcune regole generali, quindi proviamo ad applicarle ad caso postoci e quindi facciamo qualche riflessione, a volte anche in forma di domanda come spesso ci capita.

Il costo dei procedimenti di mediazione non è definito dalla legge che ha introdotto l’istituto, ma dal suo regolamento attuativo, il decreto 180/2010 del Ministero della Giustizia.

La prima regola importante è che il valore della domanda che si porta in mediazione è determinato secondo le disposizioni dettate, in materia, dal codice di procedura civile (art. 16, comma 7°, d. cit). Si tratta di norme oramai tradizionali che costituiscono un po’ il pane quotidiano di molti giuristi nel momento in cui devono introdurre una causa, quindi la scelta di fare riferimento alle stesse è sicuramente buona in via generale, perchè si è come importato un riferimento culturale che gli avvocati già padroneggiano.

Per quanto riguarda le modalità del pagamento, il decreto attuativo stabilisce quanto segue:

  • al momento del deposito della domanda da parte dell’istante e dell’adesione da parte della controparte è dovuto un contributo fisso di 40 euro ciascuno. Se, dunque, abbiamo la classica situazione a due parti, ognuna dovrà versare al momento dell’ «iscrizione» 40 euro, per un totale di 80 euro che vanno all’organismo, immagino per spese di gestione amministrativa della pratica (art. 16, comma 2°, d. cit.);
  • fatto questo, il regolamento stabilisce poi che «prima dell’inizio del primo incontro di mediazione» le parti debbano pagare, ciascuna, la metà dell’indennità di mediazione (art. 16, comma 9°);
  • in ogni caso, se una parte aderisce al procedimento diventa responsabile in solido con tutte le altre per il pagamento delle spese di mediazione (art. 16, comma 11°).

Vediamo adesso di provare ad applicare queste regole al caso portato dalla nostra lettrice.

Andando a vedere il codice di procedura civile, la norma di interesse è quella posta dall’art. 12, comma 3°, secondo cui «il valore delle cause per divisione si determina da quello della massa attiva da dividersi».

Qui c’è, oggettivamente, la prima fregatura per l’utente del famoso «sistema giustizia». La nostra lettrice vanta un credito pari a circa il 16% di 3 milioni di euro, cioè 480.000 euro, che rappresenta il massimo che può ricavare dalla mediazione, ma il costo della relativa procedura non si calcola sulla relativa fetta di competenza, bensì su tutti i 3 milioni di euro. Ciò rappresenta un problema notevole perchè ci sono divisioni in cui alcune parti hanno quote davvero infime, anche del 2, 3%, del complesso di beni da dividere e che, per tali motivi, non saranno indotte a valutare la mediazione come una opportunità, ma come una vera e propria «tassa inutile».

Proseguiamo comunque nel nostro esempio. L’indennità dovuta è stabilita, in base agli scaglioni di valore, dalla tabella allegata al decreto ministeriale attuativo già citato. Per il valore indicato dalla nostra lettrice, l’importo è di 5.200 euro, dovuti – si noti – da entrambe le parti o, meglio, da tutte le parti che partecipano alla medazione. Il costo, insomma, non è che si divide, come si può ad esempio dividere il contributo unificato nel momento in cui si porta la faccenda in Tribunale, ma ogni parte dovrà pagare la stessa somma.

Questo denaro dovrà essere pagato dall’utente in ragione del 50% prima dell’inizio della procedura, quindi la nostra lettrice, in ipotesi, dopo avere pagato i primi 40 euro, dovrà pagare ulteriori 2.600 euro.

È il caso di evidenziare che questi soldi l’utente li deve pagare comunque, sia che la mediazione riesca, sia che non riesca. Se riesce, dovrà pagare un altro quinto, evidentemente concepito come «premio» per il moderatore per essere riuscito a definire la controversia, ma se, dopo 4 mesi, le parti si ritrovano al punto di partenza, l’utente avrà speso 5.200 euro pressoché inutilmente. A mio giudizio, visto che il regolamento contiene elementi di determinazione del compenso del mediatore in base al risultato, si sarebbero potuto introdurre anche criteri di abbattimento anche in caso di mancato raggiungimento della mediazione, stabilendo ad esempio che in caso di mancato accordo le parti non avrebbero corrisposto nulla rispetto all’anticipo del 50% iniziale. Configurata in questo modo, non mi pare che la mediazione sia una strada appetibile per gli utenti, almeno in casi come questi.

Consideriamo che la nostra lettrice, ad esempio, può essere una salariata, con uno stipendio mensile di 1.000/1.500 euro. Non è che quando sei coinvolto in una divisione, anche immobiliare, tu sia necessariamente ricco o anche solo possidente. Sicuramente, una volta ottenuta la tua fetta, e sempre che tu la riesca ad ottenere, considerato che non c’è nessuna garanzia di ciò, disporrai di sostanze, ma prima magari sei una persona che deve fare i conti per non rimanere senza liquidi a fine mese. 5.200 euro per un lavoro di 4 mesi significa che quest’utente, ad esempio, dovrebbe in ipotesi pagare uno stipendio al mediatore tutti i mesi fintanto che dura la mediazione, consumando frattanto tutto il suo, dal momento che, parametrando l’indennità su base mensile in ragione di 4 mesi di durata della mediazione, la cifra è quella di 1.300 euro al mese, corrispondente allo stipendio medio di un operaio od impiegato – che ha avuto la fortuna di essere assunto come lavoratore subordinato, magari nel settore privato, e non come co.co-pro.

Il problema è che, pur spendendo questi soldi, che non trovano nemmeno giustificazione nell’intensità del lavoro svolto dal mediatore, dal momento che è impensabile che il mediatore lavori per 4 mesi esclusivamente ad un caso, ma vi dedicherà poche ore a settimana, l’utente non ha nessuna garanzia di risolvere il suo problema.

A ciò si aggiunga che, se l’utente è una persona prudente e non avventata, sceglierà di farsi seguire da un legale, per avere molte migliori chances di spuntare un risultato utile in sede di mediazione. La nostra tariffa base, al momento, come abbiamo scritto in un precedente intervento, già citato, non è inferiore a 2.000 euro, se si vuole partecipare attivamente alla fase conciliativa e fare un lavoro come si deve.

Altrimenti, l’utente può andare anche da solo in mediazione ma rischia ancora di più di buttare quei 5.200 euro che non sono certo pochi o, peggio, di raggiungere un accordo che non lo tutela, con possibili ed ulteriori perdite patrimoniali.

Insomma, la zuppa che si verrebbe a determinare, per la nostra lettrice, sarebbe di 7.200 euro, ai quali andranno sicuramente aggiunti gli accessori di legge, con ulteriore lievitazione in alto.

Come sapete, io non sono affatto contro la mediazione e valuto positivamente la possibilità di definire le vertenze utilizzando criteri alternativi, ma mi domando chi al giorno d’oggi possa avere, che non sia una grande corporation, quasi 10.000 euro da spendere in un procedimento che dura soli 4 mesi e che non garantisce affatto di concludersi con un risultato positivo cioè con la risoluzione del problema, tenendo presente che in tutti i casi in cui non ci sarà l’accordo l’utente dovrà spendere ancora, sempre migliaia di euro, per fare la causa.

A questo punto, penso che molti utenti preferiranno spendere quei 10.000 euro in un procedimento giudiziale civile, che, magari, durerà anche sei o sette anni, ma che si concluderà necessariamente con una sentenza, la quale, giusta o ingiusta che possa essere, definirà la questione.

Sto ovviamente semplificando, perchè non si può predeterminare la durata di una causa civile, inoltre ci possono essere le impugnazioni, ma direi che i concetti di base rimangano validi, quantomeno a livello di riferimenti si cui riflettere.

E c’è anche di più. Mettiamo che entrambe le parti aderiscano alla mediazione, anzi facciamo un esempio ancora più bello. Supponiamo che ci sia da trattare una divisione con 5 comproprietari. Tizio ha il 2% dell’asse, gli altri quattro il 98% globalmente. Supponendo un valore di 3 milioni di euro, ognuno dovrà versare 5.200 euro, in ragione, all’inizio, della metà. Tizio, quindi, paga 2.600 euro. Si fa la mediazione e non si raggiunge alcun risultato utile, per un motivo o per l’altro. L’organismo di mediazione vuole il saldo. Gli altri comproprietari diversi da Tizio, nel frattempo, si rendono irreperibili, perchè ad esempio emigrati all’estero (un caso classico delle divisioni). L’organismo può chiedere tutto quanto ancora dovuto al solo Tizio, che è obbligato a pagare, salvo poi andare a chiedere indietro quanto corrisposto agli altri 4 comproprietari e sempre naturalmente che ci riesca. Vediamo il discorso in cifre: Tizio partecipa alla mediazione con la prospettiva di ricavare la liquidazione del suo 2% di comproprietà, pari a 60.000 euro. Per fare questo dovrà sicuramente pagare i circa 10.000 euro di cui abbiamo detto prima (come indennità per il mediatore, spese di assistenza legale, iva e accessori di legge alla nostra Repubblica) e rischierà, inoltre, di essere chiamato a pagare anche le spese degli altri 4 comproprietari, pari a quattro metà di saldo cioè 10.400 euro, in sostanza un’altra bella diecimillata e tutto ciò con il rischio concreto di aver letteralmente buttato questo denaro dalla finestra.

Questa cosa della solidarietà tra parti partecipanti alla mediazione è la seconda grande fregatura per l’utente. Per tutelare a tutti i costi l’organismo di mediazione, che comunque incassa prima di iniziare a lavorare metà del suo compenso (e quindi sarebbe già tutelato in buona parte) si fa carico a chi decidere di credere nella mediazione di un rischio che appare, oggigiorno dove la solvenza è una cosa abbastanza rara, francamente eccessivo e insostenibile. Non credo che poi il nostro legislatore possa lamentarsi se la mediazione non avrà quella diffusione presso gli utenti che magari potrebbe avere.

Detto questo, resta da capire cosa succede in una ipotesi abbastanza importante: se una parte, diciamo ad esempio chi propone la mediazione, paga il contributo minimo iniziale e poi la metà dell’indennità, ma le altre parti poi non aderiscono alla mediazione, che ne è di quanto già pagato dall’utente? Verrà incamerato dall’organismo? Verrà restituito? Verrà lasciata all’utente la scelta di decidere tra riavere il denaro o svolgere la mediazione «in contumacia» – un tipo di mediazione, in assenza di una parte, che mi domando che effettività possa avere.

Gli organismi di mediazione, ancora, potranno farsi concorrenza (sempre che intendano farlo) derogando in pejus cioè stabilendo indennità più basse di quelle previste dal decreto attuativo? Ciò non corrisponderebbe solo ad una momento di concorrenze tra soggetti del mercato, ma ad una flessibilità che si potrebbe introdurre per venire incontro agli utenti e rendere loro appetibile la mediazione.

Anche considerando la mediaconciliazione da un punto di vista neutrale, giudicando caso per caso, è difficile non restare perplessi di fronte all’esempio di oggi, continueremo comunque a valutare man mano.

 

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

35 risposte su “il costo della procedura di mediazione: un esempio pratico”

In una mediazione tra 8 fratelli di cui uno morto e i suoi eredi 4 persone, altri quattro fratelli hanno venduto a persona estrania al ceppo famigliare 4 quote.il pagamento della mediazione come viene diviso grazie

… vorrei aggiungere che il mio avvocato mi ha sconsigliato il patrocinio dicendomi che è difficile da ottenere nel mio caso anche se faccio il passoporto italiano + residenza in italia

… ah dimenticavo, se poi dalla mediazione si prosegue fino all causa che io come legittimario escluso, dovrei vincere facilmente, è la controparte obbligata a compensare tutto o in parte le spese della mediazione sia in caso che partecipassero o no tutte e due sorelle
o solo una di loro ?
( ambedue all estero )

nuovamente grazie

franco destri

( nullatenete e senza patrocinio con nazionalità estera )

mie sorelle hanno dichiarato di essere le uniche eredi e si son diviso tutto ( lunga storia), quindi non resta che fare la causa – si è ora arrivati alla fase obbligatoria della mediazione

cerco informazioni su quanto costerebbe a me in caso la mediazione (tramite un avvocato)
riuscisse –
quanto costerebbe e a me in caso la mediazione fallirebbe –
quanto costerebbe alla controparte in caso la mediazione non riuscisse –
quanto costerebbe alla controparte se la mediazione fallirebbe –

e poi :

quanto costerebbe la mediazione a me in caso solo una delle mie sorelle parteciperebbe
alla mediazione e quanto costerebbe a lei .

( beni ereditari tra i 300 mila e 600 mila euro )

ringrazio in anticipo

franco destri

sono stata invitata a prendere parte ad un procedimento di mediazione per divisioni ereditarie fra quattro parti e, cosa che fino a qualche anno fa avrei auspicato, ad oggi, visti i costi previsti dalle tabelle e avendo appreso dai vostri commenti molte variabili che ignoravo e che a quanto pare rendono il costo dell’operazione ancora più suscettibile di variazioni in aumento, mi chiedo: cosa mi succede se non aderisco ?
La mia decisione di non aderire deve necessariamente essere motivata?
Se si quali sono i ” giustificati motivi” con i quali si può motivare la mancata partecipazione?
Inoltre, dato che il primo incontro è teso a verificare la volontà delle parti a iniziare il procedimento, ci si può presentare senza aver versato i 48 euro e comunicare in quella circostanza di non voler iniziare il procedimento ad esempio per l’esosità dello stesso e per la mancanza di garanzie?
Scusate le tante domande e grazie se mi risponderete!

Il post non è aggiornato, le tariffe in seguito sono cambiate. Al primo incontro i 48 euro sono da pagare, poi durante lo stesso si decide se fare la mediazione, e quindi pagare la tariffa dovuta, o no.

Carissimo Tiziano, ti ringrazio innanzitutto per la segnalazione e per l\’attestazione di stima che contraccambio. Venendo ai quesiti, direi che alcuni attengono al diritto ed altri, invece, all\’etica.. al tavolo della mediazione.

Giuridicamente nulla impedisce di rilasciare più deleghe, ma è ovvio che tutta la trattativa ne risente: se i diretti interessati non partecipano direttamente e personalmente, ben poco si può fare. Non ci vedo quindi nulla di illecito, nemmeno deontologicamente: la legge non sanziona la mancata presenza dei diretti interessati e nemmeno il nostor codice deontologico. Casomai l\’organismo, forse, avrebbe potuto fare di più per facilitare/caldeggiare tale presenza.

Il rilascio de verbale, invece, è una delle poche formalità minime ed indispensabili e davvero non riesco a capire come sia possibile non rilasciarlo: io lo richiederei formalmente (chiedendo anche, casomai, quali siano gli elementi ostativi al suo rilascio) e, fossi stato il suo avvocato, l\’avrei preteso (v. art. 11, comma 5, d. lgs. 28/2010: “Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono”).

Sull\’indennità, la questione attiene alla \”politica\” dell\’organismo: concordo che quando ci son 2 centri di interesse, le spese vadano divise e non \”moltiplicate\”, ma per fare questo bisognerebbe verificare che effettivamente vi fosse questa sorta di \”consorzio\”: Francesco da una parte ed i 3 dall\’altra? Può darsi, ma non ho elementi per esprimermi sul punto. In ogni caso si può creare una sorta di conflitto di interesse con l\’organismo (che vede diminuite le proprie entrate…).
L\’art. 16. comma 12 del d.m. 180/2011 prevede sul punto che “Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte”.

I 48 euro andrebbero versati da tutti (art. 16, comma 2, d.m. 180/2011) , ma se l\’organismo “ci rinuncia” non mi pare che si crei un danno in chi, invece, li ha versati: certo l\’imparzialità e neutralità non ne escono tanto bene 😉

Il questionario di gradimento andava consegnato: art. 7 , lett. b) d.m. 180/2010: “ (…) al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio; il modello della scheda deve essere allegato al regolamento, e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l’indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa per via telematica al responsabile, con modalità che assicurano la certezza dell’avvenuto ricevimento”.

Spero di aver risposto esaurientemente…

Sono reduce da una mediazione per divisione ereditaria, finita con mancato accordo, in cui risulto aderente con mia sorella contro la parte istante di altri due germani (totale 4). Le prime perplessità sorgono dal fatto che : 1) da solo fra i 4 germani ho presenziato fisicamente agli incontri; 2) i due istanti erano rappresentati dallo stesso avvocato, per uno degli istanti l\’ avvocato presente era delegato del delegato avvocato di altro foro… 3) il mediatore non mi ha voluto rilasciare copia semplice del verbale finale sebbene da me sottoscritto; 4) il mio avvocato pure presente mi ha fatto avere copia semplice senza le firme dello stesso; 5) sebbene la discussione era fra due centri di interesse, pro contro sull\’ unica proposta dettagliata da me presentata, per l\’ indennizzo al mediatore da lui messo a verbale si parla di euro 1258,40 (lordo iva) per ciascuna parte (sembrerebbero quattro), piuttosto che per centri di interesse effettivi (due); 6) ho appreso poi che, a procedimento concluso, l\’ unico ad aver versato la quota iniziale di 48 euro ero solo io parte aderente… e gli istanti non ancora; 7) non mi è stato consegnato il modulo da trasmettere all\’ organismo di controllo delle società di mediazione;
Chiedo cortesemente lumi sugli articoli di legge violati da codesti comportamenti di cui ai punti precedenti…

Innanzitutto grazie per aver condiviso con noi la tua esperienza, Francesco, leggo sempre con curiosità i resoconti degli incontri di mediazione per capire come si sta «muovendo» l’istituto nella pratica quotidiana. Per quanto riguarda i tuoi quesiti, mi cogli impreparato su una buona parte di essi, segnalerò il tuo commento ad un mio collega esperto di mediazione che ogni tanto bazzica il blog e che magari potrà dire la sua. Per il resto, mi sembra davvero demenziale che ad un incontro di mediazione non partecipino le parti personalmente, che vi partecipi un avvocato che non è nemmeno il «dominus» della situazione, è evidente che chi si è fatto rappresentare non ci credeva, che dalla mediazione potesse uscire un risultato positivo, altrimenti si sarebbe speso a venire di persona. In bocca al lupo per il prosieguo della tua vertenza.

Come sempre voi avvocati tirata l'acqua al vs mulino. Ma chi vi dice che gli altri sono idioti?
ma chi vi dice che chi non fa il legale di professione non sappia difendersi da solo se la legge in questo caso lo permette? bravo cosi oltre a pagare il mediatore civile paghiamo anche un legale !
non è che forse avete paura di non guadagnare tanto come avere sempre fatto !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!????'

I motivi per cui, a mio giudizio, è sempre preferibile incaricare un legale in mediazione li ho esposti più diffusamente in questo altro intervento http://goo.gl/MxzwA, in cui tra l'altro paventavo anche il rischio che il consiglio sarebbe stato interpretato come «interessato» e determinato da esigenze ed interessi di categoria. Come dicevo, e come ripeto ora, ognuno ne faccia l'uso che crede, io continuo a credere e a ribadire che sia assolutamente sconsiderato andare in mediazione, specialmente quando ci sono in ballo valori importanti, senza legale.

Proprio questo tuo stesso intervento, che a mio giudizio è sostenuto solo da pregiudizi ed errori concettuali, dimostra come la scelta di non rendere l'assistenza tecnica obbligatoria, almeno nelle materie pari e superiori ad un certo valore, sia stata infelice e ciò per la tutela stessa del cittadino. Se molte persone saranno in grado di valutare appropriatamente il loro caso e scegliere in modo oculato se è preferibile, per i loro interessi, farsi assistere da un legale o meno, mi chiedo come potranno invece ragionare in modo efficace persone come te, che hai vergato questo commento.

In questo tuo intervento, infatti, hai confuso l'intelligenza con la preparazione tecnica, mentre sono due cose molto diverse e, al giorno d'oggi, sempre più settoriali. Io stesso, ad esempio, potrei anche non essere un idiota, ma sicuramente non mi metterei mai ad asportare una appendice, a progettare una casa o anche semplicemente a consigliare un utente per la sua dichiarazione dei redditi o ad occuparmi di un settore del diritto per cui sarei perfettamente abilitato ma in cui non avrei adeguata preparazione. Hai dimostrato di ragionare per pregiudizi, prendendo per vero che gli avvocati guadagnano sempre tanto, e tirano sempre l'acqua al loro mulino, quando la realtà è assolutamente diversa e chi è del settore o vi ha avuto a che fare anche in poche occasioni lo sa perfettamente.

È proprio per le persone come te, a mio giudizio non in grado di sviluppare un giudizio critico adeguato in relazione al fenomeno della mediazione ed alla necessità di affrontarla, che la legge avrebbe dovuto prevedere l'obbligo dell'assistenza tecnica, per vostra stessa tutela. Probabilmente, ci sono molte altre persone che ragionano come te, ciò che mi convince ancora di più della bontà della mia conclusione. Non ti sto e non ti voglio trattare come una idiota, ti tratto semplicemente come una persona che secondo me – anche se potrei naturalmente sbagliarmi io – non ha assolutamente capito i termini della questione e che, se i suoi strumenti di pensiero sono quelli del pregiudizio e della generalizzazione sino a confondere realtà molto diverse come l'intelligenza e la preparazione – non avrebbe speranza di capirla correttamente nemmeno in futuro.

Naturalmente, chi vuole pensare che queste mie idee siano solo la proiezione dei miei «interessi» è libero di farlo, io non per questo smetterò di crederci.

–?cordialmente,

tiziano solignani, da ? Mac
splash http://ts.solignani.it
ebook http://goo.gl/pUJx6

Concordo con Tiziano e mi preoccupo sempre più, non essendo nè un mediatore nè un avvocato ma semplicemente un cittadino che dovrà affrontare la mediazione obbligatoriamente, chi cosa potenzialmente potrei andare incontro. Da parte mia pur nella convinzione di conoscere perfettamente l'oggetto del mio contendere e pur ritenendomi "mediatrice" per natura ritengo che affrontare una mediazione senza l'ausilio di un legale sia avventato.
Ciò però che mi preoccupa al momento è proprio il fatto che questi MEDIATORI ci capiscano così poco di diritto da rendere inutile il ricorso ad un supporto legale.
Attendo qualcuno che faccia da apripista…..

Ma a questo punto, non sarebbe stato meglio prevedere un compenso orario per il mediatore, parametrato alla difficoltà della causa?

Nell'esempio che tu hai fatto, Tiziano, l'utente spende 10.000€ per 2 ore di mediazione o per 100 ore: mi pare sproporzionato, se il mediatore lavora 2 ore per quella questione è giusto che prenda il compenso per quelle ore (magari con un premio per aver risolto la questione in fretta, se si raggiunge un accordo) se lavora 100 ore è giusto che prenda di più a causa del tempo impiegato.

Sarebbe stato sicuramente meglio, anche perchè in un caso di divisione in cui magari il mediatore fa due incontri nei 4 mesi previsti prende 5200 euro da tutte le parti, che possono essere anche 10. In base alle ore o al numero di incontri, anche se questi stessi metodi di tariffazione avrebbero comunque potuto prestarsi ad abusi, in una sede extragiuridica come quella di mediazione è difficile poter giudicare ad esempio se un incontro o un lavoro fatto dal mediatore in studio fossero effettivamente necessari o meno.

–?cordialmente,

tiziano solignani, da ? Mac
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ebook http://goo.gl/pUJx6

Ci sarebbero gli estremi per un \”arricchimento senza causa\” ? visto che parimenti ad altre situazioni giudiziali i periti del tribunale possono essere \”legittimamente e ridicolamente compensati a vacazione\” ?

é noto che tra gli organismi di mediazioni ve ne siano alcuni "istituzionali" ed altri privati che hanno tariffe piu' "elastiche" diciamo così.
mi è stato quindi posto questo problema:
Ma se la parte istante si rivolge ad un organismo privato particolarmente rinomato e quindi dispendioso la controprate chiamata alla mediazione può chiedere di non aderire o di aderire alla conciliazione proposta avanti ad un organismo più alla portata dei redditi del convenuto?
Secondo me qui si aprirebbe un vaso di pandora interminabile perchè la valutazione economica sulle effettive capacità reddituali è veramente ostica e un questione di pari opportunità di accesso alla giustizia, in ogni caso la domanda è effettivamente fondata….voi che ne pensate?
Gaia

Art. 8 n 5 del DLgs
5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice puo' desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

Secondo me l'impossibilità di far fronte alle spese occcorrenti per la mediazione può rientrare nella nozione di giustificato motivo. Che ne pensate ?

Sono d'accordo. Il paradosso che è quasi sempre è la parte più debole che ricorre per avere il giusto riconoscimento di un proprio diritto ma allo stato attuale è improponibile avvalersi della mediazione perchè è a favore di chi ha maggiori disponibilità economiche tantè che gli permette anche di ignorarti creandoti così anche un ulteriore danno econmico.

Così come stanno le cose la mediazione in materia di successioni "pende" troppo a favore dei più abbienti. E' INIQUA.

Sono d'accordo con te.

Come sai sono favorevole alla mediazione, perchè nel caso concreto ritengo possa essere un buon strumento per muoversi da una situazione di stallo evitando (mi auguro) anni e anni di causa.

Però i costi sono alti rispetto alla incertezza di un reale beneficio.

La situazione è kafkiana e paradossale: mentre nel giudizio si paga un solo contributo unificato, qui ogni parte è tenuta all'indennità; quando interviene una previsione come quella dell'art. 11 c.p.c. il tutto si moltiplica sull'intero valore: l'organismo potrebbe incassare 50.000 se sono dieci parti?

Difficile pensare che la cosa sia voluta; triste che sia sfuggita..

Improbabile che questa "perversione" possa superare il vaglio della Consulta: quale meritevolezza?
Spero davvero che nel frattempo gli organismi seri, ma anche ragionevoli, agendo pragmaticamente propongano un correttivo come quello da te suggerito. L'organismo potrebbe rinunciare in tutto o in parte all'indennità o concordare una redistribuzione in maniera più equa.

Sono stato appena contattato da un consigliere di un ordine forense che, giustamente, stava valutando la possibilità di intervenire con un correttivo direttamente nel regolamento dell'organismo al fine di "rassicurare" le parti in ipotesi come quelle in parola. Sta divenendo addirittura una questione di immagine!

E' sempre più chiaro che la scelta dell'organismo è una questione delicata in cui l'apporto dell'avvocato è assai utile: esaminare il regolamento e concordare il pagamento delle indennità serve ad evitare sgraditissime sorprese.
Davvero una legge da modificare. Apprezzo comunque il tuo grande equilibrio: come sempre la vera differenza la fanno le persone. Con buona volontà e scrupolo si può di fatto anche correggere un meccanismo mal congegnato.

Buna serata, Andrea

Grazie Andrea, le tue osservazioni di persona che crede molto nella mediazione come strumento, magari anche al di là della «versione italiana» dello stesso, mi confortano molto.

Il punto però in diritto da capire se le disposizioni del regolamento in materia di indennità e redistribuzione delle stesse siano derogabili da parte dei privati. Immagino che probabilmente il rapporto parte che partecipa alla mediazione / organismo si possa ben inquadrare nello schema negoziale, rimane però da valutare il carattere imperativo o meno delle singole norme sui compensi.

Per il resto, sarebbe bello che le autorità competenti intervenissero con una modifica, senza bisogno di attendere la Corte costituzionale. Tra l'altro, essendo una competenza del Ministero della Giustizia, direi che potrebbe intervenire il ministro direttamente con proprio decreto.

–?cordialmente,

tiziano solignani, da ? Mac
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Hai centrato l'argomento, così com'è formulata la mediazione crea vantaggi certi solo al Mediatore.
Inoltre come si fa a considerare obbligati in solido parti che sono contrapposte, diventa l'aggiungere la beffa all'inganno doversi trovare a corrispondere anche la quota della parte soccombente se questa diventa "contumace".

Tu che cosa ne pensi?

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