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il figlio può far dichiarare nullo il matrimonio del padre dopo la sua morte?

mio padre vedovo, proprietario di un immobile, decide di sposarsi in comunione di beni dopo aver saputo di avere un male incurabile, dopo tre mesi è deceduto. La 2° moglie che viveva, in un immobile di sua proprietà, con la madre anziana non aveva mai dormito nella casa di mio padre né prima né dopo il matrimonio e non aveva neanche la residenza. Ho saputo che l’ha richiesta adesso dopo un mese dalla morte.Lei si è insediata all’interno della casa di mio padre e vuole l’usufrutto della casa vita natural durante, nonostante mio padre verbalmente, al sottoscritto ed alla sorella minore, avesse disposto la cessazione dei servizi quali luce, gas, telefono e di conseguenza la vendita dell’immobile con la dovuta spartizione tra me e mio fratello del corrispettivo. Vorrei chiedere come muovermi in queste circostanze e quali precauzioni prendere.

La vedo abbastanza grigia per voi eredi. Il fatto è che questa signora che ha sposato tuo padre è appunto la moglie a tutti gli effetti di legge, sino a che non viene dimostrato il contrario in Tribunale, con una eventuale azione di nullità del matrimonio. Come moglie, ha non solo il diritto di abitazione sulla ex «casa familiare», ma anche una quota di eredità, variabile a seconda del numero dei figli.

Vediamo separatamente questi due profili.

A) Per quanto riguarda la partecipazione all’eredità, il caso andrebbe certamente approfondito molto di più, ma in astratto, da questa sommaria, descrizione, si potrebbero profilare un paio di cause di nullità del matrimonio: la simulazione e l’incapacità di intendere e di volere di tuo padre al momento della celebrazione del matrimonio.

Purtroppo, per tutti questi casi il codice civile stabilisce che l’unico che può impugnare il matrimonio è il coniuge. L’art. 127, intitolato proprio «intrasmissibilità dell’azione» prevede appunto che «l’azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi».

Se questo ha un senso, tuttavia, per quanto riguarda le ipotesi di simulazione e mancata consumazione, dove la legge può anche lasciare alla completa discrezionalità dei partners decidere se avvalersi o meno della facoltà di impugnazione, la cosa sembra avere meno senso per quanto riguarda l’ipotesi dell’incapacità al momento della celebrazione.

La disciplina al riguardo sembra essere basata sul presupposto che chi si trova incapace al momento del matrimonio riacquisti, poi, in seguito la sua capacità, per cui sia in grado di decidere da solo se impugnare o meno. In realtà, i casi in cui si è incapaci solo al momento della celebrazione e non in seguito sono meno frequenti nella pratica di quelli in cui un incapace si sposa e rimane tale anche in seguito, pur non essendo mai stato interdetto o sottoposto ad amministrazione di sostegno.

Si potrebbe insomma, forse, valutare di sottoporre la questione alla Corte costituzionale, che proprio di recente è intervenuta, sempre in materia familiare, anche se relativamente alla filiazione, per conferire maggiori diritti agli incapaci naturali.

Naturalmente, questo comporta per voi un percorso molto lungo e difficoltoso. Per prima cosa, dovreste dimostrare che vostro padre era incapace di intendere e di volere al momento della celebrazione del matrimonio e in seguito, quindi chiedere al giudice di mandare la questione alla Consulta. Il classico percorso, insomma, che sono più invogliati a percorrere coloro che amano più il sistema giudiziario delle loro esigenze personali e concrete…

Dal punto di vista istruttorio, la seconda moglie di vostro padre poi avrebbe un importante argomento a suo favore: se vostro padre era incapace al momento del matrimonio, perchè non vi siete attivati quando era ancora in vita, per fargli nominare un amministratore di sostegno che poi, con il consenso del giudice tutelare, avrebbe potuto presentare l’impugnazione per conto dell’amministrato?

Sarebbe comunque un caso molto interessante, che credo nella pratica si verifichi purtroppo più spesso di quel che si pensa.

B) Per ciò che concerne, invece, il diritto sulla casa di tuo padre, si potrebbe contestare, circostanze di fatto alla mano, che tale immobile sia stato mai adibito a «residenza familiare», come previsto dall’art. 540 cod. civ.. Lo scopo di questa norma è di derogare alle disposizioni ordinarie sulle successioni al fine di consentire al coniuge rimasto in vita di poter continuare ad abitare nella casa dove ha sempre vissuto. Se, al contrario, non ci ha mai abitato, viene meno lo scopo stesso della norma. Da valutare attentamente i modi in cui poter far valere tale circostanza.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

4 risposte su “il figlio può far dichiarare nullo il matrimonio del padre dopo la sua morte?”

Gentilissimo avvocato ,
mi rivolgo a lei con la speranza di aver un consiglio in riferimento ad una
situazione di ingiustizia di cui, a mio avviso. sono vittima in qualità di
madre e quali azioni sono eventualmente adottabili per una risoluzione.
Le illustro brevemente la mia storia restando in attesa di un suo cortese
riscontro.
Ho vissuto con il mio compagno per circa 15 anni (fino al 2012), tra alti e
bassi, ma comunque sempre uniti nell’affrontare le numerose difficoltà che la
vita a volte propone.
Nel 2007 un “amica di famiglia” cittadina straniera che, complice il periodo
lavorativo non facile vissuto dal mio compagno, promettendo “mari e monti”
propone al mio compagno (ufficialmente già divorziato da un precedente
matrimonio) di simulare un matrimonio civile per poter così ottenere la
cittadinanza italiana.
Nonostante la mia crontrarietà alla proposta, il mio compagno, per le
motivazioni sopracitate, accetta in buona fede e così a Luglio 2007 avviene il
matrimonio civile, avendo avuto dalla suddetta “amica di famiglia” la totale
rassicurazione che passato il tempo minimo necessario avrebbero avviato le
pratiche per il divorzio.
In virtù del rito civile, la suddetta sposta la residenza nella casa in cui io
e il mio compagno abbiamo l’effettiva residenza e conviviamo da parecchi anni :
è superfluo dire che la residenza è ovviamente fittizia e la persona in
questione è stata presente a questo indirizzo solo il giorno preposto ai
controlli comunali di rito.
Trascorso 2 anni (quindi nel 2009) il mio compagno si è rivolto ad un avvocato
e sono iniziate le pratiche di separazione consensuale, avvenuta ufficialmente
a Giugno 2009.
Contestualmente a quanto descritto, la mia vita insieme al mio compagno è
proseguita serenamente e abbiamo concepito una bellissima bambina, nata proprio
nell’estate del 2009 e ovviamente riconosciuta dal mio compagno.
Nel 2010 purtroppo il mio compagno si è ammalato gravemente e in poco meno di
2 anni (quindi nel 2012) è mancato senza poter terminare in modo definitivo le
pratiche di divorzio.
L'”amica di famiglia”, approfittando della situazione e del vuoto legislativo
che non tutela in modo chiaro i minori, ha fatto richiesta della pensione di
reversibilità dall’estero (lei risiede ormai stabilmente in Bulgaria dal giorno
della seprazione e a quanto ne so percepisce anche un reddito).
Come lei ben sa, la legge stabilisce che al coniunge supersite spetta il 60%
della pensione e al figlio minorenne il misero 20% senza valutazione delle
reali necessità e situazioni.
Dunque quello che vorrei possibilmente capire insieme lei è se ci sono gli
estremi per poter in qualche modo porre fine a questa situazione di ingiustizia
e quali strade possono essere percorse.
Resto in attesa di un suo riscontro e nel caso avesse necessità di ulteriore
dettagli sono pronta a fornigliene.

La ringrazio anticipatamente per il tempo dedicatomi.
Cordiali saluti
Anna

Ciao Anna. Non credo sai che purtroppo ci sia la possibilità di far qualcosa… In ogni caso, il problema andrebbe studiato e approfondito molto, con un certo investimento di tempo e conseguentemente denaro, a fronte di scarse possibilità di trovare strade che possano condurre ad un esito positivo. Io ti sconsiglierei di coltivare una questione del genere ma se vuoi ti posso fare un preventivo, basta che compili il modulo apposito.

Anch’io e mia sorella siamo in una situazione simile. Mio padre, separato, è stato sposato dalla convivente, quando era ormai in stato avanzato di demenza, 33 giorni prima della morte (aveva la malattia di Jackob-Kreutzfeldt ((volgarmente detta mucca pazza)) malattia accertata con biopsia post mortem). Io ho una relazione di uno dei medici più autorevoli in Italia riguardo questa malattia (rilasciata come Azienda Ospedaliera non come medico privato) che dichiara mio padre assolutamente incapace di intendere e di volere al tempo del matrimonio. I miei avvocati stanno tentendo una transazione con la controparte, perchè mi hanno detto che le vie di una denuncia penale e civile sono troppo lunghe possono durare svariati anni e che quasi sicuramente non potremmi rientrare nei costi perchè la controparte è nullatenente ed ha 73 anni. Io avevo già intrapreso la richiesta di interdizione di mio padre, ma la burocrazia è stata più lenta della malattia di mio padre: mio padre è morto pochi giorni prima dell’udienza con il giudice. morto mio padre tutto è decaduto e la sposina a quel punto si è presa un terzo del patrimonio, oltre alla pensione di reversibilità (eh si, ha truffato anche lo stato)

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