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cosa si può fare se il cane dell’appartamento accanto abbaia e sporca?

Da alcuni mesi nell’appartamento accanto al mio abita un inquilino con un cane (pastore belga). Io sono proprietario del mio appartamento, l’inquilino mio vicino è in affitto. I due appartamenti sono ricavati da un frazionamento, posti al pian terreno, ed hanno un piccolo ingresso in comune con portone sulla strada. Da quando questo inquilino abita qui ritengo di subire diversi danni per: rumori molesti, ovvero l’abbaiare continuo del cane, talvolta anche in orari notturni, cattivo odore e sporcizia nel piccolo ingresso in comune (il cane sporca, perde mucchi di peli ed il vicino pulisce di rado malgrado io mi sia lamentato), degrado in quanto il vicino usa lasciare la spazzatura sul suo davanzale proprio accanto al portone d’ingresso. Non ho mai avuto problemi con i condomini che si son susseguiti in questi 7 anni e ce ne son stati anche che avevano un cane, ma non mi ha mai infastidito. Questa volta però ritengo veramente di subire un danno, perché se ad esempio decidessi di trasferirmi ed affittare il mio appartamento, difficilmente troverei interessati vista la situazione di degrado e fastidio che si è creata. Detto questo, con chi potrei rivalermi: col proprietario dell’appartamento o con gli affittuari e con quali modalità? Come posso dimostrare il mio danno subito?



Beh, direi che prima di passare a «valutare dei danni» sarebbe il caso di vedere se è possibile sistemare la situazione, per eliminarli, almeno per il futuro. Trattandosi di un condominio, se c’è un amministratore (non lo dici) puoi innanzitutto sollecitare il suo intervento, sia per quanto riguarda le parti comuni e la loro pulizia, sia per i rumori, specialmente negli orari notturni. Puoi vedere, se c’è, quello che dispone il regolamento condominiale.

Se l’intervento tramite l’amministratore è impossibile o inutile, puoi provare a mandare una diffida tramite un avvocato (la spesa solita è di circa 100 euro), da spedire sia all’inquilino che al proprietario, in quanto responsabili entrambi.

Poi, in base agli esiti della diffida, puoi valutare come agire. Per il resto, ti rimando alla nostra scheda di riferimento per i problemi di immissioni e di vicinato.

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Di Tiziano Solignani

L'uomo che sussurrava ai cavilli... Cassazionista, iscritto all'ordine di Modena dal 1997. Mediatore familiare. Counselor. Autore, tra l'altro, di «Guida alla separazione e al divorzio», «Come dirsi addio», «9 storie mai raccontate», «Io non avrò mai paura di te». Se volete migliorare le vostre vite, seguitelo su facebook, twitter e nei suoi gruppi. Se volete acquistare un'ora (o più) della sua attenzione sui vostri problemi, potete farlo da qui.

6 risposte su “cosa si può fare se il cane dell’appartamento accanto abbaia e sporca?”

..dimenticavo: un altro aspetto da considerare nell’atto di citazione è il danno che lei subisce nel caso dovesse affittare. Anche questo danno va quantificato e vanno portate delle prove. Risaluti

Su questo non sono molto d’accordo, si tratta di un danno meramente ipotetico, mentre a norma di legge sono risarcibili solo i danni effettivi. Sí può forse valutare come costruirla, ma detta così non mi trova molto convinto.

Mi riferisco all’art. 2043 CC e dintorni. Se un’abitazione senza “disturbo” può essere affittata a prezzi di mercato, un’abitazione con una fonte di disturbo dimostrabile che ne diminuisce la fruibilità (del bene) è affitatbile a prezzi inferiori. Il danno può essere dimostrato p es. richiedendo delle valutazioni (scritte e motivate) a immobiliari o a dei professionisti. Allo stesso modo per cui il mio appartamento fronte strada trafficatissima “vale meno” rispetto a quello che dà sul cortile interno. Si potrebbe – in aggiunta – disquisire sui danni alla persona ed alla sua vita di relazione (interruzione continuo del riposo, scadimento della qualità di vita ecc ecc). CHiaro che tutto questo va dimostrato, da un punto di vista civilistico secondo il principio della regolarità causale. Che ne pensa? Discussione interessante.

Concordo in pieno. Se la diffida non sortisce nulla, si può agire in due modi, che possono essere paralleli e non alternativi. Uno ex art. 844 Codice civile, in relazione al disturbo “oltre la normale tollerabilità”, l’altro ex art. 659 Codice Penale. Quest’ultimo lo vedo difficilmente applicabile perchè come chiarito da sentenze della cassazione, non è applicabile se non si ha una “pluralità di persone”; quindi se altri vicini non sono coinvolti dal disturbo, non è applicabile questo articolo del codice penale. Per l’art. 844 invece, non è necessaria la “pluralità di persone”. Un altro problema riguarda le prove da addurre. Registri su un foglio tutti i fattori di disturbo (ore e durate degli abbai) e inizi a pensare anche a misure fonometriche svolte da professionisti. Chiaramente tutto questo non c’entra con la diffida: le mie considerazioni si riferiscono al passo “successivo”, cioè ad un atto di citazione-querela se la diffida non dovesse sortire alcunchè. Distinti saluti.

Molto giusto, aggiungo solo però che tutte queste iniziative hanno un costo per chi le adotta in termini di tempo, denaro, perdita di momenti ricreativi e così via, quindi bisogna sempre valutare se ne vale la pena o meno. Una perizia fotometrica non costa poco, se non si ha una adeguata forma di tutela giudiziaria.

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