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a quali condizioni può essere «spostata» una servitù di passaggio che taglia a metà un giardino?

Abbiamo da poco comprato un immobile con ampio giardino di proprietà. Questo giardino purtroppo è tagliato a metà da una strada che permette ad alcuni vicini di arrivare alle loro abitazioni (unica via d’accesso). Ci è stato detto fin da subito che si poteva unire il terreno per avere un unico giardino purchè si spostasse la strada al limite della nostra proprietà ovviamente a spese nostre. Lo spostamento sarebbe di circa 4 metri e parallelo alla strada già esistente. Questo ha scatenato l’ira di alcuni vicini che minacciano di far chiudere il cantiere. Il comune e l’architetto sono d’accordo nel dire che i vicini non hanno alcun diritto di imporsi e fermare i lavori dal momento che comunque a loro non cambierebbe nulla.

Dunque, in primo luogo sarebbe interessante capire CHI vi ha detto “fin da subito” che avreste potuto spostare la strada senza problemi ed IN BASE A COSA è stata fatta questa affermazione.

Capita spesso di fidarsi di parole che vengono dette informalmente, magari da un agente immobiliare o da un vicino di casa,  parole che ovviamente non hanno poi alcun valore legale.

In realtà, per rispondere correttamente alla domanda, sarebbe necessario, in primo luogo, vedere il titolo sulla base del quale è stata costituita la servitù di passaggio e capire se lo stesso dica eventualmente qualcosa sulla possibilità di un teorico spostamento.

Ad ogni modo, in generale, possiamo dire che la regola generale, prevista dal codice civile, è che “il proprietario del fondo servente non può trasferire l’esercizio della servitù in luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente.”

Esistono poi delle eccezioni a tale regola, in particolare se l’esercizio della servitù nel percorso originario è divenuto più gravoso (bisogna chiaramente fornire un motivo) o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti (ma non è affatto detto che il miglioramento costituto dal rendere più fruibile il giardino sia ritenuto rilevante in questo senso).

In conclusione la situazione non è così scontata come sembrerebbe. Nel caso non si riesca a trovare una soluzione amichevole coi vicini sarebbe necessario un approfondimento.

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Di Michele Peri

Avvocato in provincia di Modena.
Appassionato di musica e libri. Già juventino
...e tutto il resto è noia

2 risposte su “a quali condizioni può essere «spostata» una servitù di passaggio che taglia a metà un giardino?”

Oltre alla verifica del titolo e delle eventuali estensioni , ritengo che la diminuzione oggettiva del godimento della proprietà, possa innanzi tutto essere oggetto di trattativa tra la proprietà e chi gode della servitù; nel caso di esito negativo occorre rivolgersi al giudice.

In nessun caso  la proprietà può disporre, unilateralmente della servitù per spostarla a suo piacimento.

Nella fattispecie, la riunione del fondo/giardino, procura un maggior valore  alla proprietà medesima. Se è nelle intenzioni, questo maggior valore può essere l'oggetto della trattativa.

Occorre dunque valutare la convenienza tra un esborso monetario volontario, in una transazione, e un esborso monetario e di tempo per avviare e concludere un procedimento giudiziario, per esempio del trasferimento della servitù in luogo diverso.(1068 c.c.),oppure

1064 (II),o ancora appellandosi al 1065 (minor aggravio del fondo servente) purchè non sia in contrasto con il 1067 (II) diminuzione dell'esercizio di servitù e della relativa comodità

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