Scrivo in merito ad un ricorso da me presentato alla commissione tributaria provinciale per bolli auto del 2002. La commissione considera inammissibile il ricorso con la seguente motivazione: il contribuente non ha fornito la prova di aver notificato il gravame alla Regione Lombardia ai sensi dell’articolo 20 del d.p.r. 546/92. Questo vuol dire che dovevo inviare anche una copia del ricorso alla regione Lombardia? Nelle istruzioni presenti sulla cartella di pagamento vi era scritto che era sufficiente l’invio con raccomandata con ricevuta di ritorno alla commissione, non si parlava di inviarne una copia anche alla regione Lombardia. E’ possibile fare ricorso in appello? E se si, con quale motivazione?
Esatto, avresti dovuto notificare anche alla regione Lombardia e poi depositare il ricorso notificato in commissione tributaria. Queste, purtroppo, sono le cose che succedono quando ci si difende da soli e non ci si rivolge ad un professionista legale. Il nostro sistema giudiziario non è configurato per essere utilizzato da persone prive di adeguata preparazione tecnica, dal momento che è disseminato di oneri richiesti dalle procedure in mancanza di assolvimento dei quali i ricorsi non vengono, come in questo caso, nemmeno esaminati.
Questo non vuol essere un rimprovero nei confronti del nostro utente, che, dovendo fare un ricorso per tasse di circolazione non dovute, per forza non si è rivolto ad un legale: avrebbe speso di più di quello che sarebbe stato il suo «ricavo», potendo sperare solo nella condanna dell’amministrazione al rimborso delle spese, sulla quale non c’è però nessuna garanzia. Questo non è giusto.
A mio giudizio non ci sono gli estremi per appellare, dal momento che è stata violata una norma procedurale fondamentale; l’unica questione che si potrebbe coltivare sarebbe quella della eventuale «fuorvianza» delle istruzioni per impugnare contenute nella cartella di pagamento, ma temo che sarebbe agevole replicare che queste indicazioni non possono contenere tutte le regole di procedura, ma solo il riconoscimento che la cartella possa essere impugnata, dopodichè l’utente deve o informarsi adeguatamente in proprio o rivolgersi ad un professionista.
Di solito, problemi di questo genere sono evitati grazie alla sensibilità dei cancellieri, che aiutano di più le persone che si gestiscono da sole, ma non è un loro dovere, nè una loro competenza controllare la regolarità formale degli atti.
Un motivo in più per valutare di procurarsi una bella forma di tutela giudiziaria.
4 risposte su “quando il ricorso in commissione tributaria viene rigettato per una formalità”
io lo trovo profondamente ingiusto: perché devo per forza passare per un avvocato (e pagarlo, giustamente) per essere sicura che se un ente pubblico mi chiede di mandare determinate cose, in realtà non intenda anche altre cose non presenti nella richiesta??
allora per ogni lettera che ricevo, devo rivolgermi all’avvocato? senza offesa, penso che forse abbiate anche cause più importanti e magari anche numerose da affrontare…
Sono d’accordo anche se vanno fatte alcune precisazioni. Una lettera è una cosa stragiudiziale e ci sono molti meno margini di errore che a porre in essere un atto giudiziario, anche se a mio giudizio è comunque meglio farsela fare o comunque controllare da un legale. Il discorso è sempre quello di prima della tutela giudiziaria (http://goo.gl/fq3Vo) …
–?cordialmente,
tiziano solignani, da ? Mac
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Salve ieri mi hanno fermato dei polizziotti in borghese in centro con una folla di persone grandissima dicendomi accusandomi di aver messo le mani dentro la borsa di una passante cosa che non ho mai fatto, ma mi hanno denunciato per tentato furto aggravato, ma io sono incensurato, cosa rischio? posso rischiare la prigione? anche perchè non hanno prove e la parola mia contro la loro grazie
Solo che loro sono due e sono pubblici ufficiali. Ti conviene fare una istanza ex art. 335 cpp appena possibile, poi si vede come gestire la cosa, in ogni caso non ti preoccupare, è appunto gestibile un fatto del genere.
–?cordialmente,
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