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il protocollo per l’audizione dei minori del Tribunale di Varese

Nel mio libro ho parlato dell’audizione dei minori nel corso dei procedimenti che li riguardano, sottolineando l’esistenza di varie criticità al riguardo, dal punto di vista della correttezza della conduzione dell’esame da parte del giudice, del diritto di difesa delle parti e dei minori stessi e di altri aspetti pure salienti. Recentemente, avvertendo evidentemente il problema, il Comitato scientifico del Tribunale di Varese ha redatto un protocollo con alcune regole da seguire in caso di audizione dei minori; riteniamo opportuno pubblicarlo di seguito, restando inteso che ci sarà occasione di tornare sull’argomento.

P R O T O C O L L O

1 DIRITTO DEL MINORE AD ESSERE ASCOLTATO Nei procedimenti civili in cui il giudice è chiamato ad emettere provvedimenti che incidono sullo status del minore ovvero sul suo affidamento ai genitori, il minorenne deve essere ascoltato, salvo che il giudice non escluda la capacità di discernimento del minore stesso ovvero rilevi il rischio di pregiudizi ai suoi interessi superiori. L’audizione non è necessaria là dove le parti concordino per l’affido condiviso ed il giudice non ritenga vi siano ragioni per disattenderlo. Qualora il minore sia già stato ascoltato anche in altre sedi giudiziarie, l’audizione può essere esclusa se dall’acquisizione degli atti si rilevi che la ripetizione sarebbe superflua o dannosa perché l’attuale opinione del minore rispetto all’oggetto del procedimento è già emersa.

2 CAPACITÀ DI DISCERNIMENTO E SUSSISTENZA DEL RISCHIO DI DANNI Ove la capacità di discernimento non sia desumibile dall’allegazione delle parti ovvero sia controversa la sussistenza del rischio di danni al minore in conseguenza dell’audizione, il giudice, prima dell’ascolto, delega i servizi sociali territorialmente competenti, in persona del servizio tutela minori, affinchè redigano apposita relazione sul punto, previo accesso ai luoghi in cui il minore svolge la propria vita quotidiana.

3 LUOGO DELL’AUDIZIONE L’audizione deve essere preferibilmente effettuata in un’aula del Tribunale appositamente preparata per l’ascolto del minore, ove il contraddittorio è garantito preservando, altresì, l’esigenza di salvaguardia del minore. Se l’audizione si tiene nella stanza del giudice, deve essere contenuto il numero dei partecipanti onde evitare che il minore possa avvertire un clima di tensione: dovranno, perciò, di norma essere ammessi davanti al giudice solo i difensori delle parti ed il curatore ove nominato ai sensi di Legge. Di regola, i genitori non possono assistere all’audizione (che non è una testimonianza), salvo che il giudice non lo ritenga opportuno. Durante l’audizione, i partecipanti devono astenersi dall’interloquire con il minore.

4 MODO E TEMPI DELL’AUDIZIONE L’audizione deve essere preferibilmente effettuata nelle ore pomeridiane, in condizioni di riservatezza, compatibilmente con le esigenze di vita del minore. L’ordinanza che dispone l’audizione contiene – se utile allo scopo – il riferimento ai fatti sui quali il giudice intende ascoltare il minore. I difensori delle parti, entro il termine fissato dal giudice ed anteriore all’udienza, hanno facoltà di proporre ulteriori ambiti di indagine. A tal fine, depositano apposito scritto in cancelleria. L’ordinanza è comunicata al P.M. per consentire l’intervento all’audizione. Durante l’audizione i difensori non possono rivolgere direttamente domande al minore. Il giudice può disporre che l’audizione sia tenuta senza la presenza dei difensori Nell’ordinanza che dispone l’audizione, il giudice può delegare i servizi sociali affinchè assistano il minore fino all’udienza di audizione, invitandoli a fornire al minore stesso adeguata informazione in ordine alla sua audizione, precisandogli che si tratta di un suo diritto. Ove ritenuto opportuno, il giudice dispone, altresì, la presenza di un operatore del servizio dotato di specifiche competenze in materia di psicologia.

5 AUSILIARIO DEL GIUDICE In linea di principio, il minore è ascoltato alla presenza del giudice ed in Tribunale. L’audizione può essere diretta, assistita, indiretta o protetta. In caso di audizione diretta, il minore è ascoltato direttamente dal giudice. L’audizione diretta riguarda, in genere, le ipotesi in cui il minorenne abbia un’età compresa trai 15 ed i 17 anni. Per motivate ragioni, ed in genere ove il minore abbia età pari trai 12 e i 15 anni, il giudice può optare per l’audizione indiretta che può avvenire nei luoghi predisposti dal servizio sociale territorialmente competente che viene all’uopo delegato dal giudice. Ove l’audizione avvenga per delega ai servizi sociali, il giudice deve indicare le modalità dell’ascolto ed indicare, altresì, i fatti attorno ai quali il minore deve essere sentito. In caso di audizione assistita, il minore è ascoltato da un ausiliario del giudice, in udienza, alla presenza sua e degli avvocati. L’audizione assistita riguarda, in genere, i minori di età compresa trai 13 ed i 14 anni. Il giudice può disporre di sentire da solo il minore Nei casi di particolare gravità, l’audizione viene disposta in forma protetta, con l’intervento di un consulente tecnico nominato ai sensi dell’art. 68 c.p.c. e secondo le modalità che le circostanze del caso concreto impongono.

6 VERBALIZZAZIONE DELL’AUDIZIONE La verbalizzazione dell’audizione è integrale e fedele, anche nel linguaggio, a quanto dichiarato dal minore, in quanto trasposizioni di concetti in linguaggio adulto o sintetizzazioni possono tradirne il significato autentico e la reale portata. Sono riportati anche eventuali comportamenti e manifestazioni non verbali del minore. Il minore ha diritto di leggere e sottoscrivere il verbale. Alla fine dell’audizione, ove sia intervenuto un ausiliario ex art. 68 c.p.c. (es. psicologa), il giudice lo invia a rilasciare a verbale dichiarazione sottoscritta con cui questi si pronuncia, in base alla propria competenza professionale, in ordine alla spontaneità del minore ovvero il suo condizionamento, ed in ordine alla genuinità delle sue dichiarazioni.

7 REGISTRAZIONE Il giudice può anche disporre che l’audizione del minore venga audio-registrata su nastro o altro supporto, anche informatico.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

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