Convivo da due anni con la mia compagna che ha una bambina di 5 anni avuta dal precedente matrimonio. La bambina è in regime di affidamento congiunto e risiede legalmente col padre (affidatario prevalente). La madre ha diritto di vedere al bambina il martedi, i giovedi alternati e due weekend al mese alternati durante i quali la bambina è autorizzata a dormire nell’abitazione di mia proprietà. Il padre si rifiuta di lasciare dormire la bambina insieme a noi minacciando la madre di non fargliela vedere nei giorni successivi a lei spettanti. Infatti in questi due anni spesso e volentieri il padre impedisce le regolari visite della madre e non ha mai rispettato le disposizioni riguardanti le vacanze che dovevano essere gestite in modo alternato, “accaparrandosi” il diritto di gestire le festività e vacvanze estive a piacer suo. La bambina ora ha paura di dormire presso di noi: “papà non vuole!” Tutto ciò fa sì che si stia allontanando affettivamente dalla madre. Ci sono gli estremi per richiedere il cambio di residenza? Se si qual’è la procedura?
La residenza non c’entra niente, gli estremi per richiedere il cambio di residenza non ci sono, perchè la bambina ha la residenza presso il padre, ma questo non ha nessuna importanza, infatti, se anche ci fossero questi estremi, cambiando la residenza che cosa risolveremmo?
Il problema nel vostro caso è il mancato rispetto delle condizioni di separazione o divorzio da parte del padre, quindi il primo obiettivo deve essere quello di agire per ottenere che il padre rispetti tali condizioni; se poi dovesse risultare impossibile, si può agire per cambiare le condizioni stesse.
Per fare questo, occorre agire con un ricorso ex art. 709 ter cod. proc. civ., il cui testo potete leggere cercandolo con google. Con un ricorso di questo tipo, il giudice può innanzitutto applicare sanzioni al genitore che non rispetta le condizioni e, se vede appunto che il genitore difficilmente le rispetterà in futuro, può anche cambiarle in modo da rendere più difficile per lui violarle, dando un nuovo assetto alla famiglia disgregata più favorevole per la bambina, che in mezzo alla conflittualità tra i genitori non gode di certo.
Concettualmente, dunque, è molto chiaro quello che si deve fare. Più difficile è farlo concretamente, dal momento che il problema di questo tipo di iniziative giudiziarie è la prova degli inadempimenti, considerando che le circostanze della vita familiare sono spesso troppo intime per poter essere adeguatamente ricostruite in tribunale. Avete ad esempio degli sms, delle email, dei biglietti o altro che si sono scambiati i genitori ed in cui discutono delle visite, delle frequentazioni e così via? Quanti anni ha la bambina (questo per capire se sul punto potrebbe essere sentita dal giudice o meno)?
Credo che sia una cosa che, per il bene della bambina, dovreste fare, ma prima di partire occorre valutare attentamente gli strumenti con cui può essere sorretta una iniziativa del genere. Naturalmente, prima del ricorso vero e proprio si può fare la classica diffida, sia per vedere se a seguito della stessa l’atteggiamento del padre cambia, sia per iniziare ad accumulare materiale che poi potrebbe essere utile in tribunale.
6 risposte su “quando il papà affidatario della figlia ostacola la frequentazione della madre che si può fare?”
Non ho trovato risposta alla mia domanda in questo sito, allora la porgo adesso, sperando in una risposta… sono separata legalmente con affido condiviso, mia figlia di 6anni dorme in alcune occasioni nel lettone con il padre e la nuova compagna. Io non mi sono mai opposta alla frequentazione di mia figlia con questa signora, ma dormirci insieme mi sembra troppo! Alla fine per me è sempre una estranea, anche se il padre dice che “tanto la mia compagna ? femmina, che fa!” …. Alludendo al fatto che io non posso fare la stessa cosa col mio compagno. ( di cui me ne guardo bene, perché non lo ritengo molto educativo e neanche igienico ). Posso impedire al mio ex di fare altrettanto?
Non esiste ovviamente una risposta univoca ad una domanda del genere, il riferimento è vedere se questa cosa è di pregiudizio per tua figlia o no, oltre che un fastidio per te. Andate comunque appena possibile a parlarne davanti a un mediatore familiare.
Se la bambina inizia a rifiutare senza motivo i contatti con la madre, può essere un caso di alienazione genitoriale (PAS), ed qualora ciò venga confermato da un perito del tribunale, può essere disposto il cambio della residenza:
http://www.alienazione.genitoriale.com/definizion… http://www.alienazione.genitoriale.com/come-curar…
È sempre un cambio di regime di affido, non di residenza. Sulla alienazione genitoriale suggerisco molta prudenza.
Non ci sono estremi per PAS, la bambina accetta di vedere la madre ma solo quando il padre le da l'ok. La residenza è importante in quanto non abitando vicini al padre (siamo distanti circa 30 Km.), la bambina per forza di cose (per ora scuola materna, ma già dall'anno prossimo scuola dell'obbligo), deve rientrare a casa la sera, quindi è sempre gestita o per meglio dire "trattenuta" dal vedere la madre a seconda del suo umore. Il padre è geloso di me ed ha paura che la bimba mi si affezioni sostituendolo nella sua figura di genitore. Infatti da pochi giorni la madre si è trasferita da sola in un'altra abitazione (col mio sofferto consenso) e già da qualche giorno lui sembra acconsentire più "favorevolmente" alle visite. Al tempo avevamo raccolto sms, email, falsi certificati medici di malattia, registrazioni audio di minacce, allo scopo di querelarlo per "mancata esecuzione di provvedimento del giudice", ma poi la madre ha sempre sperato in una soluzione pacifica (mai realizzatasi). Gli avvocati di lei sono poco propositivi e sto cercando di convincerla a consultarsi con qualcuno più esperto ed "umano".
Capisco, anche se mi sembra davvero eccessivo trasferirsi solo per venire incontro ai sospetti di un ex partner. Suggerisco di nuovo di provare la mediazione familiare e, se non dovesse funzionare, un bel ricorso ex art. 709 ter cod. proc. civ., che, essendo una iniziativa civile, è meno, molto meno antipatica, di una denuncia penale (che, peraltro, in un caso del genere, probabilmente avrebbe meno fortuna del civile). In bocca al lupo (ts)