Mio padre ha abitato in una casa di proprietà dei miei nonni dal 1990, senza alcun contratto di locazione o compravendita. I miei zii erano conoscenza che mio padre abitasse questo immobile e nessuno ne ha mai rivendicato il diritto all’uso. Quest’anno mia nonna è venuta a mancare e i fratelli di mio padre hanno preteso che mio padre abbandonasse la casa poichè nel testamento non vi è la precisa volontà di mia nonna di lasciarla a mio padre bensì di spartirla tra i figli. Mio padre può far valere il suo di diritto di usucapione? Ci sono i presupposti di una azione legale in tal senso o poichè vi è una successione non è possibile? Premetto che vi sono testimoni, contratti enel,tassa rifiuti e residenza accertata all’epoca dai VV.UU. a prova del periodo che egli ha usufruito dell’immobile.
Questa è una situazione relativamente comune. Capita infatti abbastanza spesso che i genitori concedano in uso gratuito (quello che giuridicamente si chiamerebbe comodato) una casa ai figli, senza richiedere alcun compenso, né stipulare alcun contratto scritto.
Tale comportamento non comporta la violazione di alcun diritto degli altri figli (gli zii), in quanto, finché una persona è in vita, può gestire i propri beni nel modo che ritiene più opportuno, senza dover rendere conto ai figli. E’ quindi normale che gli zii non abbiamo mai rivendicato alcunché finché i nonni erano in vita, in quanto, di fatto, non avevano alcunché da rivendicare.
Con la morte dei proprietari il bene immobile passa invece agli eredi, per cui, nel caso vi sia un testamento, sarà necessario fare riferimento a quello, salvo che in esso non siano contenute disposizione in violazione di legge (sarebbe naturalmente necessario leggere il testamento e conoscere l’intera vicenda per poterlo dire).
Per quanto riguarda la possibilità di iniziare una causa per usucapire il bene, ritengo che sia una strada che dovrebbe essere valutata con molta attenzione, prima di essere intrapresa.
Il codice civile prevede, infatti, che gli atti compiuti con la tolleranza del proprietario non sono idonei a fondare un possesso valido per l’usucapione. Tra l’altro i giudici ritengono che i rapporti di parentela (specie se stretti), sono spesso indice del fatto che l’utilizzo del bene è avvenuto per semplice tolleranza del proprietario e quindi con esclusione di possesso idoneo all’usucapione.