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come funzionano i diritti di visita e frequentazione dei figli durante le vacanze

Separazione giudiziale, figlio collocato presso la madre; da provvedimento del giudice mi vengono assegnate le settimane dal 5 al 12 agosto e dal 26 al 31 agosto da trascorrere con mio figlio. Domanda: dal 13 al 25 agosto, non essendo stabilito dal giudice nulla di diverso rispetto al regime ordinario, posso comunque esercitare il diritto di visita di due volte a settimana previsto nel provvedimento o la madre può sospenderlo adducendo che sono le “sue” vacanze estive con il piccolo?

È una questione di interpretazione del «titolo» che regola la separazione e come sempre in questi casi bisognerebbe leggere tutto intero il provvedimento, dal momento che è impossibile dare criteri ermeneutici certi di singole porzioni di un testo, per di più giudiziario, ma tutto va visto nel suo complesso e le clausole valutate l’una alla luce dell’altra.

Si possono, però, fare alcune osservazioni generali.

Il cuore del problema, a mio giudizio, dovrebbe essere banalmente quello di vedere dove effettivamente sta tuo figlio dal 13 al 25 cioè se di fatto va in vacanza «lontano» con la madre ovvero se rimane presso la casa familiare o si reca in una località di vacanza per te facilmente raggiungibile. È chiaro, a mio giudizio, che se la mamma e il figlio vanno alle Seychelles, non è il caso di fare questioni e si può ritenere che quel periodo possa essere utilmente impiegato per una vacanza madre e figlio senza nessun pregiudizio per il minore, visto che si tratta di non così tanti giorni. Se invece sono a casa o in una località della riviera dove puoi arrivare con un paio d’ore di macchina, perchè dovrebbe esserti negato il diritto di vedere tuo figlio, cosa che rappresenta un beneficio anche per lui?

Come si vede, le questioni di interpretazione delle condizioni dettate dal Tribunale vanno viste non in astratto, ma in concreto. Probabilmente si può dire che anche per le parti di un provvedimento giudiziario, così come per quelle di un contratto, vale l’obbligo di comportarsi secondo buona fede, cioè di interpretare le singole condizioni come farebbe una persona in buona fede e non come farebbe chi invece vuole usare il provvedimento per ritorsioni o conseguire vantaggi ingiusti.

Sotto un altro profilo, il periodo di giorni consecutivi che di solito viene riconosciuto al genitore non affidatario o collocatario rappresenta un «contrappeso» o un equilibrio rispetto al fatto che durante il resto dell’anno il figlio rimane prevalentemente con l’altro genitore, non – si noti – a tutela del genitore, ma del figlio stesso. La cosa ha lo scopo di consentire al figlio di trascorrere, quando ce n’è la possibilità anche logistica e quindi durante il periodo estivo, più giorni consecutivi con il genitore con il quale durante l’anno riesce a stare al massimo un fine settimana. Per questi motivi, non avrebbe senso immaginare un analogo diritto in capo al genitore affidatario / collocatario.

Attenzione però: questi «periodi» in nessun caso a mio giudizio andrebbero intesi in modo rigido, come compartimenti stagni, dal momento che per il minore non è l’assenza di un genitore a rappresentare un valore, ma semmai la sua presenza. Se durante il periodo di giorni consecutivi riservato, diciamo così, al padre capita, magari perchè anche auspicata dal bambino, una visita veloce della madre, che ad esempio si reca nella località di vacanza per vedere il figlio, anche solo per mezzora, credo che la cosa non debba essere vista affatto come una violazione. E, naturalmente, viceversa, come avevamo detto prima.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

15 risposte su “come funzionano i diritti di visita e frequentazione dei figli durante le vacanze”

Salve nel provvedimento del giudice il mio ex ha diritto a prendere il figlio per 2 periodi di 15 giorni consecutivi nel periodo estivo.Lui sostiene che oltre ai 15 ha diritto anche al “suo”weekend,in pratica se i 15 giorni fossero da domenica fino alle 2 domeniche seguenti,lui sostiene che dovrebbe prenderlo dal venerdì perché il weekend è da considerarsi extra.questo è corretto?

Andare da un mediatore familiare significa rimettere in discussione gli accordi consensuali che abbiamo preso?

quello che vorrei sapere con esattezza è se i diritti di visita a week-end alternato e giorno settimanale si sospendono nel periodo estivo? è corretto pensare che avendo 4 settimana durante il periodo estivo per le rimanenti 8 settimane (2 mesi) un genitore non possa in alcun modo vedere i propri figli?

In questa sede, dove si possono fare solo brevi cenni, non posso che ribadire la mia precedente indicazione, se vuoi approfondire, ma secondo me non ti conviene, puoi valutare di acquistare una consulenza.

Buongiorno, mi trovo a dibattere con mia moglie da cui siamo separati dal 6 febbraio scorso, su una questione ben evidenziata e molto chiara in sede di separazione consensuale, ripeto consensuale.
In tale sede infatti, si è stabilito l’affido condiviso con collocamento prevalentemente presso la mamma. Si è stabilito il diritto di visita al padre a week-end alternati oltre ad un giorno infrasettimanale. abbiamo inoltre previsto 4 settimane di vacanze con il padre durante il periodo estivo.
La questione è che mia moglie sostiene che durante il periodo estivo ho diritto esclusivamente alle 4 settimane mentre i pattuiti week-end alternati ed il giorno infrasettimanale valevano solo per il periodo scolastico. ho presentato querela per tutelare i miei diritti ma i tempi purtroppo sono lunghi e quindi i miei diritti di genitore come vengono tutelati???

Condivido a pieno ciò che ha postato Tiziano Solignani. Ha mostrato in questo articolo tutta la sua esperienza di uomo di giustizia e di tutela dei minori

Buongiorno, mi trovo, da 3 anni ormai, a combattere ogni anno con lo stesso amletico dubbio. Il giudice ha stabilito 4 settimane di vacanze estiveal padre, mai opposte e favorute. Chiedo ora… per il restante periodo estivo, devo chiedere il consenso al padre per partire con mio giglio pet altrettanto periodo? Fermo restando il rispetto del regime di frequentazione per il restante tempo in cui, entrambi, non siamo in bacanza?!

In perfetta contraddizione con l’affermazione “non avrebbe senso immaginare un analogo diritto in capo al genitore affidatario / collocatario”.
Se il provvedimento del tribunale stabilisce il periodo di vacanza solo per il padre per riequilibrare la frequentazione infrannuale, consentire alla madre di partire con il figlio per un uguale periodo senza chiedere il consenso ricrea lo squilibrio originario! Che senso ha dare più tempo se poi quello stesso tempo viene tolto subito dopo?
Soluzione? SETTIMANE ALTERNE TUTTO L’ANNO E VACANZE PARITARIE D’ESTATE PER TRE SETTIMANE CONSECUTIVE DI CUI UNA “SOTTRATTA” RECIPROCAMENTE ALL’ALTRO GENITORE. E FINE DELLE DISCUSSIONI!
Non a caso molti tribunali stanno prendendo decisioni in tal senso.

“non avrebbe senso immaginare un analogo diritto in capo al genitore affidatario / collocatario” può andare contro l’interesse del minore, negandogli la possibilità di andare in ferie con il genitore collocatario o essendo obbligato a continui spostamenti (il diritto di visita con i regimi attuali può essere trasferimento del minore in altra residenza magari con pernottamento o intero fine settimana) anche durante le ferie.
Se il figlio ha tutto agosto di ferie e si fa due settimane con il padre dove vuole senza essere costretto a spostarsi, non si capisce perché non dovrebbe trascorrere il resto di agosto con la madre con le stesse garanzie, dove vuole e senza trasferimenti continui.

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