Sono divorziato e ogni mese verso un assegno a mia figlia che vive con sua madre e i nonni materni. Premetto che attualmente convivo e ho un figlio dalla mia nuova compagna. Volevo chiedervi, facendo i dovuti scongiuri, se dovessi venire a mancare,qualcun altro al posto mio avrebbe l’obbligo di continuare a mandare l’assegno di mantenimento per mia figlia? Oppure dopo la mia morte non servirebbe più?
L’obbligo di mantenimento del figlio gravante sul genitore è un dovere di tipo personale che non si trasmette agli eredi.
In caso di tuo decesso, la tua prima figlia e il tuo secondo figlio, insieme eventualmente ad altri soggetti che non posso indicare con sicurezza non conoscendo il caso con precisione, sarebbero i tuoi eredi e quindi avrebbero diritto ai tuoi beni. Ma l’obbligo di mantenimento, che è legato alla tua posizione e al tuo rapporto con tua figlia, si estingue con la tua morte.
Può darsi che nascano altri obblighi di mantenimento verso tua figlia, come ad esempio ai sensi dell’art. 148 cod. civ. in capo ai tuoi genitori, se a te sopravvissuti, oppure, in caso di caduta della stessa in stato di bisogno, a carico delle persone indicate dall’art. 433 cod. civ. in base all’istituto, di antica tradizione, degli alimenti. Naturalmente in tutti questi casi si tratta di un nuovo obbligo, che le persone chiamate ad ottemperare acquisterebbero a titolo originario e non certo in quanto tue eventuali eredi.
A livello volontario, se il tuo timore è quello che tua figlia possa rimanere senza adeguate sostanze dopo la tua morte, ci sono diverse soluzioni praticabili e ben note, prima tra tutte la stipulazione di una assicurazione di cui tua figlia possa essere beneficiaria.