quando si riceve una richiesta danni per una pubblicazione ritenuta diffamatoria

Con riferimento all’articolo diffamazione via internet volevo sottoporle un caso leggermente differente. Sono il titolare di un sito web con un dominio .it che tratta argomentazioni sul mondo di internet. Tempo fa ho pubblicato un articolo che facendo riferimento ad una statistica sugli incontri on line. Nell’articolo ho inserito un’immagine con una composizione di 3 foto di donne scaricate attraverso il famoso motore di ricerca Google. Preciso che l’articolo non faceva alcun riferimento diretto alle 3 donne ma parlava genericamente di incontri online. Dopo qualche tempo, avendo ricevuto dei commenti dalle signore delle foto, ho provveduto alla cancellazione dell’articolo, che è avvenuta dopo circa 1 settimana da quando mi sono accorto di ciò. A distanza di un mese mi è arrivata una lettera dell’avvocato che citando contenuti offensivi al decoro e alla dignità della persona chiede chiedo che a titolo di risarcimento del danno venga corrisposta ad ognuna la somma di euro 2.000,00 e a lui euro 800,00 (oltre iva e cap) a titolo di spese legali. Come mi dovrei comportare?

Un po’ in torto eri, perchè pubblicando l’immagine di quelle tre persone hai violato il loro diritto all’immagine, tutelato di per sè dagli artt. 10, 96 e 97 della legge sul diritto d’autore, e all’identità personale – non è, necessariamente, un connotato negativo frequentare un sito di incontri on line, ma può esserlo per persone che non vogliono essere associate con tali elementi – e forse determinato anche un danno alla loro immagine e reputazione.

Sotto il primo profilo, quello del diritto all’immagine, la legge prevede che è vietato esporre o pubblicare con qualsiasi mezzo, anche in via telematica (d.p.r. 10 novembre 1997, n. 513), l’immagine altrui senza il consenso della persona ritratta, salvo che non si tratti di persona notoria (uomini politici, attori, personaggi televisivi, sportivi e così via) ovvero che sia stata pubblicata nel contesto di un avvenimento svoltosi in pubblico, come ad esempio durante una premiazione, una cerimonia e simili, e sempre che la pubblicazione non rechi pregiudizio alla dignità, al decoro, alla reputazione della persona.

Per quanto riguarda, invece, il diritto all’identità personale, esso è stato definito dalla giurisprudenza come «il diritto a che non sia travisata la propria immagine politica, etica o sociale con l’attribuzione di azioni non compiute dal soggetto o di convinzioni da lui non professate. L’elemento differenziale rispetto al diritto all’onore sta nel fatto che il diritto all’identità personale è leso anche se le azioni o le convinzioni attribuite al soggetto non sono di per sé disonorevoli e lesive della sua reputazione. La falsa attribuzione altera, tuttavia, l’identità della persona, che non risulta solo dal nome, ma anche dalla sua immagine ideale, quale emerge dalla sua storia personale e dalle convinzioni professate» (la definizione è di Francesco Galgano, in Trattato di diritto civile).

Ad ogni modo, se la pubblicazione è stata breve e gli accessi al sito sono stati contenuti, il danno corrispondentemente dovrebbe essere altrettanto contenuto. Non tutto quello che si pubblica su internet effettivamente raggiunge il grande pubblico, anzi oggigiorno, con il proliferare di contenuti in diverse forme, sono più le pagine che rimangono nascoste, e che si raggiungono solo attraverso apposite ricerche nei più utilizzati motori, di quelle in primo piano.

Detto questo, è molto difficile poter stabilire che cosa è meglio fare. Quella che hai ricevuto tu è la classica diffida o lettera stragiudiziale dell’avvocato, sulla quale abbiamo pubblicato proprio stamattina un approfondimento nella nostra fortunata rubrica «10 cose su», che ti invito a leggere. Questa lettera può preludere, insomma, o meno ad una causa, ma può essere anche un bluff, perchè le tre persone che l’hanno commissionata non hanno intenzione, in realtà, se tu non rispondi, di proseguire giudizialmente.

Essendo impossibile conoscere le ragioni del tuo avversario, è impossibile altrettanto capire, al momento, quale può essere la strategia migliore. Il consiglio probabilmente è quello di incaricare un legale che contatti l’avversario per negoziare e al tempo stesso cercare di capire effettivamente qual’è la situazione. In effetti un errore l’hai fatto, quindi qualcosa potresti anche pagarlo per chiudere la questione, ipotizzerei un 1.000, massimo 2000 euro tanto per riconoscere le giuste ragioni altrui, di più mi sembrerebbe un po’ eccessivo. Se vuoi un preventivo per essere seguito in questa cosa, puoi compilare il modulo apposito.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

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