Cosa succede se un genitore smette di pagare l’assegno di mantenimento per il figlio e per la ex moglie? Conseguenza civili e penali? La ex moglie può chiedere che il pagamento dell’assegno avvenga in toto dal datore di lavoro dell’ex coniuge ? Oppure potrà ottenere dal terzo datore di lavoro dell’ex solo il quinto dello stipendio come nei normali procedimenti esecutivi?
Per la parte generica del tuo quesito, ti rimando ai precedenti articoli del nostro blog, dove il tema è stato trattato estensivamente, anche con l’intervento di molti utenti che hanno illustrato i loro casi, sia da parte di chi è tenuto al pagamento sia di chi deve riceverlo. Puoi fare una ricerca con il nostro motore dedicato cerca.solignani.it. Sul punto, per i concetti fondamentali, c’è poi sempre anche la mia Guida alla separazione e al divorzio.
Per quanto riguarda la questione specifica dell’ammontare della somma che si può ottenere dal datore di lavoro, la maggior parte dei giudici ritiene che non valgano i limiti di pignorabilità dettati, per i lavoratori dipendenti del settore privato, dall’art. 545 c.p.c., e per il lavoratori pubblici, dall’art. 2, D.P.R. 5.1.1950, n. 180.
Tali limiti, infatti, sono previsti proprio a garanzia del sostentamento della famiglia e, pertanto, non si applicano nei rapporti tra i membri della stessa, considerata la natura alimentare e di mantenimento dell’assegno da versare alla prole.
Naturalmente, la misura concreta che può venir determinata dipende dalle circostanze, quindi dallo stipendio effettivo, dal numero di figli, dalle sostanze dell’altro coniuge e così via.