Sono separato dal 2005, inizialmente figli assegnati alla ex e anche la casa coniugale (comproprietari al 50%). Nel 2007, con 710bis, ho ottenuto affidamento congiunto e paritetico dei figli (7 giorni io e 7 lei, anche se divisi in modo particolare). Ora siamo in udienza per il divorzio, ho già ottenuto che i ragazzi stiano 7 giorni consecutivi con uno e l’altro genitore, nell’udienza di novembre il giudice dovrebbe anche decidere di eliminare gli alimenti che pago per i bambini (avendoli in carico al 50%). La signora inoltre è comproprietaria al 50% di un immobile fuori Roma. Convive con un nuovo compagno con il quale ha avuto anche un figlio. Di conseguenza, l’appartamento che prima sarebbe stato solo dei miei figli ora vi rientra anche il nuovo nato. Sia la mia ex che il convivente lavorano, anche se lui non credo abbia spostato la residenza nel suddetto immobile. Vista la mia situazione, posso: 1) vendere casa? 2) in caso affermativo, se lei non volesse acquistare la sua metà posso comunque mettere il bene in vendita? o solo il mio 50%? 3) in questo caso il neo proprietario quali diritti avrebbe sull’immobile? 4) il giudice potrebbe obbligarci alla messa all’asta e poi spartire equamente il ricavato?
Nella tua situazione, continua a valere quello che si era stabilito, in tema di casa familiare, in sede di separazione, presumo a questo punto confermato dal presidente in sede di emissione di provvedimenti provvisori ed urgenti nel giudizio di divorzio. Quindi la casa è oggetto di un provvedimento di assegnazione a favore della tua ex moglie, con la conseguenza che puoi vendere la tua quota della casa, ma nessuno ovviamente la vorrà comperare non sapendo quando diventerà disponibile; la tua ex moglie potrebbe essere interessata ad acquistare la tua quota, ma non puoi obbligarla a farlo è una cosa che dovete vedere dal punto di vista negoziale.
L’art. 155 quater del cod. civ. menziona tra le ipotesi che determinano il venir meno dell’assegnazione della casa familiare anche l’instaurazione di una «convivenza more uxorio», come nel tuo caso, ma a mio giudizio questo riferimento va interpretato come relativo ai casi in cui l’ex coniuge lascia la casa familiare per creare una nuova coppia (è prevista anche, infatti, la parallela ipotesi del matrimonio) in una nuova casa e, quindi, in definitiva all’ipotesi in cui l’assegnatario «cessi di abitare stabilmente nella casa coniugale», già prevista dalla stessa disposizione che, per questi aspetti, si può dire non sia stata formulata in modo molto felice, anche se tutto sommato il contenuto non dovrebbe lasciar spazio a molti dubbi. Se invece l’assegnatario, cioè nel nostro caso la tua ex moglie, instaura la convivenza nella ex casa familiare, l’assegnazione rimane valida perchè lo scopo della stessa è quella di garantire la continuità di ambiente ai figli.
11 risposte su “la situazione della casa familiare quando la ex moglie ci inizia una nuova convivenza”
Buon giorno Avvocato il mio nome e' Danilo, avrei bisogno di un chiarimento sulla divisione dei beni acquistati insieme dopo il matrimonio, e intestati solo ad uno dei due coniugi che si sono sposati in separazione dei beni,e se e' davvero necessario dimostrare di aver contribuito all'acquisto,visto che in parte i versamenti che io ho fatto in favore di mi moglie erano in contanti.
e innoltre vorrei chiederle, siccome mio figlio di 15 anni ha deciso di vivere con me,ha diritto ad una percentuale sui beni che io ho lasciato intestare solo a mia moglie?
Tuo figlio non ha diritto a nessuna percentuale, non siete mica morti. Per il resto, bisognerebbe vedere più nel dettaglio come sono andate le cose.
–?cordialmente,
tiziano solignani, da ? Mac http://ts.solignani.it (splash) http://goo.gl/p6Sb0 (libri)
Buonasera Avvocato,
Le volevo sottoporre una mia proposta che vorrei fare in sede di divorzio.
Premessa: sono separato consensualmente da un anno e mezzo, verso 250€ al mese per la mia piccola di 6 anni, nulla per la mia ex moglie (che lavora e guadagna più o meno quanto me). A lei è stata assegnata la casa coniugale, che è di entrambi ed ogni mese provvedo a pagare il 50% del mutuo. Ovviamente su di me grava anche l'affitto per la casa dove vivo.
La mia ex convive con un'altro nella nostra casa e non credo che lui ci abbia preso la residenza. Visto che sono una nuova coppia e quindi economicamente più forti di me, le ho proposto di liquidarmi la mia parte e lei, in linea con tutte le altre signore, mi ha risposto che NON ci pensa proprio, anche lui è incline a riconoscermi qualcosa (e vive gratis a casa mia).
Dai blog apprendo che in sede di divorzio la situazione non cambierà, nella falsa maschera, a mio avviso, di tutelare il minore! Mi convinco sempre più invece, che c'è una forte volontà nel mantenere lo status quo, per motivi che mi sfuggono (quando questi minori cresceranno non credo saranno contenti nell'accorgerzi che un genitore ha avuto e l'altro è stato condannato ad una vita di stenti).
Arrivo alla Proposta: vendita della casa e divisione del ricavato, che nel mio caso si quantifica in 90 mila € ciascuno. Il prezzo per l'affitto di 50mq dalle mie parti viene 550€/mese. Da quì: 90.000€/550€/12mesi= 13,6 anni. La mia ex avrebbe, in questo modo e già da oggi, 13 anni di affitto pagato, per vivere in una casa simile a quella attuale. Questo consentirebbe anche a me di ricrearmi una vita ed aggiungo, di non avere continui problemi di stabilità perchè le assicuro, sono cose veramente difficili da accettare! Alla fine ho solo sbagliato moglie, NON ho ucciso nessuno. Risultato: equità di trattamento tra i genitori, nessuno morirà di fame, a nessuno verrà negato il futuro e la minore dovrà solo 'adattarsi' ad una nuova casa (per inciso: trasferimento da casa a casa e non da casa a capanna/palafitta etc…). Se la minore è seguita, e lo è nel ns. caso, penso sia una cosa che supererà in poco tempo. Insomma, gli interpreti sono gli stessi! Avrà una cameretta diversa, punto!
Che ne pensa???
Per favore dammi del tu, non mi piacciono i salamelecchi.
L'idea è buona, purtroppo come dici tu stesso la legge e l'orientamento della giurisprudenza sono questi.
L'unica cosa che puoi fare è negoziare, possibilmente con l'aiuto di un mediatore familiare.
–?cordialmente,
tiziano solignani, da ? Mac https://blog.solignani.it
Scusi avvocato un chiarimento se possibile. Leggo nella legge 54 il seguente stralcio" Art. 155-quater. – (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza) – Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà." Se il giudice deve tenere conto dell'assegnazione della casa nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori non significa proprio che se un coniuge beneficia come in questo caso della metà della casa che è anche dell'altro bisogna calcolare empiricamente quando vale quella metà in termini monetari e corrisponderla a chi viene allontanato da casa, anche diminuendo l'assegno per i figli?
Le leggi vanno interpretate secondo il significato comune, a me pare che l'espressione usata dall'articolo in esame «tener conto» consenta una sola espressione, quella che abbiamo già detto, cioè che nel caso sia o fosse dovuto un mantenimento da parte di chi non ottiene l'assegnazione della casa a favore di chi la ottiene di tale circostanza, cioè dell'assegnazione della casa, si debba tener conto nel determinare il contributo al mantenimento che può essere anche completamente eliso in virtù del fatto che il coniuge assegnatario viene a godere di un vantaggio, la disponibilità di un'abitazione, che contribuisce in maniera consistente al suo mantenimento.
De jure condito, cioè allo stato attuale della legislazione, non mi pare proprio che si possa interpretare questa norma come fondante la possibilità, per il giudice, di imporre al coniuge assegnatario della casa familiare di pagare una «parte di canone» all'altro coniuge o genitore magari proprietario esclusivo della stessa. Anche se, almeno in alcuni casi, non sarebbe iniquo, ma per raggiungere questo risultato occorre a mio giudizio o un intervento legislativo o una pronuncia manipolativa della Corte costituzionale che dichiari l'articolo illegittimo nella parte in cui non prevede ciò – ottenere pronuncie così incisive non è naturalmente molto facile.
Comunque è un argomento interessante, in alcuni casi sicuramente sarebbe giusto se il genitore assegnatario della casa familiare pagasse una anche piccola somma, magari solo 100 o 200 euro, all'altro genitore come bilanciamento e corrispettivo del fatto di usare esclusivamente una casa che è anche o interamente di un altro, che magari sopra ci sta pagando un mutuo e che potrebbe essere aiutato da quel contributo. È vero che la casa la usano anche i figli, ma questo contributo si potrebbe calcolare considerando anche tale circostanza di certo non dovrebbe essere un canone intero, poi dipende naturalmente da caso a caso, ogni famiglia è diversa.
–?cordialmente,
tiziano solignani, da ? Mac
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Avevo capito che il giudice deve far sì che ci sia un equilibrio tra i due coniugi in modo tale che abbiano entrambi lo stesso tenore di vita, ma evidentemente vale solo quando il coniuge debole è la donna (parlo quindi di giudiziale evidentemente). La legge del 2006 tra l'altro indica chiaramente che bisogna tenere conto del risparmio di cui l'assegnatario, se non è l'eslcusivo proprietario dell'immobile, beneficia. Se lui non può godere del suo 50% e tengono i figli in modo paritario, non vale in questo caso l'assegno perequativo, come lo chiamano quando i giudici devono rapinare i padri? La madre tra l'altro gode di un reddito maggiore, già questo basterebbe, se invece di essere uomo fosse donna, a dargli diritto a qualcosa. Davvero in questo campo si stanno raggiungendo vette di ingiustizia e disparità davvero insostenibili. Mi meraviglio sono che la situazione non sia ancora esplosa, a parte qualche omicidio familiare qua e là che non impressiona più nessuno.
Cordialmente.
Beh, in realtà qualche sentenza in cui i giudici condannano la moglie a mantenere il marito c'è, una l'abbiamo ottenuta lo scorso anno. In questo caso, mi pare che il marito non paghi niente a titolo di mantenimento alla moglie, quindi quello che dici tu che si dovrebbe tenerne conto (dell'assegnazione della casa familiare) non è rilevante. Si può valutare se ci sono i presupposto per il marito per chiedere un mantenimento alla moglie, ma questo è tutto un altro paio di maniche rispetto alla percezione di una indennità per l'utilizzo di una casa che è oggetto di un provvedimento di assegnazione.
–?cordialmente,
tiziano solignani, da ? Mac http://ts.solignani.it (splash) http://goo.gl/p6Sb0 (libri)
Forse al signore si può suggerire, che visti i tempi paritari il maggior reddito della sua ex, che lei corrisponda a lui una cifra per ripagarlo del fatto che non gode del suo 50% dell'immobile?
È una idea, ma non corrisponde ad un diritto del lettore, la moglie può benissimo rifiutarsi e sicuramente lo farà; una ipotesi è provare a venderle la casa, operando un abbattimento dovuto al fatto (magari non giusto) che comunque lei potrà usarla gratis per molti anni ancora.
–?cordialmente,
tiziano solignani, da ? Mac
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Buonasera,
mi domando: ma quando l'Italia diventerà un paese civile che garantisci gli stessi diritti a uomo e donna?
La verità è che i figli si adattato molto più facilmente degli adulti a nuove situazioni e ambienti: cambio casa compresa. La nostra legge continua a tutelare le donne (e notare io sono una donna, che in sede di separazione ha venduto la casa coniugale e spartito al 50%) che si approfittano degli ex mariti. Trovo che nel 2011 sia assolutamente vergognoso: 1° che le donne continuino a farlo ma ancor di più che la legge lo consenta!