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Esiste il diritto di recesso nella compravendita tra privati?

Dato il proliferarsi di mercatini spontanei di rigattieri e antiquariato vario desidero sapere se, acquistando un oggetto da un rigattiere (che risulta un privato non essendo commerciante quindi che vende senza licenza), è possibile restituire l’oggetto comprato chiedendo la restituzione de soldi. 

Poche righe quelle scritte dal nostro utente per porre in realtà una questione davvero importante: esiste il diritto di recesso nella compravendita tra privati? Ovverosia, se acquisto un bene in un mercatino da un privato posso restituirlo entro un determinato periodo di tempo se “ci ripenso” ?

La risposta è no.

Tra privati, infatti, non trovano applicazione le disposizione del Codice del consumo (il D.Lgs 206/2005), che disciplinano la compravendita da un operatore professione ed un semplice consumatore, ma naturalmente quelle del codice civile (art. 1470 e ss.) le quali non permettono un  recesso dell’acquirente in caso di ripensamento.

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4 risposte su “Esiste il diritto di recesso nella compravendita tra privati?”

Ciao Tiziano ho acquistato un giocattolo usato da una sigmira lo scambio è avvenuto in strada quindi non ho potuto visionare l’oggetto al momento, quindi l’ho visionato a casa.l’oggetto è integro ma posso recedere perché non piace,grazie

ciao Tiziano, per quanto riguarda i contratti b2b, e nello specifico un contratto di telefonia stipulato telefonicamente tra un’azienda e l’operatore call center di un noto carrier telefonico (con registrazione vocale) : è applicabile l’art. 64 del Codice del consumo (D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ) dettato in tema di contrattazioni a distanza ovvero negoziate al di fuori dei locali commerciali, che prevede che il consumatore abbia il diritto di recedere senza alcuna penalità e senza che debba specificarne il motivo entro il termine di dieci giorni lavorativi ?
Ho rivolto questa domanda al carrier telefonico in questione, e la testuale risposta è stata: “Il diritto di recesso gratuito ( o diritto di ripensamento) e’ regolato dall’articolo 52 del Codice del Consumo che definisce il consumatore “persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all’attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”: non rientrano quindi in questa definizione i professionisti e le imprese.”
Grazie come sempre

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