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se si ha una casa affidata al coniuge se ne può acquistarne un’altra col beneficio prima casa?

Sono separato legalmente da mia moglie. Ho due figli a cui corrispondo l’assegno di mantenimento. La casa è di mia proprietà avendola acquistata prima del matrimonio ed è stata data come dimora a mia moglie. Adesso con la mia nuova compagna avremmo intenzione di acquistare casa. Volevo sapere se posso acquistarla come prima casa o come fare per acquistarla come dimora dove andrò a risiedere.

La questione è di tipo fiscale e, come tale, esula abbastanza dalla nostra competenza come avvocati civilisti. Il consiglio è quello di interpellare un notaio, dal quale comunque dovrete passare per acquistare la nuova casa, oppure direttamente l’agenzia delle entrate, anche via mail – io stesso ho avuto occasione di chiedere chiarimenti via mail all’Ufficio di Modena, ricevendone risposte complete ed esaurienti.

A seguire solo alcuni spunti di riflessione, da verificare nei modi di cui sopra.

Il problema, naturalmente, risiede nel fatto che il proprietario dell’immobile non ha una effettiva disponibilità del bene a seguito della sentenza di separazione tra i coniugi che assegna la casa ad uno dei due per viverci con i figli; molto spesso nella pratica si ha, proprio come nel caso del nostro lettore, un marito proprietario dell’immobile e la moglie che vive a casa con i figli.

Questa ipotesi tuttavia non è chiaramente regolamentata dal legislatore fiscale nonostante sia molto ricorrente. L’agevolazione prima casa nel caso di coniugi separati sembrerebbe esclusa nel caso in cui la nuova casa sia situata nello stesso comune dove il soggetto ha la casa assegnata alla moglie. In pratica, il discorso è questo: se ti separi e vuoi le agevolazioni prima casa devi cambiare comune.

Più nello specifico, il problema è la durata del provvedimento di assegnazione, dal momento che lo stesso deve durare almeno cinque anni per rispettare sostanzialmente le previsioni attualmente vigenti per il beneficio prima casa, altrimenti una persona potrebbe ad esempio nel 2010 acquistare una nuova casa con il beneficio e, magari, due anni dopo nel 2012, recuperare anche la disponibilità della vecchia casa, ad esempio perchè i figli sono nel frattempo diventati autosufficienti ed usciti di casa. Per questo si propone che la legge preveda la concessione dei benefici anche per l’acquisto della seconda casa, che verranno tuttavia revocati nel caso in cui il titolare riacquisti la disponibilità della casa precedente entro cinque anni. Ma allo stato è solo una proposta.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

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