Nel 2007 ho scoperto al pc del suo ufficio che il mio compagno pubblicava e utilizzava la mia immagine (foto e 3 filmini da lui ripresi in cui comparivamo noi due, di uno ero consenziente alla ripresa assecondandolo, degli altri 2 non ne ero al corrente visto non era un’abitudine) spacciandosi per una donna (la sottoscritta) in delle chat e in dei siti. Ho avuto così conferma della sua perversione (sadomaso, voyeur, scambi e pubblicazioni riprese amatoriali). Spacciandosi per me spesso richiedeva ricariche telef per incontri sessuali con la sottoscritta e le mie immagini erano (visto il tema sadomaso) con descrizione del tipo “usami”, “sono una…schifosa…non valgo niente” offrendo incontri gratuiti e orgie. Sono risalita a dei gestori dei siti facendo cancellare le immagini che potevo. Devo essere breve quindi tralascio sviluppi con la p.s. per dire che non ho sporto denuncia e che mi ha letteralmente supplicata di non farlo, famiglia compresa. Nel 2008 ci siamo sposati (visto siete legali e non psicologi non vado oltre) e ora sto aspettando la sentenza di divorzio. Di lui ho terrore e mi ha rovinato la vita pur essendo andata avanti, 4 mesi fa e’ diventato padre con una 26enne (lui ha 42 anni), ovviamente ignara. Mi ha fatto intuire che lo sta rifacendo gettandomi nel panico. Non trovo più le prove (stampe internet) di allora: voglio denunciarlo e liberarmi di questo incubo. C’è una prescrizione? Che prove vuole la polizia se oggi mi ha cambiato “il nome” e non posso scoprirlo?
Non si capisce bene a quali fatti oggi ti riferisci, se hai paura che ripeta con questa nuova compagna le stesse cose che aveva fatto allora con te o se temi che abbia rimesso in circolazione il materiale che aveva diffuso allora di cui eri tu protagonista. Ad ogni modo, se le condotte sono state poste in essere anche adesso non c’è bisogno di andare a valutare la prescrizione, cosa che potrebbe non essere così semplice e immediata, dal momento che c’è probabilmente un concorso di reati in quello che ha fatto.
Per questo genere di cose, la tutela migliore è sempre quella del sequestro del materiale illegittimamente diffuso. Però, per valutare questa ipotesi, dovremmo capire se sei in grado almeno di risalire a quanto pubblicato, in qualche modo, anche utilizzando i motori di ricerca per immagini e video o provando con chiavi di ricerca che si può presumere corrispondenti alle diciture da lui utilizzate o alle sue varie «identità» o possibili nicknames.
In mancanza, puoi provare almeno a mandare una diffida stragiudiziale, per vedere se si determina a rimuovere l’eventuale materiale pubblicato o ripubblicato, o almeno a fare chiarezza sul punto.