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quando la fine della convivenza viene regolata con scrittura privata

sono separato da convivenza (no matrimonio) dal 2006 con due figli minori (12 e 7 anni). Ho stabilito tramite accordi privati con la mia ex convivente un regime di affidamento condiviso. Io tengo i bambini 15gg al mese presso la mia residenza (sono in affitto) tanto quanto lei li tiene 15gg al mese nella casa cointestata. Abbiamo un mutuo cointestato. All’epoca abbiamo stabilito un contributo che spettava a me dare a lei. In pratica abbiamo accordato che avrei versato 200€ al mese e pagato metà mutuo (375€). Ora sono cambiate le mie condizioni economiche. Non riesco più a dare i soldi in quanto schiacciato dalle spese mensili. La mia domanda è: se io tengo a mie spese i bambini 15gg al mese, assisto alle spese straordinarie al 50% e non sono mai stato sposato… devo comunque dare dei soldi alla ex convivente? (che lavora regolarmente come infermiera). Seconda domanda: la casa cointestata io vorrei togliermi dal mutuo per poter acquistare la mia casa. Come posso fare se lei non vuole vendere? Avrete capito che la situazione di lei è di comodo (molto) e la mia di “quasi sul lastrico”.

Ti rispondo per punti.

La scrittura privata con cui avete regolato la crisi della vostra famiglia non ha valore, perchè si tratta di materia indisponibile che può essere disciplinata solo con l’intervento di un giudice. Per spiegare questo concetto, che è molto importante, con estrema chiarezza di solito dico che un paio di bambini non sono una cassa di mele di cui le parti possono disporre come vogliono, ci sono dei loro interessi per la cui salvaguardia la legge prevede obbligatoria che ci sia un giudice che ci guardi dentro. Per ulteriori approfondimenti, puoi consultare il mio stesso libro.

Stando così le cose, nel momento in cui doveste andare davanti ad un giudice, che nel vostro caso sarebbe il Tribunale dei minorenni, le condizioni di cui alla scrittura potrebbero essere integralmente cambiate, anche se il fatto che le abbiate seguite sinora con buona soddisfazione può avere un rilievo nella decisione del tribunale.

Dalla cessazione della convivenza non deriva mai un obbligo di mantenimento per l’altro convivente, ma solo per i figli.

In caso di parità di tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, può venir meno l’obbligo di corresponsione di un assegno dall’uno all’altro, specialmente quando i redditi sono più o meno corrispondenti, ma non è necessariamente detto, specialmente quando c’è sproporzione tra i rispettivi redditi può essere comunque previsto un assegno per consentire ai figli lo stesso tenore di vita quando sono con il genitore economicamente meno capace.

Detto questo, il mio consiglio è quello di negoziare con la tua ex convivente prima possibile, questo però non per cambiare la scrittura privata ma per presentare un ricorso congiunto al Tribunale dei minorenni, a seguito del quale il tribunale emetterà un decreto che avrà forza vincolante tra di voi e soprattutto una certa stabilità. Naturalmente, per negoziare può essere molto utile sottoporsi ad alcune sedute di mediazione familiare.

Per ulteriori approfondimenti, ti rimando, oltre che al già citato mio libro, alla nostra scheda pratica sulla separazione dei conviventi.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

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