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la madre e il figlio che stanno all’estero possono chiedere gli alimenti al padre in Italia?

Ho doppia cittadinanza rumena ed italiana. Sono 21 anni che vivo in Italia, ma oramai da due anni abito tra Italia e Romania perché ho avuto una bambina, e da ragazza madre ho trovato difficoltà a crescerla. Il mio figlio maggiore, …, è nato in Italia il …, con padre cittadino italiano e dalla nascita ha avuto la cittadinanza italiana, ed in seguito quella rumena quando aveva circa 5 anni quando ho fatto la trascrizione del certificato di nascita in Romania. I primi cinque anni li ha trascorsi in Italia e poi è venuto in Romania dai nonni per fare scuola. In Italia, dopo, è venuto solo in vacanza. Quando aveva 2 anni mi sono separata da suo padre, devo dire che non eravamo sposati ed in seguito alla causa presso il Tribunale minorile di Bologna, il bimbo mi è stato affidato. ma in quel momento il giudice non ha deciso anche gli alimenti e questo forse solo perche neanche io non lo avevo chiesto. In seguito e fino ad ora mi sono trovata che suo padre ha contribuito molto sporadicamente e solo con piccole quantità di denaro. Sono oramai oltre due anni e mezzo che non è più venuto a trovarlo ed e più di un anno che non ha inviato nulla, nemmeno i 250 o 500 euro ogni anno o anno e mezzo. Vorrei sapere se la pratica per le obbligazioni alimentari per il ragazzo la posso aprire in Italia dato che tutti e tre abbiamo la cittadinanza italiana ed esiste già una sentenza del Tribunale dei minori di Bologna.

È una questione che tecnicamente si chiama di giurisdizione, bisogna cioè vedere se in base alle leggi vigenti, sia nazionali, che comunitarie, il Tribunale italiano ha il potere di prendere provvedimenti sul caso in questione. Questo significa proprio giurisdizione, cioè dire il diritto (juris dicere) applicabile alla situazione che viene portata davanti al giudice, in modo naturalmente vincolante per le parti, altrimenti non servirebbe a niente.

A mio giudizio, nel caso posto dalla nostra lettrice sussiste la giurisdizione italiana, per effetto di un regolamento dell’Unione Europea entrato recentemente in vigore appunto in materia di obbligazioni alimentari, il 4/2009.

In particolare, in base all’art. 3, lett. a), è competente a «pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri: a) l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente; o … ».

Siccome, dunque, il padre del bambino risiede in Italia, c’è la giurisdizione del giudice italiano.

Prima del regolamento 4/2009, la giurisdizione era discussa. Ai tempi della legge di riforma del sistema internazionale di diritto privato, la giurisdizione era sussistente in base all’art. 37 della legge stessa, che, tuttavia, si riteneva abrogato dal successivo regolamento UE 2001 del 2003, almeno per quanto riguarda i rapporti intracomunitari come quelli tra Italia e Romania. Per fortuna, con il regolamento n. 4 i dubbi sono venuti meno e in questo modo i minori sono, almeno a mio giudizio, molto più tutelati.

 

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

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