Volevo avere informazioni in merito ad una donazione effettuata da mio marito insieme a suoi 3 fratelli verso la madre nel 2004. (donazione comprensiva di 3 immobili). Sono sposata con un figlio maggiorenne- Mia suocera oramai in possesso del’intero patrimonio ha messo in vendita uno degli immobili- Vorrei quindi cosa devo fare per tutelarmi in caso di decesso di mio marito – per non vedere svanire mia quota di leggittima come coniuge ? Io vorrei sapere se è a me conveniente fare al piu presto ricorso all’opposizione stragiudiziale alla donazione affinchè il termine dei venti anni dalla trascrizione della donazione vengano bloccati – cosi da permettermi di ricorrere all’azione di riduzione ed all’eventuale azione di restituzione. Comunque può mia suocera vendere un immobile ricevuto da donazione sapendo tra l’altro che ci sono leggittimari senz’altro lesi? – Posso eventualmente chiedere a mio figlio di fare un testamento in mio favore per quanto riguarda i beni che potrebbe ricevere dalla nonna per tutelarmi in caso di decesso di mio figlio. Le chiedo cortesemente di fornirmi delle informazioni e la ringrazio molto fin d’ora.
Ai sensi dell’art. 769 del cod. civ. “la donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.“.
Ai sensi del successivo art. 800 cod. civ., la donazione può essere revocata solo in presenza di due cause specificiche: la sopravvenienza di figli ovvero per ingratitudine.
Una volta che il bene entra nel patrimonio di colui che riceve la donazione, questa persona ne può disporre come ritiene opportuno, di conseguenza tua suocera può disporre dei beni ricevuti in donazione dai figli come meglio crede.
Tra l’altro non comprendo in che modo tua suocera lede i diritti dei legittimari (che sono solo il coniuge e i figli).
Per quanto riguarda la successione legittima, ai sensi dell’art. 565 cod. civ. “l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell’ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo.“.
Ciò significa che eredi di tua suocera sono il coniuge (se ancora in vita) e i figli. Se, malauguratamente, uno dei figli venisse a mancare prima della madre, succedono per rappresentazione i nipoti, quindi tuoi figlio ma non certamente tu in quanto nuora.
Nei confronti di tua suocera tu non hai alcun diritto ereditario ma solo tuo marito ed, eventualmente, tuo figlio hanno diritti successori.
Per quanto concerne l’eventuale testamento di tuo figlio in tuo favore posso dirti che il testamento è, ai sensi dell’art. 587 cod. civ., “un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse“.
Il testamento è un atto personalissimo con il quale un individuo dispone liberamente e a proprio piacere dei propri beni, pertanto non si può imporre al testatore il modo di disporre dei propri beni.
Tuttavia, nel caso di prematuro decesso di tuo figlio, se questo non avrà coniuge e/o figli, posso dirti che in quanto genitore erediterai tutti (se non c’è un coniuge) o parte (in concorso con il coniuge) dei suoi beni. Se avrà un figlio, invece, non avrai diritto ad alcunchè. In ogni caso, anche facendo testamento a tuo favore, tuo figlio potrà disporre solamente dei beni in suo possesso, per cui, ad esempio, se al momento del decesso di tuo figlio la nonna sarà ancora in vita, non potrà disporre – ovviamente – di tali beni e tu comunque non ne sarai erede.