Pubblichiamo un interessante provvedimento del Tribunale di Matera in cui la figlia di una coppia separata, una volta accertati da parte del giudice alcuni profili di alienazione genitoriale (o PAS), determinati a quanto pare dalla madre collocataria, è stata affidata esclusivamente al padre, con incontri settimanali regolati con la madre. Come nostra abitudine, torneremo presto su questo provvedimento con un nostro più ampio commento.
Tribunale Matera 11/2/2010; Pres. Attimonelli, Rel. Lisco
Separazione coniugi – Affidamento figlio minore alla madre – Rifiuto della figura paterna – Responsabilità anche dell’affidataria – Ricostruzione del rapporto bigenitoriale – Affidamento esclusivo al padre – Motivi
(Omissis)
Rilevato che con provvedimento in data 15 gennaio 2009 questo Tribunale, esaminata la complessa vicenda che vede coinvolte le odierne parti in causa e la minore …, ravvisava nell’inadeguato comportamento della …, la prevalente ragione del rifiuto della minore nei confronti del padre, evidenziando le condotte dalla stessa tenute nel corso degli anni, che avevano avuto l’effetto di rafforzare nella bambina il convincimento circa la negatività dell’altra figura genitoriale;
osservato che con il medesimo decreto si provvide, quale ulteriore ed estremo tentativo per superare le difficoltà di relazione tra lo … e la minore, ad affidare la piccola … al Servizio Sociale del Comune di …, perché gestisse il rapporto padre-figlia, adottando le misure che sarebbero state ritenute adeguate, se del caso individuando strutture idonee a favorire gli incontri fra il Sig. … (previo contatto con l’ente o il soggetto che le gestiva), anche opportunamente in assenza della madre, e facendo pervenire una relazione semestrale che riferisse sulla evoluzione del rapporto e degli incontri e sul comportamento tenuto da entrambi i genitori pure in termini di attiva collaborazione al superamento delle difficoltà emerse;
rilevato che il Servizio sociale del Comune di …, con relazione pervenuta il 19 giugno 2009 ha delineato un quadro non diverso da quello finora conosciuto di rifiuto della figura paterna da parte della piccola …;
rilevato, pertanto, che anche tale ulteriore tentativo non ha portato ad alcun miglioramento della situazione in atto, persistendo la mancanza di fattiva ed efficace collaborazione attiva della … che, nell’interesse superiore della minore, agevoli il riavvicinamento fra il padre e la figlia, come ripetutamente auspicato nel corso dei diversi procedimenti che hanno coinvolto la coppia e da ultimo nel citato decreto del 15 gennaio 2009;
ritenuto che tale comportamento della … reca in sé il pericolo di un grave danno per la minore, che, seppure probabilmente allo stato non manifestatosi in termini di concreto ed effettivo pregiudizio, possa determinare un rilevante stato di disagio per la crescita futura della piccola … costituendo un dovere primario del genitore, non quello di assistere passivamente ai desideri ed alle decisioni di una bambina dell’età attuale di dieci anni, anche quando siano manifestamente dannosi per il suo benessere presente e futuro, ma anche quello di intervenire attivamente, pur nella considerazione delle inclinazioni della fanciulla, correggendo se del caso eventuali errori e comportamenti sbagliati, anche in un clima conflittuale quale quello della separazione fra i coniugi, dal quale la prole deve essere tenuta il più possibile lontana;
osservato che, come evidenziato con il più volte citato decreto del 15 gennaio 2009, la … non è mai intervenuta efficacemente e con convinzione nelle occasioni in cui la piccola … manifestava atteggiamenti ostili nei confronti del padre (si leggano gli stralci delle relazioni redatte il 14 ottobre 2002 dalla D.ssa B. e il 1 giugno 2006 dal Servizio sociale presso il Tribunale per i minorenni ed il 26 ottobre 2007 dal Servizio sociale presso questo Tribunale, qui da intendersi richiamati), pericolosamente avallando, piuttosto, in modo esplicito o implicito il comportamento della minore, così sostanzialmente rafforzando il giudizio negativo maturato dalla figlia nei confronti del padre, emergendo, quindi, l’inadeguatezza della condotta materna;
ribadito che in tale contesto, seppure in alcune circostanze sarebbe stata più opportuna l’adozione di un comportamento più morbido e paziente da parte dell’odierno ricorrente, lo stesso comportamento appare più che altro la conseguenza e la reazione (non giustificata, deve sottolinearsi) di una situazione decisamente stressante, che ha visto la … non certo preoccupata di tenere lontana, anche con un comportamento attivo, la bambina dal conflitto coniugale in corso;
osservato che dagli esiti dell’ultimo tentativo del Servizio sociale non è emerso alcuno sforzo da parte della … di positiva persuasione della minore, che nel suo esclusivo interesse, la inducesse a rivalutare la figura paterna e ad accettarla, ma, anzi, dopo l’incontro della bambina con il padre presso l’istituto scolastico dalla stessa frequentato, finalizzato appunto a riavvicinare le due figure in un luogo familiare per la piccola, ma diverso da quelli fino ad allora senza esito sperimentati, è stata depositata una nota con la quale ci si doleva del fatto che non era stata data alla madre la possibilità di preparare la minore all’incontro e che non era stata prevista la presenza di persona della quale la minore avesse piena fiducia;
osservato che in diverse occasioni è stato evidenziato dai Servizi sociali che la difficoltà della minore di staccarsi dalla figura materna (e, si aggiunga, il comportamento di non collaborazione attiva tenuto in precedenti occasioni dalla …) giustificavano il tentativo di organizzare un incontro in un luogo, come detto, familiare per la piccola, ma in assenza della madre; si fa rilevare, inoltre, che dalla relazione del Servizio pervenuta il 19 giugno 2009 emerge la presenza all’incontro di personale tecnico specializzato in grado di intervenire nel caso in cui … avesse manifestato uno stato di preoccupante disagio;
ritenuto che la misura in atto dell’affidamento della minore alla madre abbia, per le ragioni evidenziate e più dettagliatamente esposte nel decreto 15 gennaio 2009, la cui motivazione qui integralmente si richiama, determinato con responsabilità prevalente della … il pericoloso atteggiamento di rifiuto del padre da parte della minore;
osservato che i numerosi, diversi tentativi posti in essere per superare la difficile situazione non hanno avuto esito positivo; ritenuto, in conseguenza di tanto, che la convivenza della bambina con la madre rappresenti un insuperabile impedimento al riavvicinamento di … all’altra figura genitoriale, stante il più volte evidenziato comportamento di diretta o indiretta suggestione e di indottrinamento della piccola, che ha fatto nascere in … un pregiudizio negativo circa la figura paterna;
ritenuto che sforzo di un padre che non vede regolarmente la propria figlia da diversi anni, in alcuni casi, inesistente, sia pure inopportuno in qualche occasione, non possa giustificare il totale rifiuto e la sostanziale negazione del rapporto con la figlia, che secondo la visione della … sarebbe finalizzato alla protezione della bambina da un padre pericoloso ed inadeguato e che non avrebbe alcuna competenza e capacità di relazionarsi con la piccola (cfr. relazione del Servizio sociale del 26 ottobre 2007);
osservato che molti dei comportamenti negativi addebitati allo … sono risultati sforniti di adeguati riscontri oggettivi ed altri, come detto, hanno rappresentato una reazione alle condotte di sostanziale negazione di un rapporto con la figlia;
ritenuto, pertanto, che l’unica misura che il Collegio reputa adeguata per ricostruire un normale rapporto fra padre e figlia sia, all’esito del fallimento dei precedenti diversi tentativi, quella dell’affidamento esclusivo della piccola al padre, regolamentando gli incontri con la figura materna per tre giorni alla settimana della durata di due ore ciascuno presso i Servizi sociali del Comune di … e disponendo che gli stessi servizi assistano la bambina ed i genitori sia durante la fase iniziale del trasferimento della bambina presso la residenza paterna, sia durante le successive fasi di adattamento alla nuova situazione;
rilevato che in considerazione della modifica delle condizioni di affidamento della minore deve essere eliminato il contributo che lo … versava alla … per il mantenimento della minore, così permanendo il solo contributo al mantenimento del coniuge, che il Tribunale, in considerazione degli esiti degli accertamenti patrimoniali svolti, stima congruo stabilire in € 200,00 mensili, somma da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat e da versare entro il giorno 5 di ogni mese;
rilevato che debba essere posto a carico della madre l’obbligo di versare allo … entro il giorno 5 di ogni mese la somma mensile di € 100,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento della minore, emergendo dagli accertamenti patrimoniali svolti una sia pur minima capacità reddituale della …
ritenuto che le ragioni della decisione ed i rapporti fra le parti giustifichino la compensazione delle spese di lite; ritenuto che debba disporsi la trasmissione di copia degli atti del procedimento al Tribunale per i minorenni di Potenza per le determinazioni di competenza in merito al comportamento della … (Omissis)
14 risposte su “quando la sindrome da alienazione genitoriale determina il cambio di affido dei figli”
Nicola, come volevasi dimostrare, “Tanto rumore per nulla”, a questo punto, a posteriori e con la distanza del tempo, la mia soluzione è stata un’altra. Avevo capito che sarebbe stata una battaglia persa, e ho mollato tutto, anche se allora con grande dolore. Col tempo le ferite e il dolore si sono metabolizzate.
L’importante è non darla vinta disperando sulla sconfitta. Nella Seconda Guerra Punica, nonostante le ripetute sconfitte dell’esercito di Roma Repubblicana (sul Trebbia, sul Trasimeno e per ultimo a Canne), non ammisero mai la sconfitta, e questo fece imbestialire i Cartaginesi di Annibale, che alla fine furono sconfitti nella battaglia di Zama.
io ho risolto così:
http://www.giorgioclementi.it/medea.htm
Nonostante vi sia chi si ostina a sostenere che l'alienazione genitoriale "è superata dal progresso scientifico " Ie cosiddette critiche all’alienazione genitoriale sono ben poca cosa. Ad esempio, bisogna precisare che ovviamente non vanno considerati “contro” l’alienazione genitoriale quegli autori che ritengono opportuno apportare modifiche alla costruzione teorica di Gardner, senza però mettere in dubbio l’esistenza del fenomeno sottostante. C’è un equivoco di fondo infatti da cui è difficile districarsi leggendo le (poche) fonti che descrivono l’alienazione genitoriale come un concetto dannoso che mette a rischio la tutela dei minori e delle donne. Queste fonti non precisano mai esplicitamente se la critica è rivolta ad una particolare teoria sull’alienazione genitoriale, a tutte le teorie, o se ad essere messa in discussione è l’esistenza stessa del fenomeno che la teorie cercano di spiegare.
Comunque per una trattazione completa si veda:
http://www.alienazionepar.altervista.org/index.ph…ehttp://www.alienazionepar.altervista.org/index.ph…
Aggiungo che secondo i critici della sindrome di alienazione genitoriale questa teoria sarebbe ampiamente rifiutata dalla comunità scientifica.
E questa questione non è puramente accademica, ma ha risvolti pratici molto importanti. Infatti in USA esistono procedure legali formali per ammettere in giudizio la cosiddetta testimonianza di un esperto. E in questo contesto risulta chiaro che l’affermazione dei critici dell’alienazione parentale secondo cui si trattarebbe di una teoria “rigettata dalla comunità scientifica” ha ben poco a che fare con la teoria della scienza. E non è un caso che moltissimi critici siano professionisti legali e non ricercatori di psicologia o psichiatria come sarebbe lecito aspettarsi. Infatti affermare che l’alienazione parentale “è rigettata dalla scienza” serve ad impedire l’ammissione tra le testimonianze di un processo per l’affido dei figli del parere di un professionista della salute mentale sulla presenza o meno di una manipolazione dei minori da parte dei genitori. Ecco spiegato il motivo della virulenza delle critiche all’alienazione parentale. Provengono da professionisti pagati per vincere una causa impedendo alla controparte di chiedere al giudice di far verificare da un esperto lo stato di manipolazione di un minore. Quindi quasi tutte queste critiche non fanno parte di un dibattito tra ricercatori scientifici, ma sono in realtà la prosecuzione in altra forma di argomentazioni degli avvocati di un processo.
Non serve essere un addetto ai lavori basta scorrere l’elenco completo dei critici all’alienazione genitoriale riportarto su questa pagina:
http://www.alienazionepar.altervista.org/index.ph…
Interessante, grazie per il tuo contributo. Personalmente, adotto un approccio pragmatico che prescinde dalle definizioni ma riconosce che in alcuni casi ci sono forti disagi che assomigliano tipicamente quanto a cause ed effetti alla PAS. ts
Ho letto attentamente i commenti relativi alla sentenza che mi riguarda da vicino, essendone il protagonista mio malgrado assieme a mia figlia e sua madre. Le notizie giuridiche "belle" per cosi dire e per semplificare viaggiano più veloci della luce! Ciononostante volevo intanto ringraziare gli autori del blog per l'informazione data ma anche informare i più che di vera e propria PAS si tratti, non perchè inserita nel DSM o altro. Ma perchè, a tutt'oggi, mia figlia non è mai stata con me, ovvero quel bel provvedimento del 2010 qui riportato, a seguito di un ricorso per modifica delle statuizioni della sentenza di separazione del 2005, non ha mai visto la "luce"! Se non è chiaro, lo esplicito meglio, non è mai stato reso esecutivo!!! Ma con ricorso in corte di Appello in camera di consiglio alcuni giudici e in particolar modo uno, senza conoscere l'iter giudiziario, gli anni gravosi e penosi trascorsi tra tribunali, servizi sociali, mediazioni, etc, passati a lottare (più di 10 anni) per il diritto ( sulla carta) sacrosanto di dare a mia figlia il suo papà, ha pensato bene di rivoltare la frittata, ricambiando l'affido e regolando le visite con il supporto di uno specialista ( mai avvenute a tutt'oggi ), non motivando a sufficienza il decreto ma semplicemente estrapolando una CTU, falsa, parziale e incongruente, (origine e causa di tutti i miei guai!) vi invito a leggerla se qualcuno volesse, Ctu che d'altronde il trib di Matera assolutamente non aveva preso in considerazione! Purtroppo alcuni giudici e alcuni psicoterapeuti o psicologi in qualità di CTU sono "facilmente" influenzabili!!! Quello che vi dico è comprovato da documenti alla mano, oltre che da articoli di giornali, recenzioni su atti di convegni e interviste televisive, nonchè da innumerevoli atti, scritti e relazioni da parte di addetti ai lavori ( servizi sociali, trb dei Minori, mediatori famigliari, etc) in questo iter giudiziario ASSURDO! Mia figlia è orfana di PADRE VIVO. Oramai è plagiata dalla mamma e non vuole vedermi, nè mi da possibilità di farlo, nonostante da SEMPRE sono state stabilite dal giudice modalità di visita padre-figlia e lo sono attualmente ma sempre disattese! Il sottoscritto vive nella stessa città di sua figlia, ma non ha MAI potuto farle da Padre in maniera civile e propria, accudirla, amarla, baciarla, etc, perchè una mamma ha deciso ( e con lei purtroppo anche le istituzioni che avrebbero dovuto intervenire nell'immediatezza dei primi rifiuti da parte della mia ex e non dopo 10 anni) di annullare in lei la figura paterna, privandone la sua persona in tutto e per tutto eppoi inculcandone odio, astio e parole da "bambina adultizzata" (cfr. relazione dei servizi sociali) a tutt'oggi. Potrei scrivere un libro se potessi raccontare le innumerevoli vicende che hanno caratterizzato la mia separazione e la mia vicenda di vita famigliare e le assurdità che ho dovuto sperimentare con la giustizia e con i servizi a lei collegati! Certo tutti nel corso degli anni difficili della mia vicenda hanno sempre parlato di tutela, interesse primario, supremo,benessere psicofisico della bambina, ma NESSUNO ha mai fatto nulla perchè questo accadesse: che mia figlia potesse godere di entrambi i genitori! Ho vissuto e vivo impotente il dolore profondo di una bambina alienata (ormai una ragazzina 11 anni e mezzo) e una mamma alienante ( "madre malevola"). E non sono parole… ma vita vissuta. Venga il Dr Mazzeo, se lo volesse, ad analizzare e studiare il caso di PAS verificatosi nella mia vicenda! E constaterebbe che è tutto vero, purtroppo! Pur tuttavia nessuno potrà ridarmi il tempo prezioso perso con mia figlia, la sua infanzia con il papà rubata! Nessuno riesce a "consentirmi" di fare il padre, diritto sancito dal diritto oltrechè dalla natura, per mia figlia innanzitutto, eppure io vorrei solo darle Amore! Nel mio caso poi non si tratta di ri-prendere i contatti con mia figlia ma di iniziare a costruire con lei un rapporto che "qualcuno" ha deciso di annullare!!! Voglio continuare a credere in una giustizia "ingiusta" in questo paese di diritto! Altro che Affido condiviso ( legge che ho seguito sin dai suoi primordi assieme alle varie associazioni di padri separati), bigenitorialità, tutela dei diritti dei minori ad avere un padre ed una madre, ovvero il dirtto ad avere relazioni significative, armoniche e di contenuto con entrambi i genitori anche se non più coniugi: belle parole ma vuote se non rese esecutive, applicate, ( neanche con le forze dell'ordine sono ruscito a far rispettare i vari provvedimenti giudiziari!) anche a fronte di una forte conflittualità. Chi vi parla è un docente di scuola superiore, stimato nel suo ambiente, paziente e civile, che ha sempre creduto in una giustizia giusta, rispettosa e 'dal volto umano' come recita questo blog, ma che si è imbattutto in un sistema giuridico complicato e per alcuni aspetti inadeguato per ciò che riguarda gli strumenti a sua disposizione. Occorrerebbe a mio avviso un tribunale per i diritti della famiglia e non tribunali che rimbalzano ( leggasi, non decidere, "lavarsi le mani") le vicende di vita di minori e adulti tra loro. La volontà di decidere, sentenziare, giudicare, per il bene delle persone coinvolte, a maggior ragione se minori, è il vero problema della giustizia: sarebbe bastato che la mia ex, sin dal 2001 fosse stata realmente sanzionata per non aver rispettato quanto stabilito dai giudici, nonchè per una questione di buon senso, il diritto per una figlia di avere un padre e una madre! Mia figlia, vera vittima di tutta questa vicenda assurda, è ancora oggi ORFANA DI PADRE VIVO!
A mia figlia – chissà se mai riuscirai a leggere queste mie parole, barcollo ma non mollo e lotto per te.
Papà ti vuole un mondo di bene!
http://www.giorgioclementi.it/medea.htm
Egregio avvocato, la PAS non è affatto una patologia psichiatrica: http://www.osservatoriopsicologia.it/2011/01/29/l…
Grazie del tuo intervento (per piacere dammi del tu), molto interessante, lo leggerò con calma.
–?cordialmente,
tiziano solignani, da ? Mac http://ts.solignani.it (splash) http://goo.gl/p6Sb0 (libri)
Decisione difficile, ma è l'unica che poteva salvare la bambina. In tali casi gli esperti raccomandano (per evitare una situazione di stallo) di sospendere i contatti fra il bambino alienato ed il genitore alienante; riprendere i contatti con il genitore alienato; e solo allora riprendere i contatti con il genitore alienante. Speriamo che la madre possa capire il male che ha fatto alla figlia, e ricostruire un rapporto normale.
[…] avv. Solignani. […]
Sono un padre separato, da circa 6 anni, e fino ad un istante prima di leggere questo provvedimento del tribunale di Matera, mi sentivo come don chisciotte contro i mulini a vento,solo, deluso da una giustizia ancora più cattiva del coniuge, che da 6 anni continua a combattere una guerra per il solo scopo di uccidere un padre che allo stesso tempo combatte per ciò che a messo al mondo e che gli ha giurato di non abbandonarla mai,mia figlia,che anche lei si difende e combatte per tenersi vicino il suo papà. Questo papà che le costa un sacrificio enorme che la impegna ogni minuto e che richiede un grande sforzo a dire alla mamma e ai parenti materni non volermi vedere più.Dillo pure piccola mia, tanto io leggo nel tuo cuore che non è così.Così come la giustizia italiana, mi rendo conto adesso, che non è ne buona ne cattiva
è GIUSTA. Ero caduto piccola mia, ma adesso mi leverò di nuovo in piedi perchè non siamo soli a combattere quello che io chiamavo niente.
Grazie Sebastiano per la tua bella testimonianza. Ti auguro che tu possa risolvere, pian piano, le tue cose. In bocca al lupo di vero cuore.
–?cordialmente,
tiziano solignani, da ? Mac http://ts.solignani.it (splash) http://goo.gl/p6Sb0 (libri)
Buonasera a tutti,
finalmente leggo una sentenza che rende giustiza ai padri che lottano per i propri figli.
Beh io non la leggerei assolutamente in questo modo, questo provvedimento non è stato reso per dare giustizia al padre, ma per tutelare la figlia da una patologia psichiatrica grave, la PAS o sindrome da alienazione genitoriale, che, a quanto pare, si stava determinando a causa dei comportamenti della madre. Le crisi familiari non credo si possano valutare come una gara tra i genitori, ma vadano piuttosto gestite sempre nell'ottica del bene della minore. Adesso il provvedimento del giudice, probabilmente giusto date le circostanze, è stato questo, ma non c'è da festeggiare, perchè quella bambina comunque, per quanto inadeguata sia stata accertata la madre, ne soffrirà molto la mancanza, quindi l'auspicio deve essere che la madre riesca, con l'aiuto degli operatori e con il tempo necessario, dismettere gli atteggiamenti che hanno dato danno alla figlia, in modo che poi si possa riprendere una frequentazione su basi più ampie e la bambina possa «godere» della presenza di entrambi i genitori.
–?cordialmente,
tiziano solignani, da ? Mac http://ts.solignani.it (splash) http://goo.gl/p6Sb0 (libri)
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