Metto di seguito un recente provvedimento emesso dal Tribunale di Modena al termine di un procedimento seguito da me personalmente in cui si è discusso, ancora una volta, della possibilità per gli istituti di cura ed assistenza che hanno in carico un anziano o un incapace di chiedere direttamente ai parenti dello stesso il pagamento delle rette, ai sensi della disciplina sugli alimenti di cui agli artt. 433 ss. cod. civ.. Secondo questa sentenza, che è conforme a quanto ritengono pressochè tutti i giuristi e altre sentenze, la risposta è negativa: l’unica persona che può chiedere gli alimenti è il diretto interessato e allo stesso non possono sostituirsi altre persone, che pure hanno erogato prestazioni nei suoi confronti. Purtroppo, nella realtà richieste di questo tipo continuano ad essere fatte dai vari istituti ed è giusto che invece si conosca lo stato del diritto sul punto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
(Sezione distaccata di Pavullo nel Frignano)
nella persona del giudice dr. Roberto Masoni
ha pronunciato la seguente sentenza:
nella causa iscritta nel Ruolo generale affari contenziosi n. 5843/2004
promossa da Istituto San Giuseppe – IPAB rappresentato e difeso per procura speciale a margine all’atto di citazione dagli avv. Gian Paolo Lenzini
contro [TIZIO] (deceduto cui è succeduto l’erede [EREDE1]), [CAIA] (deceduta cui sono subentrati le eredi, [EREDE2] ed [EREDE3]) ed [SEMPRONIA] rappresentati e difesi per procura speciale in calce alle comparse di risposta dall’avv. Tiziano Solignani
contro Comune di Fanano rappresentato e difeso per procura speciale in calce alla citazione notificata dall’avv.Stefano Corsini
sulla base delle seguenti conclusioni:
per l’attore: “come da foglio allegato al verbale
dell’udienza del 6 ottobre 2011″
per i convenuti: “come in atti”
per il comune di Fanano: “come da memoria ex art.
183, 5° comma c.p.c. del 3 novembre 2007” MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L’Istituto S. Giuseppe-IPAB con sede a Fanano ha convenuto in giudizio i fratelli e le sorelle della oggi defunta [MEVIA].
Quest’ultima, nata a Fanano nel 1914, fu ospite dell’istituto a far data dal 13 ottobre 1979 fino alla morte. Le relative rette di degenza, per un periodo di tempo protrattosi sino all’anno 1995, furono saldate dai familiari utilizzando importi pensionistici percepiti dall’anziana, integrati da un contributo finanziario del Comune di Fanano. In seguito fu deliberato di non concedere ulteriori contributi di mantenimento all’anziana. I fratelli e le sorelle di lei però rifiutarono di contribuire personalmente al mantenimento. Da qui la domanda dall’Istituto diretta al versamento delle rette impagate.
II. In diritto è stato preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva in capo ai convenuti, assumendo che l’obbligazione dell’istituto avrebbe avuto come giusta parte [MEVIA], tenuta al rimborso di quanto esborsato nel suo interesse.
L’eccezione appare fondata e va accolta.
L’obbligazione alimentare qui agita attinge unicamente i familiari e congiunti della persona
bisognosa, dato che gli alimenti hanno causa nella solidarietà famigliare in funzione assistenziale, cosicchè soggetti obbligati al versamento degli alimenti sono appunto ed unicamente i congiunti in ordine di prossimità.
Nella specie non v’è dubbio che la domanda di IPAB San Giuseppe abbia ad oggetto l’accertamento dell’obbligo alimentare, come espressamente indicato dall’attore nella nota d’iscrizione a ruolo. E lo stesso oggetto emerge chiaramente dalle conclusioni dimesse in atto di citazione (p. 10)(“determinare sulla base dello stato di bisogno dell’alimentanda e sulla corrispondente situazione economica degli obbligati la misura di contribuzione dei signori [TIZIO] [CAIA] ed [SEMPRONIA], determinare sulla base della statuenda rispettiva misura di contribuzione, le modalità di pagamento dell’importo di tale retta all’Istituto San Giuseppe di Fanano”), successivamente riprodotte in memoria ex art. 183 c.p.c. ed a verbale d’udienza del 6 ottobre u.s.
Non appare dubbio quindi che il titolo dedotto in giudizio da parte attrice avesse ad oggetto accertamento della sussistenza di un’obbligazione alimentare.
Si ribadisce peraltro che presupposto dell’obbligazione alimentare è il vincolo di parentela intercorrente tra due soggetti legati da legami parentali (o di gratitudine), cosicchè la relativa obbligazione ha natura strettamente personale.
Ebbene il vincolo di parentela intercorreva tra la defunta [MEVIA] ed i suoi fratelli e sorelle (tenuti agli alimenti nei suoi confronti), non certo tra l’Istituto San Giuseppe e la prima.
Tenuto conto della natura strettamente personale dell’obbligazione alimentare resta pure escluso che il diritto agli alimenti sia suscettibile di esercizio in via surrogatoria (art. 2900 c.c.), dato che ciò ne altererebbe la funzione e la natura, appunto strettamente personale.
La domanda agita non appare quindi accoglibile e va reietta.
III. La domanda attorea neppure appare accoglibile sotto il profilo della sussistenza di obbligazione negoziale transattiva (e perciò ulteriore) intercorrente tra l’Istituto ed i fratelli della defunta [MEVIA] (che sarebbe stata consacrata nel doc. 15 di parte attrice).
Deve infatti ritenersi nuova la causa petendi (e perciò la domanda) in quanto introdotta unicamente e solo in memoria autorizzata ex articolo 170, 4° comma, c.p.c.
Tale memoria non poteva e non può evidentemente contenere domande nuove, in quanto ha mera funzione illustrativa.
In atto di citazione )p. 2), il negozio transattivo sottoscritto dagli [CONVENUTI] veniva richiamato senza fondarvi peraltro la pretesa ed il petitum (tutto concentrato sull’obbligazione alimentare ex art. 438 c.c.).
IV. Resta da ultimo da deliberare la domanda proposta dal Comune di Fanano nei confronti dei convenuti, lo stesso assumendo di avere corrisposto la somma di euro 2113 quale quota di contributo di mantenimento della [MEVIA], relativa al periodo settembre-dicembre 2003, quivi esercitando rivalsa.
Anche tale domanda deve essere logicamente rigettata tenuto conto che l’obbligazione di restituzione e rimborso della ridetta somma non gravava, per i motivi in precedenza esposti, sui fratelli e sorelle dell'[MEVIA] ma unicamente nei confronti di quest’ultima, unica obbligata al rimborso, per quanto non convenuta in giudizio.
Consegue quindi il rigetto delle domande, quelle proposte dall’attore e quelle proposte dalla comune di Fanano nei confronti dei convenuti.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da Istituto San Giuseppe – IPAB con atto di citazione notificato in data 21 ottobre 2004,
1. rigetta tutte le domande;
2. dichiara tenuto e condanna l’attore a rimborsare ai convenuti le spese processuali che si liquidano in complessivi € 4.028 (di cui € 28 per anticipazioni; € 2.000 per diritti; € 2000 per onorari), oltre ad IVA e CAP, come per legge, oltre a spese generali;
3. dichiara tenuto e condanna il comune di Fanano al rimborso ai convenuti delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 1.600 (di cui € 0 per anticipazioni; € 600 per diritti; € 1.000 per onorari), oltre ad IVA e CAP, come per legge.
Pavullo/Modena, 14 dicembre 2011
Il giudice
(dr. Roberto Masoni)
Minuta depositata in cancelleria in data 15 dicembre 2011 e pubblicata nelle forme di legge in data
Il cancelliere