Mio padre, divorziato da mia madre da 10 anni, risposato una seconda volta con una figlia di 10 anni, mia sorellastra, all’età di 68 anni desidera fare testamento. Io ho 27 anni, e 7 anni fa mio padre decide di acquistare un appartamento con i suoi soldi per me, rogitandolo a nome mio: divento cosi proprietaria di un appartamento in cui vivo da allora, del valore di 250 mila € mantenendolo e curandolo come proprietaria. Una scrittura privata fatta successivamente tra me e lui mi porta a firmare il fatto che in caso di mia morte la casa ritornerebbe interamente a lui, o ai suoi discendenti, in caso di mancanza di miei figli. Lui ora nel suo testamento ha scritto che il valore dell’appartamento acquistato per me allora, rientrerà nell’asse ereditaria alla sua morte e che il rimanente della differenza dell’eredità dovrà essere spartita tra me e la sorellastra, considerando che la nuova moglie rinuncerà alla sua parte legittima. Mi chiedo però, qualora alla sua morte lui non disponesse di una somma di 250mila€ (che andrebbe alla pari con il valore del mio immobile), ma disponesse solo di 100mila, io dovrò liquidare la sorellastra della restante differenza per raggiungere il valore del mio immobile?Anche se io sono la proprietaria a tutti gli effetti e se ho investito i miei denari in tutti gli anni in cui ho mantenuto l’immobile?Cosa dovrei fare io per tutelarmi? Considerate il fatto che non vorrei ritrovarmi a pagare ad un’altra persona qualcosa che mi è stata teoricamente donata..
La questione è ingarbugliata e soprattutto è tutta ipotetica, cosa che rende difficoltoso dare una risposta precisa. Come si dice: dammi il fatto e ti darò il diritto.
Detto ciò, innanzitutto ritengo che la scrittura privata tra te e tuo papà non abbia alcun valore: tu puoi disporre dei tuoi beni solo facendo testamento e non anche con scritture private.
Allo stesso modo, la seconda moglie di tuo papà non è in alcun modo tenuta a rinunciare all’eredità: potrebbe benissimo decidere di ereditare ciò che le spetta di diritto.
Infatti, ai sensi dell’art. 458 cod. civ., “fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.“.
Quanto all’immobile, ciò che tu mi chiedi si chiama collazione ereditaria.
La collazione è un istituto previsto dall’art. 737 e seguenti cod. civ. che prevede che “i figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.“.
Questo accade affinchè alcune eredi non siano favoriti rispetto ad altri con donazioni effettuate in vita dal de cuius.
Detto tutto ciò, è difficile sapere se dovrai o meno liquidare qualcosa alla tua sorellastra alla morte di tuo papà poichè ciò dipende da moltissimi fattori, quali, ad esempio, l’intera massa ereditaria, se la seconda moglie di tuo papà accetterà o meno l’eredità, …
7 risposte su “eventuale successione tra la figlia del primo matrimonio e la figlia del secondo matrimonio”
una domanda: ma se dall'atto del rogito (risulta come donazione?), passano 10 anni, la donazione non diventa a tutti gli effetti efficace e non più impugnabile al di là della massa ereditaria?
per cui la figlia, augurando giusta e lunga vita al padre, dovrebbe poter star tranquilla, no?
In assenza di una risposta da parte di Antinisca, provo a cimentarmi io.
Credo che sia come dici tu. Se vuoi impedire il verificarsi di questo "consolidamento" dopo 10 anni, puoi presentare atto di opposizione, da formare tramite un notaio, in seguito ad una recente riforma delle disposizioni in materia.
Buona giornata e grazie per seguirci sempre, con osservazioni stimolanti e interessanti!
–?cordialmente,
tiziano solignani, da ? Mac https://blog.solignani.it
Grazie a voi, mi intrippa un sacco il vostro blog.
Continuando con la questione: se fosse vero che dopo 10 anni la donazione non è più impugnabile, a quel punto il restante dell'eredità sarebbe più piccolo e, di fatto, ufficialmente tutti prenderebbero di meno.
Io spero che sia così, nel senso che se io faccio una donazione, perché dovrebbe poter essere impugnabile anche dopo tot-tempo (per l'ipotesi di cui sopra, 10 anni)?
Ad ogni modo, spero di non essere invadente, è che in alcuni punti le vostre risposte mi interessano personalmente, oltre che culturalmente.
Rieccomi!
Io non sono d'accordo che la donazione non è impugnabile.
L'istituto della collazione non pone limiti temporali, infatti l'art. 737 cod. civ. stabilisce che "… devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati."
Quindi anche se la donazione è avvenuta, ad esempio, trent'anni prima questa deve essere conferita ai coeredi, fatta salva l'eventuale dispensa con i limiti di cui all'art. 737, comma 2, cod. civ..
Ma quindi che senso ha fare una donazione, se tanto vale poco o nulla?
Vedi, la ratio della norma relativa alla collazione è di evitare differenze tra coeredi o, perlomeno, limitarle alla quota disponibile.
In poche parole, si evita che un genitore preferisca, ad esempio, un figlio donandogli un appartamento e non lasciando nulla all'altro.
e meno male che fintanto che uno è in vita può far quel che vuole… insomma, faccio una donazione di un appartamento e magari ci pago pure il notaio e poi non è nemmeno valida… mah.
grazie per le risposte esaurienti, a volte però non capisco il nostro sistema 😀