Il dibattito nasce da questo articolo, di una giovane giornalista, pubblicato sul Corriere della sera.
Perché far maledire a qualcuno il giorno in cui ha deciso di sposarci perché costretto a mantenerci quando siamo giovani abbastanza per farlo da sole?
Mi vergogno delle donne (giovani) senza figli che chiedono il mantenimento all’ex
di Chiara Maffioletti
Ecco i miei due cent sul tema.
A) il primo modo di evitare di dover pagare il mantenimento ad un coniuge in caso di rottura della coppia è quello di scegliere, come forma della coppia, la convivenza anzichè il matrimonio; in questo caso infatti sono dovuti sempre mantenimenti per i figli, ma comunque niente per l’altro partner anche se più debole. Quelli che si sposano dicendo che lo fanno «per tutelare i figli» non dicono la verità, in realtà stanno solo tutelando la parte più debole del rapporto. Oggi le convivenze sono molte, ma non sempre si tratta di una scelta consapevole derivante dal raffronte delle conseguenze di una soluzione piuttosto che dell’altra
B) le regole previste per la concessione del mantenimento sono diverse per quanto riguarda la separazione e il divorzio. Chi rinuncia al mantenimento in sede di separazione può pretenderlo in sede di divorzio e viceversa, dipende sempre dalla situazione esistente al momento in cui viene pronunciata la separazione o il divorzio. In caso di separazione, la legge prevede quanto segue:
Art. 156 cod. civ..
Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.
la legge dunque lascia ampi margini di discrezionalità al giudice, consentendogli di valutare le «circostanze» del caso concreto e questo è giustissimo perchè ogni famiglia è diversa dall’altra.
La formula impiegata dalla legge, inoltre, viene per lo più interpretata con riferimento non alla situazione attuale, ma alla capacità lavorativa potenziale del coniuge. Quindi se ad es. una moglie non ha adeguati redditi propri ma concrete prospettive lavorative, è suo onere andare a lavorare e il giudice non dovrebbe concedere un mantenimento o non dovrebbe concederlo in misura molto consistente. Purtroppo questo nel panorama attuale di difficoltà a reperire un’occupazione ha meno rilevanza che in passato, specialmente per le donne di quaranta o cinquant’anni che si separano senza aver mai lavorato o lavorato sporadicamente, dove le occasioni concrete di lavoro sono davvero scarse se non addirittura inconsistenti. Naturalmente il discorso vale anche per gli uomini.
In materia di divorzio, la materia è regolata dal comma 6 dell’art. 5 della legge sul divorzio:
6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
Come si vede è la classica formula che, nel voler essere analitica a tutti i costi, in realtà lascia ancora più spazio alla discrezionalità del giudice di quella più semplice prevista in tema di separazione. La maggior parte degli interpreti concorda nel ritenere corrispondenti i concetti di base, anche perchè alcuni criteri previsti in sede di divorzio sarebbero solo pleonastici, ma, come anticipato, le applicazioni pratiche variano notevolmente.
C) Il coniuge che dopo la separazione inizia una nuova convivenza stabile o dopo il divorzio si risposa si ritiene da parte di quasi tutti i giudici che perda il diritto al mantenimento. In questi casi, è entrato in un nuovo nucleo familiare, ha fatto una nuova famiglia, quindi riceverà la solidarietà del nuovo partner e non certo di quello precedente. Direi sia assolutamente giusto.
D) A livello “statistico” o più propriamente di mia più limitata esperienza personale osservo quanto segue:
- i giudici, specialmente quando il matrimonio è durato molto poco (sei mesi, sino a uno o due anni) molto raramente concedono un mantenimento al coniuge ritenuto “più debole”: in questi casi il contributo di ognuno alla famiglia è stato per forza poco e parallelamente l’affidamento su di un certo tenore di vita non può esser stato molto se la famiglia è durata poco
- quasi tutte le coppie giovani che si separano scelgono una soluzione consensuale dove entrambi rinunciano al mantenimento l’uno a favore dell’altro; questo, peraltro, dipende anche dal buon senso dell’avvocato o degli avvocati li assistono: se ce n’è uno che “gasa” una delle parti purtroppo non si riescono a raggiungere soluzioni di questo genere
- casi di mantenimenti iniqui sin dall’origine (esclusi cioè quelli che lo diventano in seguito ad es. per effetto della perdita del posto di lavoro di chi è tenuto a pagarli) se ne vedono oggettivamente molto pochi e sono più quelli ritenuti tali, senza però fondamento, da chi li deve pagare e, molto spesso, dai loro nuovi partner
- in 15 anni di professione e centinaia di casi di famiglia seguiti mi è capitato solo una volta di ottenere il mantenimento per il marito, dal Tribunale di Siena
E) La ragione del mantenimento, quando funziona come dovrebbe, è sia tutelare l’affidamento di un coniuge sulla solidità del matrimonio sia compensare il contributo da questi dato alla famiglia. Pensiamo a quelle coppie in regime ad es. di separazione dei beni dove il marito lavora come dirigente e la moglie invece svolge funzioni di casalinga e madre di due o tre figli: in casi come questo il marito tanto lavora e può guadagnare in quanto i suoi obblighi di genitore e di cura della casa sono svolti dall’altro coniuge. È quindi giusto se la famiglia si rompe che la moglie possa contare, sino a che non formi un nuovo nucleo o non reperisca un’occupazione, su un certo introito, percependo il quale non ruba niente a nessuno.
F) Se la separazione avviene per responsabilità di uno dei coniugi, che ha ad esempio fatto le corna all’altro facendogli venir meno la fiducia nel matrimonio, la “vittima” può chiedere l’addebito della separazione all’altro. Chi viene accertato “responsabile” della separazione tramite addebito non ha, poi, diritto al mantenimento. Questo esclude una vasta serie di casi, anche se non sempre può essere agevole per il coniuge vittima della violazione dei doveri da parte dell’altro poterlo dimostrare in Tribunale.