Con sentenza del 18/11/2009 il tribunale dei minori di Roma oltre a disporre l’affido esclusivo in mio favore di mia figlia naturale minore avuta durante una convivenza con il padre successivamente interrotta da quest’ultimo, ha disposto anche un assegno di mantenimento per mia figlia di € 150,00 mensili e la corresponsione del 50% delle spese straordinarie giustificate da fattura e/o ricevuta fiscale. Vorrei sapere se per recuperare il 50% delle spese straordinarie dal padre inadempiente posso procedere direttamente col precetto e pignoramento avvalendomi della sentenza del tribunale dei minori che peraltro ha già raggiunto il giudicato, oppure devo fare una nuova causa in tribunale.
A mio giudizio non puoi procedere direttamente con il precetto, perchè non hai titolo esecutivo per queste spese, ma devi presentare un ricorso per decreto ingiuntivo, allegando le ricevute e fatture in questione e chiedendo al giudice appunto di ingiungere al padre il pagamento delle somme, oltre alle spese legali.
Non molto tempo fa era uscita una sentenza della Cassazione che sosteneva, più o meno tra le righe, il contrario, cioè che si potessero precettare anche le somme portate solo da ricevute, fatture o altri documenti di spesa, ma io non sono assolutamente d’accordo con questa ricostruzione e penso che il giudice che ha steso quella sentenza probabilmente quel giorno avesse mangiato pesante o non dormito bene la notte prima. Una ricevuta non è un titolo esecutivo, che può essere solo un provvedimento giudiziario, o altro atto equiparato dalla legge, che in ogni caso riguarda una somma liquida, cioè determinata nel suo ammontare e nella sua debenza, mentre la qualificazione delle spese straordinarie e la loro ripetibilità implica sempre una valutazione, che deve essere fatta necessariamente da un giudice, rispetto alla clausola contenuta nel provvedimento con cui è stato regolato il mantenimento del figlio, che, ad es., può provedere la concordarietà di alcune spese o la possibilità di deciderle unilateralmente per altre, o addirittura anche una soglia di ripetibilità (es.: non sono ripetibili le spese non superiori a 50 euro) o altro ancora.
Al di là di come la Cassazione l’ha pensata in quel caso, comunque, a mio giudizio, se precetti direttamente ti becchi una opposizione all’esecuzione, con conseguente ulteriore complicazione e conseguenti spese. Meglio procedere comunque, anche qualora si condividesse l’opinione contraria, con il ricorso per decreto.