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posso intestare la mia casa ai miei genitori o mio figlio per evitare che mia moglie me la pignori?

La mia ex moglie mi ha chiesto un risarcimento enorme per dei danni che non le ho mai provocato ma questa è un’altra storia. Considerando il fatto che sono proprietario di una casa nella quale vivo con la mia nuova compagna e mio figlio di tre mesi, posso intestare il medesimo immobile a lei oppure ai miei genitori o meglio ancora a mio figlio per non correre il rischio che mi venga pignorata qualora io venga condannato a risarcire la mia ex moglie? Chiaramente senza che vada contro la legge nel fare questo.

Certamente puoi intestare il tuo immobile a chi vuoi tu, genitori, compagna o tuo figlio (in quest’ultimo caso previa autorizzazione del Giudice tutelare).

Tuttavia, questa non è una garanzia per “sottrarre” il bene a tuoi eventuali creditori. Infatti, avendo la tua ex moglie instaurato un giudizio contro di te, appare evidente che questa tua donazione ad altri, altro non è che un modo per sottrarre un bene ai tuoi (eventuali) creditori.

A tal proposito, il nostro ordinamento prevedere l’istituto dell’azione revocatoria exart. 2901 cod. civ. secondo cui “Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito. Non è soggetto a revoca l’adempimento di un debito scaduto. L’inefficacia dell’atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.

In sostanza, quindi la revocatoria è un mezzo legale di conservazione della garanzia patrimoniale, consistente nel potere del creditore (revocante) di agire in giudizio per far dichiarare inefficace, nei suoi confronti, gli atti di disposizione patrimoniale coi quali il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni.

Sono presupposti del rimedio descritto: il credito del revocante, il pregiudizio arrecato dall’atto dispositivo del debitore alle ragioni del creditore, la conoscenza di questo pregiudizio da parte del debitore e, se l’atto è a titolo oneroso, la conoscenza del pregiudizio anche da parte del terzo.

L’atto compiuto prima della nascita del credito è revocabile se sussiste la dolosa preordinazione. Oggetto dell’azione sono gli atti che causano la perdita o la limitazione dei diritti patrimoniali del debitore o che comportano l’assunzione di passività.

Un rimedio a mio avviso molto interessante per garantire i bisogni della famiglia, è il fondo patrimoniale (non adattabile al caso in questione perchè anch’esso soggetto a revocatoria, ma comunque, ritengo, di interesse per coloro che stanno leggendo questo post) regolato dagli artt. 167 e seguenti cod. civ..

L’art. 167 cod. civ. dispone che “Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia. La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l’accettazione dei coniugi. L’accettazione può essere fatta con atto pubblico posteriore. La costituzione può essere fatta anche durante il matrimonio. I titoli di credito devono essere vincolati rendendoli nominativi con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.

Presupposto per la costituzione del fondo è il matrimonio.

La sua funzione principale è quella di soddisfare i bisogni della famiglia. Inoltre, sui beni oggetto del fondo patrimoniale non è possibile agire forzosamente, fatta però salva la buona fede del creditore che ignorava che il debito era stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia (art. 170 cod. civ.). Infine, laddove il fondo fosse stato costituito fraudolentemente allo scopo di sottrarre beni alla garanzia dei creditori, sarà sempre possibile esperire l’azione revocatoria.

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Di Antinisca Sammarchi

Avvocato tra Casalecchio di Reno (dove vivo) e Vignola. Convivo e abbiamo la fortuna di avere la compagnia di due splendide gatte europee, Triplette e Mimì.

2 risposte su “posso intestare la mia casa ai miei genitori o mio figlio per evitare che mia moglie me la pignori?”

VOGLIO DONARE LA CASA AI MIEI FIGLI ,PERCHE CI SONO DELLE SPESE GIUDIZIARE SENTENZE DI CONDANNA ,CHE DOVREBBERO ARRIVARMI,SE FACCIO LA DONAZIONE SALVO LA CASA O NON SERVE.
GRAZIE

Le donazioni sono revocabili più facilmente delle compravendite, comunque in questo blog non diamo certo indicazioni su come sottrarre beni a creditori, mi dispiace, ti consiglierei di approfondire l’argomento semmai con il tuo avvocato.

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